Limiti all’uso della cosa comune: “avvicendamento o uso indiretto”

Cassazione civile, sez. II, Sentenza n. 1738 del 20.01.2022, Pres. P. D’Ascola, Es. M. Criscuolo

Massima:Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l’uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento; ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l’idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all’altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l’uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”.

CASO

Con atto di citazione dell’8 luglio 2005, Tizia, premesso di essere figlia di Caio, deceduto nel 1982, conveniva in giudizio la madre, Sempronia, nonché i fratelli Mevio e Tullia, assumendo che gli eredi non avevano provveduto all’integrale scioglimento della comunione ereditaria, atteso che i beni mobili di cui alla scrittura del 3 ottobre 1994 – tra i quali risultavano compresi alcuni fucili, gioielli e una collezione di medaglie – non erano stati ricompresi nella divisione; sicché, previo annullamento della denuncia di successione, si rendeva necessario procedere alla riassegnazione dei beni ancora in comunione, includendovi sia i beni mobili sia le giacenze del conto corrente cointestato alla madre e al fratello.

Si costituiva in giudizio Sempronia, la quale, oltre a dedurre di avere usucapito la proprietà dei beni mobili, proponeva domanda riconvenzionale, assumendo di essere titolare della quota di usufrutto pari a un terzo sull’immobile di proprietà dell’attrice; chiedeva, pertanto, che quest’ultima fosse condannata a corrisponderle, per l’occupazione esclusiva del bene, la quota di frutti corrispondente al diritto vantato.

Si costituiva altresì Mevio, che chiedeva accertarsi l’intervenuta usucapione dei beni mobili ricompresi nell’asse ereditario.

Il Tribunale di Treviso, rilevato che il patrimonio era stato oggetto di due distinti atti divisionali in data 22 settembre 1983 e 4 novembre 1996, rigettava la domanda attorea e accoglieva le domande riconvenzionali di usucapione proposte dai convenuti; condannava inoltre l’attrice al pagamento della somma corrispondente a un terzo del valore locativo dell’immobile sul quale la madre vantava pro quota il diritto di usufrutto.

Avverso detta sentenza proponeva appello Tizia.

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza non definitiva, in parziale accoglimento del gravame principale, rigettava le domande di usucapione; rigettava altresì l’appello incidentale tardivo quanto alla domanda di rilascio del bene proposta da Mevio quale erede della madre, deceduta nelle more del giudizio, e rimetteva la causa in istruttoria ai fini dello scioglimento della comunione mobiliare e della determinazione dell’indennità di occupazione.

In via preliminare, disattendeva la censura dell’appellante principale secondo cui la condanna al pagamento della quota dei frutti del bene dalla stessa occupato fosse stata pronunciata in violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevando che il Tribunale non aveva fondato la decisione su un titolo contrattuale, ma aveva inteso assicurare alla convenuta il ristoro per il mancato godimento del bene in relazione alla quota di usufrutto vantata.

Osservava che, ancorché l’occupazione del bene non potesse qualificarsi come “illecito” imputabile all’attrice, nondimeno non poteva negarsi il diritto dell’usufruttuaria a conseguire un compenso per il mancato godimento del cespite.

Aggiungeva che la dichiarazione del 2003, con la quale la madre aveva comunicato, a fini fiscali, di avere concesso il bene, per la propria quota di usufrutto, in comodato gratuito alla figlia, costituiva documento tardivamente prodotto, in quanto recante data anteriore all’introduzione del giudizio; in ogni caso, la stessa appariva inconferente, poiché, in difetto di previsione di un termine di durata del comodato, il comodante avrebbe potuto esigere la restituzione del bene in qualsiasi momento.

Nel caso di specie, la comunicazione in parola non individuava alcun termine di durata; pertanto, la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta evidenziava la chiara volontà di porre fine al comodato, con conseguente diritto alla corresponsione della quota di frutti civili.

