L’art. 125-sexies TUB, come modificato dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 (in vigore dal 10 gennaio 2026), stabilisce il diritto del consumatore a una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, sia esso totale o parziale, del finanziamento. La normativa vigente stabilisce, al comma 1, che il consumatore possa rimborsare anticipatamente, in qualsiasi momento, l’importo dovuto al finanziatore e, conseguentemente, godere di una riduzione proporzionale del costo complessivo del credito per la restante durata del contratto, determinata considerando tutti i costi a suo carico.
Il comma 1-bis precisa, in modo chiaro e inequivocabile, che la riduzione del costo totale del credito è proporzionata alla durata residua del contratto e comprende anche i costi indipendenti dalla durata dello stesso, inclusi quelli relativi ad attività integralmente esaurite al momento della concessione del credito, nonché le spese addebitate dal finanziatore a favore di terzi. Restano escluse dal calcolo le imposte e le spese applicate da terzi e pagate direttamente dal consumatore, in quanto non legate alla durata del contratto di credito.
La normativa recepisce e consolida l’orientamento espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza dell’11 settembre 2019, causa C-383/18 (c.d. Lexitor), secondo cui il diritto alla riduzione proporzionale deve estendersi a tutte le componenti del costo totale del credito, senza distinzione tra costi correlati o meno alla durata del rapporto. Analogamente, la Corte costituzionale, con la sentenza 22 dicembre 2022, n. 263, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, nella parte in cui limitava temporalmente l’applicabilità del principio di riduzione proporzionale dei costi del credito.
Secondo la Corte costituzionale, tale limitazione si pone in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 16 della direttiva 2008/48/CE, così come interpretato dalla Corte di giustizia, affermando il diritto del consumatore al rimborso di tutte le componenti del costo del credito non maturate, comprese quelle indipendenti dalla durata del contratto. Ne discende che, anche per i contratti stipulati anteriormente al 25 luglio 2021, il diritto alla riduzione del costo totale del credito si estende a tutte le voci di costo non maturate, nel rispetto dei termini di prescrizione del diritto alla restituzione.
Alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale, risulta superata la tradizionale distinzione tra costi c.d. up front e costi c.d. recurring. La riduzione del costo totale del credito deve, quindi, considerarsi onnicomprensiva, con esclusione delle sole imposte. La disposizione rafforza altresì gli obblighi di trasparenza contrattuale, imponendo che i contratti di credito indichino in modo chiaro e analitico i criteri applicabili per la riduzione proporzionale di interessi e altri costi, precisando se tale riduzione avvenga secondo il criterio della proporzionalità lineare o secondo quello del costo ammortizzato; in mancanza di diversa indicazione, trova applicazione quest’ultimo criterio.
L’art. 125-sexies TUB disciplina altresì il rapporto tra finanziatore e intermediario del credito, prevedendo, salvo diversa pattuizione, il diritto di regresso del finanziatore nei confronti dell’intermediario per la quota dell’importo rimborsato al consumatore riferibile al compenso per l’attività di intermediazione. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore può richiedere un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per i costi direttamente connessi all’estinzione anticipata del credito, entro limiti quantitativi predeterminati: l’indennizzo non può eccedere l’1 per cento dell’importo rimborsato se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento se la vita residua è pari o inferiore a un anno, restando in ogni caso esclusa la possibilità di superare l’ammontare degli interessi che il consumatore avrebbe corrisposto per il periodo residuo.
La norma esclude, infine, il diritto all’indennizzo in specifiche ipotesi, tra cui il rimborso effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione a garanzia del credito, l’estinzione anticipata di aperture di credito, i rimborsi effettuati in periodi privi di un tasso di interesse fisso predeterminato, nonché i casi di estinzione integrale del debito residuo di importo pari o inferiore a 10.000 euro.
Il d.lgs. n. 212/2025 prevede disposizioni transitorie volte a consentire un adeguamento graduale alla nuova disciplina. Per i contratti già in essere continuano, in linea generale, ad applicarsi le norme previgenti; tuttavia, alcune disposizioni – in particolare quelle relative al rimborso anticipato e agli obblighi informativi – possono trovare immediata applicazione, in ragione della loro natura e della funzione di tutela del consumatore.
Gli intermediari sono dunque chiamati a rivedere e adeguare contratti, procedure e sistemi informativi entro i termini stabiliti, con un orizzonte di pieno allineamento fissato al 20 novembre 2026.
