Morosità del conduttore: corrispondenza tra chiesto e pronunciato

Cassazione civile, sez. III, Sentenza del 08.09.2022 n. 26493, Pres. R. G. A. Frasca, Es. A. Scrima

Massima:Le cause di risoluzione di un contratto di locazione per inadempimento del conduttore debbono preesistere al momento in cui la controparte propone la domanda giudiziale; e, per quanto sia consentito al giudice, in una considerazione unitaria della condotta della parte, di trarre elementi circa la colpevolezza e la gravità dell’inadempimento dalla morosità che si sia protratta nel corso del giudizio, egli non può mai prescindere dall’indagine primaria sulla sussistenza dell’inadempimento al momento della domanda; con la conseguenza che non gli è consentito porre a fondamento dell’accoglimento della stessa la sola persistenza della morosità in corso di lite”.

CASO

Nel mese di giugno 2012 Tizia, proprietaria di un immobile concesso in locazione ad uso abitativo a Caio, in forza di contratto stipulato in data 13 aprile 2011 e registrato il 17 febbraio 2012, con canone mensile pari ad euro 700,00, intimava sfratto per morosità nei confronti del conduttore nonché della sua compagna Sempronia, quale “occupante”, deducendo che, dalla data di notificazione dell’intimazione, Caio aveva versato unicamente acconti per complessivi euro 452,00. Contestualmente li citava innanzi al Tribunale di Palermo per la convalida.

I convenuti si costituivano in giudizio, opponendosi alla convalida dello sfratto e invocando l’applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 3, commi 8 e 9, assumendo che il rapporto dovesse ritenersi disciplinato dal verbale dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2012.

Il Tribunale adito sollevava questione di legittimità costituzionale delle disposizioni richiamate dai convenuti; la Corte costituzionale, con sentenza n. 50 del 14 marzo 2014, ne dichiarava l’illegittimità.

Con sentenza resa all’esito del giudizio, il Tribunale di Palermo dava atto che la Corte costituzionale, con ulteriore pronuncia n. 169 del 16 luglio 2015, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale anche del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, art. 5, comma 1-ter, convertito con L. 23 maggio 2014, n. 80, norma che aveva fatto salvi, sino al 31 dicembre 2015, gli effetti prodotti sui rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti registrati ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 3, commi 8 e 9.

Rilevava che, alla data di introduzione del giudizio (giugno 2012), il contratto di locazione risultava regolarmente registrato, come attestato dal timbro dell’Agenzia delle Entrate del 17 febbraio 2012, sicché la domanda trovava fondamento in un valido titolo contrattuale.

Evidenziava, inoltre, che il conduttore, avendo incentrato la propria difesa sull’applicabilità delle citate disposizioni – successivamente dichiarate incostituzionali – aveva ammesso di aver corrisposto il canone pattuito di euro 700,00 mensili sino al mese di febbraio 2012 e di averne successivamente ridotto l’importo ad euro 113,00 mensili in conformità alle indicazioni ricevute dall’Agenzia delle Entrate in occasione della registrazione del 15 febbraio 2012. Riteneva, pertanto, che Caio avesse illegittimamente proceduto all’autoriduzione del canone, integrando tale condotta un grave inadempimento idoneo a ledere il rapporto sinallagmatico tra le parti.

In esito alla trasformazione del giudizio di convalida ex art. 667 cpc, il giudice dichiarava, quindi, risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione, senza adottare statuizioni in ordine al rilascio dell’immobile, avendo Caio provveduto spontaneamente alla riconsegna in data 24 ottobre 2014.

Avverso detta sentenza Caio proponeva appello, del quale Tizia chiedeva il rigetto.

La Corte d’appello di Palermo respingeva il gravame e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

Caio proponeva, quindi, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui Tizia resisteva con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria, preso atto che la controricorrente aveva rappresentato la pendenza di altro ricorso avverso altra sentenza della Corte d’appello di Palermo resa tra le medesime parti, e ravvisate ragioni di connessione, veniva disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta in pubblica udienza.

Il Procuratore Generale depositava requisitoria scritta, concludendo in via preliminare per la riunione dei ricorsi e, nel merito, per il rigetto del ricorso, nonché, in subordine, per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 13, comma 6, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 59.

La controricorrente depositava memoria.

Difatti, parallelamente, Tizia aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di Caio, esponendo di avergli concesso in locazione l’immobile al canone mensile di euro 700,00 e deducendo che il conduttore aveva unilateralmente ridotto il canone ad euro 113,00 a decorrere dal 1° marzo 2012, sospendendo altresì, dal mese di marzo 2014, il pagamento anche di tale minor somma, sino al rilascio dell’immobile avvenuto spontaneamente il 25 ottobre 2014.

