Sintesi
La sentenza del 6 marzo 2025 della Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-20/24, Cymdek) si inserisce nella giurisprudenza favorevole alla tutela dei passeggeri ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004. La Corte, esaminando un volo charter con oltre 22 ore di ritardo incluso in un pacchetto “tutto compreso”, adotta un’interpretazione pro-consumatore: riconosce alla carta d’imbarco valore probatorio sufficiente della prenotazione confermata e interpreta restrittivamente l’eccezione del volo “gratuito”, escludendola quando il vettore sia remunerato dal tour operator a condizioni di mercato. Inoltre, pone sul vettore l’onere di provare l’eventuale gratuità o tariffa ridotta, rafforzando la tutela sostanziale e probatoria del passeggero.
La vicenda
La controversia trae origine da un volo charter operato da un vettore polacco nell’ambito di un pacchetto turistico “tutto compreso” acquistato presso un operatore turistico. Il volo, in partenza da Tenerife e diretto a Varsavia, giungeva a destinazione con un ritardo superiore a 22 ore. I passeggeri, muniti di carta d’imbarco, agivano per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento in caso di ritardo prolungato.
Il vettore si opponeva alla domanda sotto un duplice profilo: da un lato, contestava che la sola carta d’imbarco fosse sufficiente a dimostrare l’esistenza di una “prenotazione confermata”; dall’altro, sosteneva che i passeggeri avessero viaggiato gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile al pubblico, poiché il viaggio era stato finanziato da un terzo, con conseguente esclusione dell’applicazione dell’art. 3, par. 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004.
La controversia imponeva dunque di chiarire sia la portata probatoria della carta d’imbarco, sia l’ambito dell’eccezione relativa ai viaggi gratuiti o a tariffa ridotta.
Le questioni pregiudiziali e il rinvio alla Corte
Il Tribunale Polacco ha adito la Corte di Giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 TFUE, sollevando cinque questioni pregiudiziali, riconducibili a due nuclei problematici.
Il primo riguardava l’interpretazione dell’art. 2, lett. g), e dell’art. 3, par. 2, del regolamento: la carta d’imbarco può costituire un “altro titolo” idoneo ad attestare che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore o dall’operatore turistico? E, in assenza di circostanze anomale, il passeggero che ne sia in possesso deve ritenersi titolare di una “prenotazione confermata”?
Il secondo gruppo di quesiti concerneva l’art. 3, par. 3, e l’esclusione dall’ambito applicativo del regolamento per i passeggeri che viaggiano “gratuitamente” o “a tariffa ridotta” non accessibile al pubblico. Il giudice del rinvio chiedeva se tale esclusione operi anche quando il volo è inserito in un pacchetto turistico pagato da un terzo e, soprattutto, su chi gravi l’onere della prova circa la gratuità o la tariffa ridotta del trasporto.
Il rinvio evidenziava così una tensione tra esigenze probatorie e finalità di protezione del consumatore, cuore della disciplina europea in materia.
La decisione della Corte
La Corte, Settima Sezione, adotta un’interpretazione marcatamente orientata alla tutela effettiva dei passeggeri/consumatori.
Quanto al primo profilo, afferma che la carta d’imbarco può costituire un “altro titolo” ai sensi dell’art. 2, lett. g), del regolamento, idoneo a dimostrare che la prenotazione è stata accettata e registrata. In assenza di circostanze anomale, il passeggero che abbia effettuato il check-in e volato munito di carta d’imbarco deve ritenersi titolare di una “prenotazione confermata”. La soluzione valorizza un’interpretazione estensiva delle nozioni rilevanti, coerente con l’obiettivo, espresso nel considerando 1 del regolamento, di garantire un elevato livello di protezione, il quale prevede espressamente che “L’intervento della Comunità nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale”. Sarebbe infatti irragionevole imporre al passeggero, dopo aver viaggiato, di fornire ulteriori prove formali circa la conferma della prenotazione.
Nelle questioni dalla terza alla quinta, la Corte chiarisce la portata dell’art. 3, par. 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004 e la ripartizione dell’onere della prova.
Anzitutto, ribadisce che l’esclusione relativa ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o a tariffa ridotta «non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico» costituisce un’eccezione alla regola generale di tutela e, come tale, deve essere interpretata restrittivamente, in coerenza con l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione ai passeggeri. L’eccezione riguarda solo i casi in cui sia il vettore aereo operativo ad autorizzare direttamente il viaggio gratuito o a tariffa privilegiata. Non vi rientrano, invece, le ipotesi in cui il volo sia inserito in un pacchetto “tutto compreso” e il vettore abbia comunque percepito dall’operatore turistico una remunerazione conforme alle condizioni di mercato. È irrilevante che il prezzo non sia pagato direttamente dal passeggero, ma sia stato pagato da un terzo.
Quanto all’onere della prova, spetta al vettore dimostrare che ricorrono i presupposti dell’eccezione. Una diversa soluzione sarebbe contraria alla ratio del regolamento e renderebbe eccessivamente difficile per il passeggero far valere il diritto alla compensazione, specie nei viaggi organizzati.
Conclusioni
La pronuncia si inserisce in un solco chiaramente favorevole al consumatore, valorizzando una lettura teleologica del Regolamento (CE) n. 261/2004 coerente con il più ampio sistema di protezione del contraente debole.
La decisione esprime un principio di fondo proprio del diritto dei consumatori: la necessità di evitare che la complessità delle strutture contrattuali o le asimmetrie informative possano tradursi in un arretramento delle garanzie sostanziali. Nel caso dei viaggi “tutto compreso”, la dissociazione tra chi paga il servizio e chi ne fruisce non può incidere negativamente sulla posizione del passeggero.
La Corte ribadisce così che le eccezioni alla tutela devono essere interpretate in modo rigoroso e che il rischio dell’incertezza probatoria deve gravare sul professionista, quale soggetto organizzato e in possesso delle informazioni rilevanti. Ne emerge un rafforzamento complessivo della posizione del passeggero, in linea con la funzione protettiva della disciplina europea del trasporto aereo e con i principi generali di tutela del consumatore.
