L’apertura di credito bancario si configura, nella sua essenza tipica, come il contratto mediante il quale la banca assume l’obbligo di tenere a disposizione dell’altra parte una somma di denaro per un determinato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito dall’art. 1842 c.c. È, dunque, la messa a disposizione della provvista, e non già la sua immediata erogazione, a costituire il nucleo qualificante del rapporto.
In tale prospettiva si colloca la previsione contenuta nel primo comma dell’art. 1843 c.c., il quale stabilisce che, in mancanza di diversa pattuizione, l’accreditato può utilizzare il credito in più volte, secondo le forme d’uso, ed è altresì legittimato, mediante successivi versamenti, a ripristinare la propria disponibilità. La norma valorizza, in modo evidente, la flessibilità funzionale dell’apertura di credito, affidando alle parti la concreta regolazione dell’utilizzo della provvista.
Le modalità operative di impiego del credito accordato risultano, infatti, sostanzialmente rimesse all’autonomia negoziale. Gli atti di utilizzo, pur essendo economicamente collegati all’apertura di credito, conservano una propria autonomia strutturale e incidono sul rapporto soltanto nella misura in cui determinano una variazione della disponibilità accordata. L’apertura di credito, in quanto tale, resta sullo sfondo come cornice giuridica entro la quale si colloca una pluralità di operazioni distinte.
Ai fini dell’effettivo utilizzo delle somme messe a disposizione, è sufficiente che l’accreditato compia operazioni a debito del conto – quali prelievi diretti, bonifici a favore di terzi o emissione di assegni – entro i limiti del fido concesso, operazioni alle quali la banca accreditante è tenuta a dare esecuzione. Con riferimento agli assegni, permane in dottrina il dibattito circa la loro riconducibilità alle «forme d’uso» ovvero la necessità di una specifica convenzione di assegno. In ogni caso, l’obbligo della banca non si esaurisce nel pagamento diretto all’accreditato, estendendosi anche al pagamento del soggetto da lui autorizzato o indicato, ai sensi dell’art. 1188 c.c., nonché del cessionario dell’accreditato, in conformità all’art. 1260 c.c.
Ne discende che, a fronte di una specifica richiesta del cliente, la banca è tenuta a trasferire le somme messe a disposizione, in tutto o in parte, direttamente all’accreditato ovvero, su sua indicazione, a terzi, come del resto confermato anche dall’art. 1183 c.c. Resta, tuttavia, fermo il principio per cui l’accreditato conserva la piena facoltà di non utilizzare la provvista: la banca non può costringerlo a farlo. Proprio perché la decisione di avvalersi o meno delle somme disponibili costituisce una scelta libera dell’accreditato, deve escludersi che i suoi creditori possano esercitare l’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., atteso che tale azione implicherebbe la sostituzione del creditore all’accreditato nell’utilizzo del credito, evenienza incompatibile con la natura del rapporto.
Particolarmente significativa, sotto il profilo interpretativo, è l’espressione «secondo le forme d’uso», la quale non rinvia agli usi normativi – che non disciplinano le modalità di erogazione del credito – bensì agli strumenti abituali dell’operatività bancaria, ossia alla prassi bancaria. In tale ambito rientrano, a titolo esemplificativo, i prelievi di denaro e l’emissione di assegni. È oggetto di dibattito dottrinale se possano essere incluse tra le «forme d’uso» anche l’emissione di cambiali o lo sconto cambiario; deve, invece, escludersi che vi rientrino i cosiddetti crediti di firma, poiché l’apertura di credito di firma si presenta strutturalmente distinta dall’apertura di credito per cassa, che presuppone la messa a disposizione di una somma di denaro. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza (Trib. Bologna 17 febbraio 1989; v. anche Cass. n. 4552/1993).
Infine, l’utilizzo dell’apertura di credito può essere sottoposto a specifiche condizioni. Ciò accade, ad esempio, quando la disponibilità delle somme è collegata all’esecuzione di lavori – come nel caso di lavori pubblici- la cui verifica dello stato di avanzamento consente di rendere di volta in volta utilizzabili le somme concesse. Parimenti, l’apertura di credito può prevedere una destinazione specifica delle somme accreditate, con conseguente vincolo funzionale nell’impiego della provvista.
