Estratti conto scalari

Nel contenzioso bancario, in ordine agli oneri probatori, è diffuso il convincimento che parte attrice debba produrre in giudizio gli estratti conto analitici, non essendo idonea la produzione dei soli estratti conto scalari (in arg. App. Torino 7.10.2015; App. Milano 7.10.2015; Trib. Milano 23.3.2017).

Solo la produzione degli estratti conto, a partire dalla data di apertura del contratto di conto corrente sino alla data della domanda o di chiusura del conto, consente di pervenire – attraverso l’integrale ricostruzione dei rapporti di dare avere tra le parti e con la corretta applicazione del tasso di interesse – alla corretta determinazione dell’eventuale credito del correntista e alla quantificazione degli importi da espungere sul conto; né può ritenersi che per la determinazione del saldo del conto siano sufficienti gli estratti conto scalari in quanto essi rappresentano soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi ma non consentono, di per sé, di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire, in siffatto modo, esattamente tutti i movimenti effettuati nell’arco del tempo.

Gli estratti conto scalari consentono, solo ed esclusivamente, una ricostruzione sintetica del rapporto di conto corrente, che – a sua volta – non consente al raggiungimento di un preciso risultato contabile, ma conduce solo a risultati approssimativi, inidonei al calcolo dell’esatto ammontare del conto.

Gli estratti conto scalari rendono, altresì, impossibile accertare l’eventuale prescrizione essendo in base ad essi impossibile verificare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse non esistendo nessuna evidenza dei dati necessari alla loro qualificazione.

Area legale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Disciplina dell’acquisizione di fonti di prova informatica

Approccio pratico orientato alla soluzione dei casi concreti

Strumenti per affrontare le principali sfide del giurista d’impresa

Mondo professione

Torna in alto