Quanto alla decorrenza dei frutti, che il Tribunale aveva individuato nella data del 1° dicembre 2001, allorché la figlia aveva cessato di corrispondere la quota dei canoni di locazione precedentemente percepiti, la Corte territoriale rilevava che non poteva valere quale giustificazione la circostanza che l’immobile fosse stato inizialmente interessato da lavori di ristrutturazione e solo successivamente adibito ad abitazione dell’attrice, atteso che tali lavori erano stati commissionati dalla medesima in vista del proprio trasferimento, finalità che non poteva comprimere il diritto della madre a percepire i frutti correlati al diritto di usufrutto. Riteneva infondate le censure mosse alla stima effettuata dal consulente tecnico d’ufficio e recepita dal Tribunale, ravvisando per contro la necessità di aggiornarla sino alla data del decesso della madre, evento che aveva determinato l’estinzione dell’usufrutto.

La morte dell’usufruttuaria comportava altresì il venir meno della domanda di rilascio del bene proposta da Mevio quale erede della stessa.

Accoglieva invece il motivo di appello relativo all’accoglimento delle domande riconvenzionali di usucapione. Osservava che, sebbene dopo la morte del padre i fucili fossero stati intestati al convenuto e le medaglie e gli altri preziosi fossero stati custoditi in una cassetta di sicurezza intestata alla madre e al figlio, tale condotta, pur astrattamente idonea a integrare un mutamento del possesso, si era accompagnata alla redazione di una scrittura, sottoscritta da entrambi i convenuti, che, nel riconoscere l’appartenenza dei beni all’asse ereditario, aveva assunto valore di atto interruttivo del termine utile ai fini dell’usucapione, ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c.

Avverso tale sentenza non definitiva proponeva ricorso Tizia, affidato a sette motivi; resisteva Mevio con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale articolato in quattro motivi. Tizia resisteva con controricorso al ricorso incidentale, mentre gli altri intimati non svolgevano attività difensiva. Successivamente, la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza definitiva, dichiarava lo scioglimento della comunione sui beni mobili, assegnandoli in proprietà esclusiva a Mevio, con obbligo per quest’ultimo di versare un conguaglio pari a euro 2.165,09 in favore di ciascuna delle sorelle ed euro 3.247,59 in favore degli eredi di Sempronia; condannava inoltre l’attrice al pagamento, in favore degli eredi di Sempronia, della somma di euro 21.268,71 a titolo di indennità di occupazione.

Avverso la sentenza definitiva proponeva ricorso per cassazione Tizia, articolato in otto motivi. I I convenuti non svolgevano attività difensiva in tale fase; la ricorrente depositava memorie in prossimità dell’udienza.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione accoglieva, nei limiti di cui in motivazione, il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale avverso la sentenza non definitiva nei limiti di cui in motivazione, ed assorbiti il quarto, in parte, il quinto ed il sesto motivo del ricorso principale, e rigettati gli altri motivi del ricorso principale ed incidentale, cassa la sentenza non definitiva in relazione ai motivi accolti.  Accoglieva, nei limiti di cui in motivazione, il settimo motivo del ricorso proposto avverso la sentenza definitiva dalla sola Tizia, ed assorbito l’ottavo e dichiarati inammissibili gli altri motivi, cassava la sentenza definitiva in relazione al motivo accolto; rinviava per nuovo esame alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

QUESTIONI

In via preliminare, il Collegio rilevava la necessità di disporre la riunione dei ricorsi separatamente proposti avverso la sentenza non definitiva, in un primo momento, e avverso la sentenza definitiva, in epoca successiva, in applicazione del principio secondo cui i ricorsi per cassazione proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio devono essere previamente riuniti, trattandosi di fattispecie assimilabile a quella prevista dall’art. 335 c.p.c., relativa alla proposizione di più impugnazioni contro la medesima sentenza.

Sempre in via preliminare, il Collegio dichiarava l’inammissibilità dei primi sei motivi del ricorso proposto da Tizia avverso la sentenza definitiva, rilevando che essi erano di contenuto identico ai primi sei motivi già formulati avverso la sentenza non definitiva.

Con il primo motivo del ricorso avverso la sentenza non definitiva, la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 101, 112, 163 e 164 c.p.c., relativamente alla domanda riconvenzionale di Sempronia, afferente al pagamento della quota dei frutti non percepiti. Tizia assumeva che la domanda proposta trovava fondamento nell’allegazione di una condotta illecita in capo all’attrice, quale configurata dall’occupazione abusiva del bene, mentre la domanda era stata accolta in base ad una diversa qualificazione giuridica della domanda stessa, e cioè sul presupposto che fosse stato violato uno specifico accordo contrattuale in base al quale la figlia si era impegnata a versare alla madre la quota di un terzo del canone di locazione percepito.