Il Tribunale di Palermo emetteva decreto ingiuntivo nei confronti di Caio per l’importo complessivo di euro 20.909,26, comprensivo di euro 1.221,26 a titolo di oneri condominiali non corrisposti.

Caio proponeva opposizione, sostenendo che l’importo di euro 113,00 fosse stato determinato in applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 3, i cui effetti, sebbene la norma fosse stata dichiarata incostituzionale, sarebbero stati successivamente “ripristinati” dal D.L. n. 47 del 2015.

Il Tribunale rigettava l’opposizione, rilevando che: a) con precedente sentenza resa tra le stesse parti era stata dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, accertato quale moroso nel pagamento dei canoni nella misura di Euro 700,00 mensili, e ritenuta illegittima l’autoriduzione del canone fondata su normativa poi dichiarata incostituzionale; b) risultava provato il mancato pagamento dei canoni indicati nel ricorso monitorio; c) l’opponente non aveva fornito prova contraria.

Anche avverso tale decisione Caio proponeva appello.

La Corte territoriale accoglieva parzialmente il gravame, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando Caio al pagamento, in favore di Tizia, della somma di euro 2.125,26, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché alla rifusione della metà delle spese dei due gradi di merito, compensando la restante parte.

Avverso detta sentenza Tizia proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; Caio non svolgeva difese in questa sede.

Il Procuratore Generale depositava requisitoria scritta, concludendo, in via preliminare, per la riunione con il precedente ricorso e, nel merito, per l’accoglimento dello stesso, nonché, in subordine, per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della L. n. 431 del 1998, art. 13, comma 6, come sostituito dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 59.

I due ricorsi venivano, pertanto, trattati congiuntamente.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione, decidendo sui ricorsi riuniti, accoglieva il primo motivo del ricorso proposto da Caio e dichiarava assorbiti il secondo ed il terzo; cassava in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da Tizia; compensava le spese di tutti i gradi di giudizio; rigettava il primo ed il secondo motivo del ricorso di Tizia e dichiarava inammissibile il terzo; nulla per le spese in relazione a tale ultimo ricorso.

QUESTIONI

Con il primo motivo di ricorso Caio denunciava la violazione dell’art. 112 c.p.c., deducendo la lesione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

In particolare, assumeva che il petitum dell’intimazione di sfratto e il thema decidendum del giudizio di primo grado riguardassero la domanda di risoluzione per grave inadempimento del contratto stipulato tra le parti, con riferimento al mancato pagamento dei canoni relativi al periodo febbraio–giugno 2012, rideterminati in applicazione della norma successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 50 del 2014, cui aveva fatto seguito la sentenza n. 169 del 2015.

Nessuna domanda né eccezione sarebbe, invece, stata formulata in relazione alla distinta obbligazione concernente i canoni maturati per il periodo marzo–ottobre 2014.

Secondo il ricorrente, tale violazione emergeva:

a) dal contenuto della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento limitatamente al mancato pagamento di quattro mensilità (febbraio–giugno 2012);

b) dalla compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale, che non sarebbe stata adottata ove fosse stato scrutinato anche l’inadempimento relativo ai canoni successivi (marzo–ottobre 2014);

c) dalla circostanza, pacifica tra le parti, che la locatrice aveva promosso autonoma azione per il recupero dei crediti relativi a tali ulteriori mensilità non compresi nell’originario procedimento di sfratto.

Il ricorrente aggiungeva che, ove si fosse ritenuto che anche tali ultime mensilità fossero state oggetto di valutazione nel dedotto giudizio, la proposizione di una distinta azione monitoria avrebbe integrato un abuso del diritto, in violazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 4090 del 2017.

Con il secondo motivo Caio deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonché la violazione dell’art. 1218 c.c.

Egli sosteneva che la Corte d’appello avesse omesso di pronunciarsi sul primo motivo di gravame, con il quale era stata prospettata l’assenza dell’elemento soggettivo della colpa in relazione all’inadempimento posto a fondamento della risoluzione, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 71 del 2009 e dalla Corte di cassazione con sentenza 7 ottobre 2015, n. 20100.

Ad avviso del ricorrente, la questione atteneva al rapporto tra gli effetti retroattivi delle sentenze della Corte costituzionale e il rapporto contrattuale oggetto di causa. La Corte territoriale avrebbe, pertanto, non solo omesso di pronunciarsi su un punto decisivo della controversia, ma altresì esaminato un profilo – l’inadempimento relativo al periodo marzo–ottobre 2014 – estraneo al presente giudizio e oggetto di distinto procedimento.

