La giurisprudenza pressoché totalitaria esclude che l’ammortamento c.d. ‘alla francese’ possa giuridicamente configurare l’applicazione di interessi anatocistici nella determinazione della quota interessi della rata; nelle medesime decisioni è anche abitualmente affermato che l’assenza di qualsivoglia capitalizzazione (palese o occulta) nel piano di ammortamento c.d. francese esclude che possa verificarsi alcuna pregiudizievole discordanza (indeterminatezza tasso di interesse ex art. 1284 c.c.) tra il tasso pattuito nel contratto di finanziamento (TAN) e quello effettivo (ex multis Trib. Roma 16.6.2016; Trib. Palermo 31.1.2017; Trib. Pisa 21.4.2017; contra Trib. Isernia 28.7.2014), salvo il caso, patologico e non fisiologico, in cui nello svolgersi del rapporto il contegno della banca diverga da quanto pattuito.
Come noto, mentre il tasso annuo nominale (TAN) è stabilito su base annua, le rate del mutuo hanno quasi sempre una periodicità inferiore. Conseguentemente, il tasso effettivamente applicato risulta più alto (pagare prima è un costo). La differenza tra TAN e TAE (tasso annuo effettivo) è tanto maggiore quanto è maggiore il numero delle rate (fattore tempo) ed è tanto più significativa quanto è più alto il tasso di interesse.
Le due grandezze, TAE e TAN, non sono dunque alternative tra loro, ma coesistono e non possono essere identiche. Nei contratti di mutuo, infatti, al TAE si perviene dopo aver concordato il TAN e la periodicità delle rate di rimborso (Trib. Modena 11.11.2014; Trib. Milano 8.3.2016 e 28.4.2016; Trib. Varese 29.11.2016; Trib. Milano 28.6.2017 e 28.7.2017; Trib. Lanciano 17.10.2017).
In definitiva, la giurisprudenza – valorizzando anche la differenza tra il concetto giuridico di tasso di interesse e il costo economico operazione nonché la circostanza che di regola il TAE è ricompreso nell’ISC – è concorde nell’affermare che “una volta raggiunto l’accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali” (Trib. Benevento 19.11.2012; Trib. Roma 11.1.2016, 16.6.2016, 1.2.2017 e 5.4.2017; Trib. Monza 19.6.2017; Trib. Milano 28.6.2017; Trib. Monza 18.8.2017; Trib. S. M. C. Vetere 27.3.2017; Trib. Lanciano 17.10.2017).
