Corte di cassazione, Sez. 3, 6 gennaio 2026, n. 290, Pres. Condello, Rel. Pellecchia
Massima: “Il TAN del finanziamento, non puntualmente indicato, può risultare determinabile ove sia suscettibile di definizione numerica sulla scorta del TAEG e degli altri valori riportati in contratto”
Disposizioni applicate
Art. 117 t.u.b. (contratti), art. 1346 c.c. (requisiti), art. 1815 c.c. (interessi)
CASO
Un signore è titolare di una farmacia e stipula un contratto di mutuo con un capitale di 300.000 euro, a tasso variabile, da restituirsi in 180 rate mensili. Il contratto non contiene il tasso annuo nominale (TAN), mentre contiene l’indicatore sintetico di costo (ISC). Al testo del contratto è allegato il piano di ammortamento. Il farmacista agisce in giudizio sostenendo l’indeterminatezza del tasso di interesse, per non contenere il contratto l’indicazione del TAN.
SOLUZIONE
La Corte di cassazione rigetta la domanda volta a ottenere la declaratoria di indeterminatezza del tasso di interesse, e la conseguente applicazione del tasso BOT, in quanto il TAN non è a rigore chiesto dalla normativa. La legge prescrive solo che l’oggetto del contratto sia determinato. Se, dagli altri elementi risultanti dal testo del contratto, si riesce a ricavare con certezza l’ammontare dell’onere finanziario per il cliente, il corrispettivo non può essere reputato indeterminato.
QUESTIONI
Gli interessi generati dal contratto di mutuo possono essere fissi oppure variabili. L’interesse fisso viene espresso con una percentuale su base annua in relazione al capitale (tasso annuo nominale, TAN). Cosicché, se il tasso è – ad esempio del 5% – ciò significa che, sul capitale iniziale di 100.000 euro, dovranno essere corrisposti 5.000 euro di interessi all’anno.
La normativa prevede però che sia scritto nel contratto anche il tasso annuo effettivo globale (TAEG), che è una percentuale che indica, su base annua, il costo totale del credito, comprensivo non solo di interessi, ma anche delle commissioni e degli altri costi. Il TAEG è una percentuale maggiore del TAN, in quanto comprende anche il TAN.
Al fine di determinare esattamente quale somma deve essere restituita ogni mese, i contratti di mutuo sono solitamente corredati da un c.d. “piano di ammortamento”. Si tratta di una tabella composta delle seguenti colonne: data di scadenza di ogni rata; importo di capitale da restituirsi a ogni data; importo degli interessi da restituirsi a ogni data. Esistono più meccanismi per costruire il piano di ammortamento. Quello di gran lunga più usato è l’ammortamento c.d. “alla francese”. Questo sistema prevede che la rata mensile sia fissa: ciò agevola la restituzione da parte di coloro che dispongono di un reddito fisso mensile. Pur essendo la rata mensile sempre uguale per tutta la durata del rapporto, la composizione di ogni rata varia. Nelle prime rate l’importo per interessi è alto e quello per capitale basso. Nelle successive rate l’importo per interessi diminuisce e quello per capitale aumenta.
Abbiamo fatto questa breve premessa sulle nozioni di TAN, TAEG e piano di ammortamento per comprendere meglio la sentenza della Corte di cassazione. La Suprema Corte si occupa dell’oggetto del contratto di mutuo, che – secondo la regola generale (art. 1346 c.c.) – deve essere determinato o determinabile. L’oggetto del contratto di mutuo è costituito dalle prestazioni delle parti: per quanto riguarda la banca è l’erogazione del capitale, per quanto riguarda il mutuatario sono la restituzione del capitale e la corresponsione degli interessi.
Il testo unico bancario stabilisce che “i contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati” (art. 117 comma 4 t.u.b.). In caso di inosservanza di questa disposizione si applica il tasso BOT (art. 117 comma 7 t.u.b.). La sanzione è applicabile non solo nel caso in cui il tasso manchi, ma anche nel caso in cui il tasso risulti indeterminato.
Il termine “tasso” fa venire in mente una percentuale. E, in effetti, nei contratti bancari il tasso d’interesse viene indicato come percentuale su base annua (TAN). Tuttavia, non è di per sé vietato esprimere il costo del finanziamento in altro modo, anche in termini assoluti. Del resto, il piano di ammortamento contiene in termini numerici l’ammontare di ogni rata nonché l’ammontare della quota capitale e della quota interessi. Nel caso specifico trattato dalla Corte di cassazione nella sentenza in commento, il piano di ammortamento indicava il numero delle rate (180), e per ciascuna rata, la scadenza, l’importo complessivo della rata, la quota capitale, la quota interessi e il capitale residuo.
La Corte di cassazione osserva che la finalità perseguita dal comma 4 dell’art. 117 t.u.b. è quella di consentire al cliente di rimuovere le asimmetrie informative. Questo risultato può essere conseguito non solo attraverso l’indicazione numerica del TAN, ma anche attraverso il richiamo nel contratto a criteri prestabiliti, purché oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso.
Il tasso può anche ricavarsi dal contesto stesso del contratto. Pure le indicazioni contenute nel corpo del negozio possono rappresentare elementi idonei a rendere determinabile, a norma dell’art. 1346 c.c., l’oggetto della pattuizione relativa agli interessi. Secondo la Corte di cassazione, il TAN del finanziamento, non puntualmente indicato, può risultare determinabile ove sia suscettibile di definizione numerica sulla scorta del TAEG e degli altri valori riportati nel contratto.
Nella sostanza, la sentenza della Corte di cassazione è corretta. Ciò che il legislatore esige non è di per sé l’indicazione di una misura percentuale, ma l’indicazione del costo del credito. Una clausola così formulata: “la banca eroga 100.000 euro e il mutuatario si impegna a restituire in 10 anni 120.000 euro in rate mensili”, può reputarsi determinata anche se non fa alcun riferimento a delle percentuali. Nell’esempio fatto, la rata mensile ammonta a 1.000 euro, risultando dalla divisione di 120.000 euro per 120 rate mensili.