Con il terzo motivo veniva denunciata la violazione della L. n. 431 del 1998, art. 13, comma 5. Il ricorrente sosteneva che, anche a voler disattendere le censure svolte con il secondo motivo, la Corte di merito avrebbe comunque errato nel non applicare la disciplina prevista per i conduttori che, in forza del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3, commi 8 e 9, come prorogati dal D.L. 28 marzo 2014, n. 47, art. 5, comma 1-ter, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, avevano corrisposto, nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 23 del 2011 e il 16 luglio 2015, il canone annuo nella misura ivi stabilita.

In tale ipotesi, l’importo del canone dovuto, ovvero dell’indennità di occupazione maturata su base annua, avrebbe dovuto essere determinato in misura pari al triplo della rendita catastale dell’immobile per il periodo considerato. Caio evidenziava, in particolare, di aver corrisposto, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 23 del 2011, come prorogati dal D.L. n. 47 del 2014, art. 5, comma 1-ter, convertito dalla L. n. 80 del 2014, l’importo mensile di euro 113,00 per i mesi da febbraio a giugno 2012, come risultante dal verbale dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente insussistenza di un grave inadempimento a suo carico.

La Corte di legittimità riteneva fondato il primo motivo.

Caio censurava l’omessa pronuncia da parte della Corte d’appello relativamente al fatto che la domanda di risoluzione del contratto, sottesa all’azione di sfratto, fosse fondata esclusivamente sulla morosità relativa ai canoni maturati nel periodo febbraio–giugno 2012, corrisposti in misura ridotta in applicazione della normativa successivamente dichiarata incostituzionale.

In sostanza, lamentava che la Corte territoriale avrebbe dovuto limitare il proprio scrutinio alla verifica della fondatezza dell’azione di risoluzione con riferimento al solo inadempimento dedotto, ossia all’autoriduzione del canone, invece di attribuire rilievo alla morosità integrale relativa all’anno 2014, concernente periodi successivi e diversi rispetto a quelli posti a fondamento della domanda.

La sentenza impugnata, secondo i giudici di legittimità, parrebbe aver esaminato il motivo di appello facendo applicazione del criterio della c.d. “ragione più liquida”, ritenendo che, a prescindere dalla questione concernente la sussistenza della morosità originariamente dedotta – derivante dall’autoriduzione del canone – e indipendentemente dal profilo, pure sollevato con il gravame, della sua imputabilità sotto il profilo della colpa, l’azione di risoluzione dovesse comunque reputarsi fondata in considerazione della morosità integrale relativa all’anno 2014, conseguente alla sospensione del pagamento anche del canone autoridotto.

Sotto tale profilo, il primo motivo di ricorso viene a denunciare una pronuncia in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere il giudice di appello fondato la decisione su un inadempimento diverso e ulteriore rispetto a quello dedotto a sostegno della domanda di risoluzione.[1]

In merito al comportamento gravemente inadempiente del conduttore, la giurisprudenza di legittimità ritiene come a norma dell’art. 1455 c.c. il giudice chiamato a provvedere sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento deve porsi, anche d’ufficio, il problema della gravità o meno dell’inadempimento ed è tenuto ad indicare, in ipotesi di accoglimento della domanda, il motivo per cui, nel caso concreto, ritiene l’inadempimento di non scarsa importanza, a meno che non si tratti di inadempimento definitivo delle obbligazioni primarie o essenziali di una delle parti[2].

Difatti, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c., della non scarsa importanza dell’inadempimento deve ritenersi implicita, ove l’inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, ovvero quando, dal complesso della motivazione, emerga che il giudice lo abbia considerato tale da incidere in modo rilevante sull’equilibrio negoziale[3].

Sul punto risulta opportuno fare una distinzione in relazione al tipo di uso per il quale l’immobile viene locato.

Difatti, nel caso di contratto di locazione ad uso abitativo, è la stessa L. 392/1978 all’art. 5 che prevede come, salvo quanto previsto dall’art. 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell’art. 1455 c.c..