La censura veniva ritenuta infondata.

Con il secondo motivo del ricorso principale avverso la sentenza non definitiva veniva dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1102 c.c., censurandosi l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui gravava ex lege sul comproprietario che si fosse avvalso in via esclusiva del bene comune l’obbligo di corrispondere un’indennità all’altro comproprietario che non ne avesse fatto uso.

La ricorrente sosteneva che tale obbligo dovesse escludersi nell’ipotesi in cui un comunista si limiti a servirsi del bene comune, in assenza di una specifica disposizione normativa che imponga all’utilizzatore di compensare gli altri partecipanti alla comunione. Evidenziava, altresì, che ella non aveva mai impedito alla madre l’uso del bene, né quest’ultima aveva mai formulato richiesta di godimento turnario.

Con il terzo motivo del medesimo ricorso veniva denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 820 c.c., avendo la sentenza impugnata ritenuto di fondare l’accoglimento della domanda su tale disposizione.

Si assumeva, in contrario, che i rapporti tra comunisti fossero disciplinati dall’art. 1102 c.c., con conseguente inapplicabilità dell’art. 820 c.c., il cui terzo comma prevede la debenza dei frutti in caso di godimento altrui, espressione che presupporrebbe l’utilizzazione del bene da parte di un soggetto diverso dal comproprietario.

I motivi, in quanto connessi, potevano essere esaminati congiuntamente e risultavano fondati.

I giudici di legittimità ricordavano che, a seguito degli accordi intervenuti in sede di divisione del patrimonio immobiliare, Sempronia aveva conservato, su un bene per il resto attribuito alla figlia Tizia, la sola quota di usufrutto pari ad un terzo. Ne conseguiva che le facoltà di godimento del bene competevano ad entrambe: per la quota di due terzi alla figlia, quale piena proprietaria, e per la residua quota a Sempronia, in qualità di usufruttuaria.

Al fine di ricondurre anche tale fattispecie nell’alveo della disciplina della comunione, la Corte riteneva pertinente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità formatasi con riferimento alla normativa anteriore alla riforma del diritto di famiglia di cui alla L. n. 151 del 1975. In base a tale disciplina, il coniuge superstite, quale legatario ex lege, era investito, sin dal momento dell’apertura della successione, di un diritto reale che gli consentiva di partecipare a pieno titolo alla comunione ereditaria.

Si affermava, in particolare, che in tal modo si determinava una comunione incidentale di godimento tra gli eredi e il coniuge superstite, usufruttuario pro quota dei beni indivisi facenti parte del compendio ereditario (Cass. civ., Sent. n. 1085/1995)[1].

Secondo la Corte, sebbene nel caso di specie il concorso dei due diritti eterogenei non derivasse dalle vicende successorie regolate dalla normativa previgente, ma da un accordo tra le parti, doveva comunque ritenersi insorta una comunione impropria di godimento, per la quale, quanto alle modalità di utilizzo, risultavano correttamente richiamabili le disposizioni dettate in materia di comunione, ivi compreso l’art. 1102 c.c.

Nella fattispecie della comunione ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri compartecipi di farne parimenti uso secondo il rispettivo diritto, ai sensi dell’art. 1102 c.c..

Ogni comunista è, pertanto, legittimato a godere del bene comune, purché, oltre a rispettarne la destinazione originaria, non precluda agli altri comproprietari l’esercizio delle medesime facoltà di godimento loro spettanti.

Ne consegue che tutti i partecipanti alla comunione devono considerarsi proprietari e possessori dell’intera cosa comune, atteso che il diritto del comproprietario, sebbene esercitabile entro i limiti derivanti dalla concorrente titolarità altrui, ha ad oggetto l’intero bene e non una frazione del medesimo[2].

La nozione di “uso paritetico”, tuttavia, non può essere intesa quale assoluta identità di modalità e tempi di utilizzazione della cosa, poiché un’interpretazione siffatta, in senso spaziale o temporale, si risolverebbe in un sostanziale divieto per ciascun comunista di trarre dalla cosa comune qualsiasi utilità particolare a proprio vantaggio[3].

