Correttezza e buona fede nell’attività bancaria

Gli artt.  1175, 1375 e 1337 c.c., il Testo unico bancario e le Disposizioni di vigilanza di Bankitalia impongono alle banche, nello svolgimento della propria attività professionale, il rispetto di obblighi di correttezza e buona fede in tutte le fasi del rapporto banca-cliente. La buona fede svolge, dunque, un ruolo centrale nella esecuzione e interpretazione dei contratti bancari.

La buona fede oggettiva impone alle parti di comportarsi secondo lealtà e le impegna al compimento di azioni/atti necessari alla salvaguardia dell’interesse/utilità della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a proprio carico: “il principio di correttezza e buona fede deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà (art. 2 Cost.) che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell’imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra parte, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge” (Cass., Sez. Un., 25.11.2008, n. 28056; conf. Cass. 23033/2011; Cass. 22819/2010; Cass. 1618/2009; Cass. 10669/2008; Cass. 13345/2006; Cass. 14605/2004).

Di recente, in materia di usura sopravvenuta nei mutui, le Sezioni Unite hanno rilevato che la violazione del canone di buona fede non è riscontrabile nell’esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, ma nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso: “in questo senso può allora affermarsi che, in presenza di particolari modalità o circostanze, anche la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione potrebbe dirsi scorretta ai sensi dell’art. 1375 cod. civ.; ma va escluso che sia da qualificare scorretta la pretesa in sé di quegli interessi, corrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal contratto“.

Pertanto, “la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato [non] può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto” (Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675).

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