Al contrario, all’esito dell’introduzione della nuova disciplina delle locazioni abitative ad opera della L. n. 431 del 1998, la disposizione di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 5, che ha predeterminato la gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto, trova applicazione esclusivamente per le locazioni ad uso di abitazione, e non è estensibile al tipo contrattuale della locazione per uso diverso dall’abitazione, come si desume: a) dalla collocazione testuale della norma nell’ambito del Capo 1 (Locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione) del Titolo 1 (Del contratto di locazione) della suindicata L. n. 392 del 1978, mentre le locazioni ad uso diverso da abitazione sono disciplinate al Capo 2 del medesimo Titolo 1; b) dall’essere i due diversi tipi contrattuali a loro volta distinti in sottotipi, con differente disciplina in ragione dei differenti interessi tutelati; c) dal non risultare il suindicato articolo 5 indicato nell’articolo 41 tra quelli applicabili alle locazioni ad uso diverso da abitazione; d) dal non essere stata la norma in questione, diversamente da numerose altre, espressamente abrogata dalla citata L. n. 431 del 1998; e) dal non potersi l’applicazione estensiva dell’art. 5 farsi discendere dalla parziale liberalizzazione del canone di locazione introdotta dalla detta L. n. 431 del 1998 per le locazioni ad uso abitativo[4].

Ad ogni modo, nonostante il criterio di cui all’art. 5 L. 392/1978, afferente alla predeterminazione della gravità dell’inadempimento, non trovi diretta applicazione, esso può essere comunque preso in considerazione quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sensi dell’art. 1455 c.c., se l’inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza[5].

Ciò posto, il Supremo Collegio, nel caso di specie, richiamava il principio consolidato per il quale “le cause di risoluzione di un contratto di locazione per inadempimento del conduttore debbono preesistere al momento in cui la controparte propone la domanda giudiziale”.

Dunque, pur essendo consentito al giudice, nell’ambito di una valutazione unitaria della condotta della parte, desumere elementi in ordine alla gravità e alla colpevolezza dell’inadempimento anche dalla protrazione della morosità nel corso del giudizio, egli non può in alcun caso prescindere dalla preliminare verifica della sussistenza dell’inadempimento al momento della proposizione della domanda.

Ne consegue che non è consentito fondare l’accoglimento della domanda di risoluzione esclusivamente sulla persistenza della morosità nel corso della lite, dovendo l’inadempimento risultare già configurabile al tempo dell’introduzione del giudizio.

Pertanto, secondo i giudici di legittimità, in relazione al periodo cui si riferisce la proposta azione di risoluzione, non sussisteva un inadempimento e meno che mai un inadempimento colpevole del conduttore giustificativo della risoluzione del contratto, avendo egli conformato il proprio comportamento a quanto stabilito del D. Lgs. n. 23 del 2011, art. 3, norma dichiarata incostituzionale solo successivamente, peraltro in relazione a questione sollevata proprio nel corso del presente giudizio.

Con riferimento al ricorso per cassazione proposto da Tizia, con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 136 Cost., per avere la Corte territoriale fatto applicazione del D. Lgs. n. 23 del 2011, art. 3, commi 8 e 9, nonostante la declaratoria di incostituzionalità delle relative disposizioni, nonché la violazione dell’art. 10, comma 1, e dell’art. 11 delle preleggi, per avere attribuito efficacia retroattiva alla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 59, che aveva sostituito l’art. 13 della L. n. 431 del 1998.

In particolare, la ricorrente sosteneva che la Corte d’appello avesse erroneamente interpretato la sentenza n. 87 del 2017 della Corte costituzionale, ritenendo che l’intervento normativo sopravvenuto di cui alla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 59, avesse ripristinato la validità ed efficacia delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 3, commi 8 e 9, già dichiarate costituzionalmente illegittime.

Con il secondo motivo Tizia deduceva la violazione e falsa applicazione della L. n. 431 del 1998, art. 13, nel testo vigente alla data del 13 aprile 2011, in combinato disposto con la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346, nonché della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, e dell’art. 1418 c.c..

Ad avviso della ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe disapplicato le suddette disposizioni, vigenti sia al momento della sottoscrizione del contratto (13 aprile 2011), sia alla data della sua registrazione (17 febbraio 2012). Tali norme, secondo la prospettazione difensiva, non prevedevano alcun termine perentorio per la registrazione del contratto, consentendone l’adempimento anche tardivo con efficacia sanante, né comminavano la nullità del contratto redatto in forma scritta ma registrato oltre il termine.

Con il terzo motivo, la ricorrente assumeva che, in caso di accoglimento dei primi due motivi, la sentenza impugnata avrebbe dovuto essere riformata anche nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, con conseguente eliminazione della disposta compensazione nella misura della metà per entrambi i gradi del giudizio di merito.

