Come cambia il credito al consumo

Con il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 212, pubblicato in G.U. il 9 gennaio 2026, l’ordinamento italiano ha recepito la Direttiva (UE) 2023/2225 (Customer Credit Directive 2 – CCD2), abrogando la Direttiva 2008/48/CE e avviando una riforma organica della disciplina del credito ai consumatori.

L’intervento si colloca nel solco di un’evoluzione normativa resa necessaria dall’insufficienza del precedente quadro regolatorio, divenuto inadeguato alla luce della digitalizzazione dei mercati, dell’emersione di nuovi operatori e strumenti di finanziamento e dell’accentuarsi dei fenomeni di sovraindebitamento.

La CCD2 prende atto delle criticità applicative della prima direttiva, caratterizzata da un ambito di applicazione ristretto e da formulazioni imprecise che avevano favorito la frammentazione normativa tra gli Stati membri. L’obiettivo perseguito è quello di rafforzare la tutela del consumatore, promuovere il credito responsabile e assicurare condizioni di concorrenza omogenee in un mercato del credito sempre più integrato e digitale.

Il decreto estende l’applicazione della disciplina del credito al consumo ai finanziamenti fino a 100.000 euro, superando la precedente soglia di 75.000 euro, e rivede in modo significativo il regime delle esclusioni. Vengono eliminate le esenzioni automatiche per i crediti di breve durata o a costi contenuti, sostituite da regimi semplificati, la cui attuazione è demandata alle disposizioni della Banca d’Italia. In tale quadro rientrano anche le carte di debito a rimborso differito, escluse solo in presenza di requisiti rigorosi, nonché le dilazioni di pagamento collegate alla cessione del credito, qualificate come credito ai consumatori quando derivino da accordi tra fornitore e terzo finanziatore.

La nozione di intermediario del credito viene ampliata al fine di ricomprendere tutti i soggetti che, diversi dal finanziatore, svolgono professionalmente attività di presentazione, proposta o conclusione di contratti di credito a fronte di un vantaggio economico.
La riforma intercetta così i nuovi attori del mercato digitale – piattaforme online, operatori buy now pay later, marketplace – assoggettandoli agli obblighi di trasparenza e correttezza previsti dal TUB, pur chiarendo che la mera segnalazione non remunerata del cliente resta estranea all’attività riservata.

In attuazione della direttiva, è introdotto un sistema di abilitazione e vigilanza per gli operatori non bancari, con esclusione delle banche e degli istituti di moneta elettronica e con specifiche esenzioni per le micro, piccole e medie imprese che concedano credito senza interessi e con costi limitati.

È rafforzata la disciplina della pubblicità, imponendo messaggi chiari, corretti e non ingannevoli. È vietato presentare il credito come strumento idoneo a migliorare la situazione finanziaria del consumatore o a minimizzarne i rischi, nonché sfruttare condizioni di vulnerabilità. Ogni comunicazione deve contenere un avvertimento evidente circa i costi del credito e, qualora siano indicati tassi o importi, un esempio rappresentativo.

Gli obblighi informativi sono ampliati sia sul piano delle informazioni generali sia in fase precontrattuale, con l’obiettivo di garantire decisioni consapevoli anche nei canali digitali. È previsto l’invio di un promemoria sul diritto di recesso qualora le informazioni siano fornite a ridosso della conclusione del contratto.

La concessione del credito richiede una richiesta preventiva e un consenso esplicito del consumatore, che non può essere desunto da opzioni predefinite. È confermato il divieto di vendite abbinate non consentite.

La valutazione del merito creditizio assume un ruolo centrale e deve essere svolta non solo nell’interesse del finanziatore, ma anche in quello del consumatore, quale presidio contro il sovraindebitamento. La valutazione deve basarsi su dati pertinenti e proporzionati ed è vietato l’utilizzo di categorie particolari di dati o di informazioni tratte esclusivamente dai social network. In caso di processi automatizzati, è garantito il diritto all’intervento umano, alla spiegazione della decisione e alla sua contestazione.

Il decreto disciplina la consulenza al consumatore, distinta dalla consulenza indipendente, e introduce il servizio di consulenza al debitore in difficoltà, con funzione prevalentemente riparativa.

È recepito l’orientamento della Corte di giustizia in materia di rimborso anticipato, riconoscendo il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi del credito. Nei contratti collegati, il recesso dal contratto di fornitura determina automaticamente la risoluzione del contratto di credito.

In materia di aperture di credito, la riduzione o la revoca dell’affidamento è assoggettata a un preavviso di sessanta giorni e al rispetto delle regole sulle modifiche unilaterali. È inoltre prevista la possibilità di rientro graduale dal debito senza costi aggiuntivi.

La riforma valorizza, infine, l’educazione finanziaria, rafforza il sistema di vigilanza e aggiorna il quadro sanzionatorio.

Le disposizioni transitorie assicurano un adeguamento progressivo, con applicazione generale delle nuove regole a partire dal 20 novembre 2026.

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