I costi di produzione della documentazione bancaria

Relativamente agli oneri che la clientela deve sostenere per l’accesso alla documentazione bancaria, l’art. 119, comma 4, TUB stabilisce che «al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione».

Il predetto articolo deve essere interpretato nel senso di garantire all’utenza un accesso agli atti tempestivo ed economico: nel contemperare gli interessi in gioco, la norma in questione ha inteso ancorare i costi addebitabili alla parte debole ad un criterio indennitario anziché remunerativo; la norma, in realtà, consente all’intermediario di conseguire non già un compenso forfetario a ristoro del generico dispiego di tempo e di energie occorsi per estrarre i documenti richiesti, quanto piuttosto di recuperare i costi effettivamente sostenuti per reperire tali documenti. In altri termini, occorre verificare che, sull’importo richiesto dall’intermediario per la produzione della documentazione, non sia surrettiziamente caricato un corrispettivo per il servizio di ostensione (ABF Milano n. 20985/2021).

Devono dunque essere recuperati dalla banca solo i costi vivi sostenuti per la ricerca e la produzione della documentazione (ABF Milano n. 69/2010; ABF Napoli n. 2453/2011; ABF Roma n. 1432/2013; ABF Napoli n. 28.9.2015, n. 7600; ABF Napoli n. 3759/2015; ABF Napoli nn. 1183/2017 e 2308/2017; ABF Milano n. 2609/2017; ABF Torino n. 14168/2017; ABF Bologna 7011/2022). Sicuramente censurabili appaiono richieste di esborsi di entità tale da pregiudicare l’esercizio del diritto del correntista di acquisire la documentazione bancaria.

L’Arbitro bancario finanziario in più occasioni ha rilevato che, con gli attuali sistemi di archiviazione elettronica, questi costi non possono che essere contenuti. In particolare, le tre fasi necessarie ad adempiere alla richiesta di un cliente – ricerca, riproduzione, spedizione – devono essere valutate in concreto. L’ABF ha ribadito il principio che i costi di produzione sono i costi vivi affrontati dall’intermediario e che tali costi, per quanto possano essere calcolati anche forfettariamente, devono essere sempre riferiti ai singoli documenti (il contratto, l’estratto conto, ecc.), non alle pagine delle quali si compongono. I costi inoltre devono essere ragionevoli: in una fattispecie esaminata, il Collegio ha stabilito che il costo di 10 euro deve essere riferito al singolo documento invece che alla singola pagina (ABF Milano n. 2609/2017; conf. ABF Napoli n. 1183/2017: i costi per il rilascio della documentazione devono essere parametrati anche alla quantità di documentazione richiesta e in ogni caso rispettare l’esigenza di recuperare i costi effettivamente sostenuti; nella fattispecie esaminata, data la mole della documentazione richiesta, oltre 130 documenti, il costo prospettato dall’intermediario, di tre euro per ogni documento, è stato ritenuto congruo; ABF n. 11063/2024. V. anche Trib. Benevento 4.1.2022 n. 4).

Tale principio (costi addebitati congrui e proporzionati) vale anche in presenza di previsioni difformi dei fogli informativi: «il costo deve essere sottoposto a una verifica di congruità, anche se risulta conforme ai fogli informativi messi a disposizione della clientela, così da escludere che su tale importo sia caricato in modo non trasparente un corrispettivo per il servizio richiesto» (ABF Bologna n. 11171/2018; ABF Milano n. 20985/2021: il costo richiesto dagli intermediari per l’esibizione documentale va sempre sottoposto ad un vaglio di congruità, da effettuarsi alla luce della comune esperienza, secondo un parametro di ragionevolezza e senza che sia, a tal fine, necessario che l’intermediario fornisca la prova analitica dei costi volta per volta sostenuti; ABF Bologna n. 7011/2022).

L’ABF ha altresì precisato che l’intermediario non può subordinare la dazione dei documenti al previo pagamento della somma richiesta (deposito cauzionale o analoghe forme di garanzia). Il cliente vanta un diritto pieno all’informazione bancaria, con la conseguenza che i documenti devono essere rilasciati a seguito della sola richiesta dell’interessato. Salvi i casi manifesti di abuso nell’esercizio del diritto, la banca non può dunque condizionare il rilascio della documentazione al previo pagamento dei costi di produzione (ABF Milano n. 20985/2021; ABF Milano n. 2609/2017; ABF n. 6343/2021: è illegittima la richiesta di un deposito cauzionale, avanzata dalla banca, quale garanzia per il pagamento dei costi di rilascio).

In linea di continuità con tale orientamento, anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8173/2025) ha offerto un autorevole avallo. La Cassazione ha infatti chiarito che la mancata corresponsione, da parte della cliente, della somma richiesta dalla banca a titolo di rimborso dei costi di produzione delle copie (€ 82,56, nella fattispecie), non determina l’inesigibilità del diritto azionato. L’art. 119, comma 4, TUB consente l’addebito dei soli costi di produzione della documentazione, ma non subordina l’esercizio del diritto alla loro preventiva rifusione. La norma non configura alcun rapporto sinallagmatico tra la consegna della documentazione e il pagamento dei costi, i quali possono semmai essere addebitati unilateralmente al conto corrente in pendenza di rapporto.

Pertanto, ogni interpretazione che subordini l’esigibilità del diritto alla consegna della documentazione al previo pagamento di tali oneri finisce per introdurre una limitazione indebita e non prevista dalla legge, lesiva dei principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.), nonché dei valori solidaristici di cui all’art. 2 Cost. Una simile impostazione renderebbe eccessivamente oneroso, e potenzialmente paralizzante, l’esercizio del diritto del cliente, soprattutto ove la quantificazione dei costi sia rimessa alla determinazione unilaterale dell’istituto di credito.

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