In merito alle prime due doglianze, gli Ermellini, con riferimento alla sentenza n. 87/2017della Corte costituzionale[6] nonché alla sentenza n. 23601/2017 delle Sezioni Unite[7], affermavano come “per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 2017 e della salvezza del testo della L. n. 431 del 1998, articolo 13, comma 5, introdotto dalla L. n. 208 del 2015, articolo 1, comma 59, i contratti di locazione abitativa tardivamente registrati ad iniziativa del conduttore dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 23 del 2011 sino al 16 luglio 2015, in forza della disposizione della L. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 346, risultano validi ed efficaci, in quanto il Giudice delle Leggi ha escluso che il comma 5 abbia inteso sancire la validità del contratto secondo il regime della registrazione disciplinata dal testo del comma 5 introdotto dal Decreto Legislativo n. 23 del 2011, e dalla successiva proroga di cui alla L. n. 47 del 2014, ma non ha, invece, in alcun modo escluso gli effetti della registrazione ai sensi del citato comma 346. Sempre per effetto della sentenza della Consulta, il canone o l’indennità di occupazione dovuti dal conduttore nel periodo su indicato sono dovuti nell’ammontare precisato dal comma 5 attualmente vigente, ancorché l’intervenuta registrazione, una volta apprezzata alla stregua dell’articolo 1, comma 346, retroagisca, giusta Cass., Sez. Un., n. 23601 del 2017, alla data di stipulazione del contratto, se concluso per iscritto”.

I giudici, infine, aggiungevano che di nessun rilievo era il disposto del D. Lgs. n. 23 del 2011, art. 3, ove, al comma 10, aveva previsto che la disciplina di cui ai commi 8 e 9, non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (7 aprile 2011), tenuto conto della data di registrazione del contratto per cui era lite.

È pertanto evidente che l’importo dovuto dal conduttore doveva essere determinato esclusivamente ai sensi dell’art. 13, comma 5, della L. n. 431 del 1998, nel testo vigente in quel momento.

Quanto al terzo motivo, esso si appalesava quale “non motivo” e, in ogni caso, inammissibile.

Con tale doglianza, infatti, si contestava la regolamentazione delle spese di lite non già in relazione all’esito del giudizio di appello bensì in funzione di una meramente ipotizzata cassazione della sentenza impugnata, non teneva conto che l’eventuale annullamento della decisione impugnata che oltretutto, travolgerebbe la pronuncia sulle spese, laddove, peraltro, la sentenza non risulta censurata con esito favorevole, con conseguente difetto di interesse e inammissibilità del motivo.


[1] In via autoreferenziale per approfondimenti dottrinari, Luppino S., Locazioni immobiliari: redazione e impugnazione del contratto, II edizione, 2019, Maggioli editore, S. Arcangelo di Romagna

[2] Cass. civ, Sent. n. 16084/2007.

[3] Cass. civ., Sent. n. 20957/2017.

[4] Cass. civ., Ord. n. 3966/2019. In ogni caso il Supremo Collegio ritiene come per il tipo contrattuale della locazione per uso diverso dall’abitazione, fermo il criterio della non scarsa importanza dell’inadempimento stabilito dall’articolo 1455 c.c., nulla impedisce che il mancato pagamento del canone, pur ponendosi in contrasto con una delle obbligazioni principali del conduttore, possa, per il concorso di determinate circostanze, da apprezzare discrezionalmente dal giudice di merito, essere valutato ai sensi dell’art. 1455 c.c., come un inadempimento di scarsa importanza, e come tale non idoneo a provocare la risoluzione del contratto.

[5] Cass. civ., Sent. n. 30730/2019.

[6] La Corte costituzionale in detta sentenza, come affermato dai giudici di Pazza Cavour, non ripristinava la disciplina del D. Lgs. n. 23 del 2011, art. 3, commi 8 e 9, e successive modifiche, attribuendo al conduttore il diritto di versare il canone annuo nella misura del triplo della rendita catastale dell’immobile; sicché la L. n. 431 del 1998, art. 13,  comma 5, non ripristinava i pregressi contratti non registrati la cui convalida, per effetto delle disposizioni del 2011 e del 2014 (D. Lgs. n. 23 del 2011, art. 3, commi 8 e 9, e del D. L. n. 47 del 2014, art. 5, comma 1-ter, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80 del 2014) era venuta meno, ex tunc, in conseguenza delle correlative declaratorie di illegittimità costituzionale.

[7] I giudici di legittimità affermavano che la mancata registrazione del contratto di locazione di immobili è causa di nullità dello stesso; tuttavia, quando esso sia nullo per la sola omessa registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, nel caso in cui la registrazione sia effettuata tardivamente.

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