Riguardo alla durata dell’obbligazione fideiussoria, Cass. 30.12.2014, n. 27531 ha stabilito che deve ritenersi consentita la possibilità di prevedere un limite di tempo alla fideiussione inferiore a quello del rapporto garantito.
In motivazione è chiarito che tale opzione, sebbene non espressamente prevista dal codice, può ricondursi alla previsione dell’art. 1941, 2° co., c.c., che consente di prestare la fideiussione per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose, e comunque non è vietata perché pur sempre tesa a mettere il garante in una posizione più favorevole rispetto a quella del debitore principale.
È la eventualità inversa, ovvero la possibilità che il garante sia impegnato più severamente che il debitore principale, che è vista sfavorevolmente dall’ordinamento e sanzionata con la riconduzione della garanzia fideiussoria prestata a condizioni più onerose rispetto al debito principale alle stesse condizioni della obbligazione principale stessa (art. 1941, 3° co., c.c.).
La giurisprudenza di legittimità, sebbene si sia raramente occupata del problema, non ha trovato ostacoli alla ammissibilità della prestazione della garanzia per un tempo inferiore a quello del contratto principale, precisando che il fideiussore non può essere tenuto in duriorem causam, cioè a condizioni più onerose del debitore principale, che possono riguardare il tempo, il luogo, le modalità (Cass. 19.12.1987, n. 9466; Cass. 20.2.1999, n. 1427).
