Diritto di accesso alla documentazione bancaria e contratto

Una recente ordinanza della Corte di cassazione, 5 gennaio 2026, n. 251, ha fornito significativi chiarimenti in materia di diritto di accesso alla documentazione bancaria della clientela.

Il diritto del cliente di ottenere dall’istituto bancario copia della documentazione relativa alle operazioni compiute negli ultimi dieci anni, previsto dall’art. 119, comma 4, TUB, ha natura di diritto sostanziale, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 19 ottobre 1999, n. 11733; Cass. 27 settembre 2001, n. 12093; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669; Cass. 29 novembre 2022, n. 35039). Tale diritto è tuttavia circoscritto alle operazioni poste in essere nel decennio antecedente la richiesta, trovando, oltre tale limite, applicazione il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante indistintamente su tutte le parti (Cass. 29 novembre 2022, n. 35039).

La disposizione dell’art. 119, comma 4, TUB non riguarda la documentazione contrattuale in quanto tale. Tale conclusione si fonda, in primo luogo, su un’interpretazione letterale: la norma fa riferimento alle “singole operazioni”, concetto che rinvia alle attività bancarie svolte nell’interesse della clientela (raccolta del risparmio ed esercizio del credito, ex art. 10 TUB), mentre il contratto bancario si limita a programmare tali operazioni senza identificarsi con esse. La distinzione emerge chiaramente dall’art. 117 TUB, che, in caso di nullità parziale del contratto per difetto o invalidità delle pattuizioni su tassi o condizioni, mantiene distinti il contratto dalle operazioni esecutive, alle quali si applicano i criteri sostitutivi di cui al comma 7.

In secondo luogo, sotto il profilo sistematico, rileva la coincidenza del termine decennale di cui all’art. 119, comma 4, TUB con quello previsto per la conservazione delle scritture contabili ex art. 2220 c.c. (cfr. Cass. 29 novembre 2022, n. 35039). Il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni “poste in essere negli ultimi dieci anni” trova, dunque, giustificazione nel limite temporale dell’obbligo di conservazione gravante sulla banca.

Esclusa l’applicabilità dell’art. 119, comma 4, TUB al documento contrattuale, non può configurarsi in capo al correntista un autonomo e ulteriore diritto sostanziale alla consegna della scrittura privata rispetto a quello che deriva dalla conclusione del contratto. Il diritto di ottenere copia del contratto discende, infatti, dall’art. 117, comma 1, TUB, che impone la redazione per iscritto del contratto e la consegna di un esemplare al cliente, diritto distinto e non sovrapponibile a quello previsto dall’art. 119 TUB.

L’art. 117, comma 1, TUB consente al cliente di esigere la consegna del contratto in sede di stipula o anche successivamente, ma non prevede l’obbligo per la banca di rilasciare ulteriori copie una volta adempiuto l’obbligo di consegna. Le discipline speciali poste a tutela del consumatore (art. 126-quinquies, comma 2, TUB; art. 67-undecies, comma 3, c. cons.) introducono diritti di accesso o di ricezione delle condizioni contrattuali “in qualsiasi momento del rapporto”, ma costituiscono regole particolari, estranee al perimetro applicativo dell’art. 119, comma 4, TUB, e non idonee a modificarne la portata generale.

Ne consegue che il cliente non ha diritto, ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB, a ottenere una copia del contratto già ricevuto. O il cliente ha già ricevuto l’esemplare contrattuale e, in tal caso, non può pretendere una nuova consegna, potendo al più ricorrere, in sede processuale, allo strumento dell’esibizione ex art. 210 c.p.c.; oppure non ha ricevuto copia del contratto e, in tal caso, ha diritto a ottenerla in forza dell’art. 117, comma 1, TUB, anche mediante decreto ingiuntivo, entro il termine di prescrizione ordinario decennale decorrente dal perfezionamento del negozio, ex art. 2935 c.c. È, pertanto, erronea la tesi che configura un generale diritto del cliente alla consegna della scrittura privata esercitabile dalla cessazione del rapporto bancario, difettando un fondamento normativo in tal senso.

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