Al contrario, “l’art. 1102 c.c. consente al comproprietario l’utilizzazione ed il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ovvero nella sua interezza (in solidum), ponendo il divieto, piuttosto, di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, così da negare che l’utilizzo del singolo possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti i comproprietari[4].

Qualora, quindi, venga denunciato il superamento dei limiti imposti dall’art. 1102 c.c. per effetto dell’occupazione della cosa comune, il giudice è tenuto a svolgere un’indagine diretta ad accertare la sussistenza di una duplice condizione: da un lato, che le parti residue del bene siano idonee a soddisfare anche le potenziali e analoghe esigenze degli altri comunisti; dall’altro, che, una volta soddisfatte tali esigenze, il bene non perda la sua normale e originaria destinazione, il cui mutamento richiede l’unanimità dei consensi dei partecipanti[5].

Secondo la Corte di legittimità, nel caso di specie, l’applicazione di tale disciplina non escluderebbe il diritto del comunista che non avesse fatto uso del bene a ottenere un’indennità per il godimento esclusivo dell’altro contitolare.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il condividente di un immobile, che durante il periodo di comunione ne abbia fruito in via esclusiva senza titolo giustificativo, è tenuto a corrispondere agli altri i frutti civili come ristoro della privazione dell’utilizzazione “pro quota” e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato vigenti dal momento della stima per la divisione fino alla pronuncia[6].

In particolare, l’utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all’art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l’occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l’uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale[7].

E’ stato altresì chiarito, e ciò in risposta alla deduzione circa la violazione della previsione di cui all’art. 820 c.c., che i frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi del successivo comma 3, la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato[8], sicché non potrà trovare fondamento la pretesa di limitare la previsione in parola al solo godimento che intervenga da parte di soggetti diversi da quelli che già vantino diritti pro-indiviso sul bene fruttifero.

La disciplina di cui all’art. 1102 c.c. legittima, in tal senso, la richiesta, almeno a titolo indennitario, di ristoro del mancato godimento, sia quando il bene produca frutti attraverso la concessione a terzi a titolo oneroso, sia quando il godimento avvenga in via esclusiva da parte di uno o più comunisti.

In tale prospettiva, si è affermato che si configura violazione dei criteri stabiliti dall’art. 1102 c.c. qualora il comproprietario occupi l’intero immobile e lo destini a uso personale esclusivo, impedendo all’altro comproprietario il godimento dei frutti civili, con conseguente diritto a un’indennità corrispondente.

Il Supremo Consesso, nel caso di specie, riteneva, tuttavia, di dover confermare il principio secondo cui, quando la natura di un bene immobile in comunione non consente il godimento simultaneo da parte di tutti i comproprietari, l’uso comune può realizzarsi in via indiretta o mediante avvicendamento, fino a quando non venga avanzata dagli altri comproprietari una richiesta di uso turnario, il semplice godimento esclusivo da parte di alcuni non può di per sé produrre pregiudizio in capo agli altri che abbiano acconsentito all’uso esclusivo, salvo che sia dimostrato che i comproprietari che hanno usufruito del bene in via esclusiva abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale.

La Corte d’Appello, nel richiamare le argomentazioni già svolte dal Tribunale, osservava che, ancor prima che la figlia iniziasse a godere direttamente del bene, la madre aveva già percepito la propria quota dei canoni di locazione.

Tuttavia, da tale circostanza – riconducibile al principio secondo cui il comunista che amministra la locazione del bene comune opera quale utile gestore anche nell’interesse degli altri partecipanti alla comunione – non poteva desumersi, di per sé, un’implicita opposizione della usufruttuaria pro quota al successivo godimento esclusivo del bene da parte della figlia.

La Corte di legittimità riteneva, infatti, necessario correlare l’insorgenza del diritto alla percezione della quota dei frutti civili a una manifestazione espressa di opposizione alla condotta posta in essere dall’odierna ricorrente.

Tale opposizione veniva individuata “nelle conclusioni della comparsa di risposta in primo grado, e ribadito in controricorso, nella missiva del 17 giugno 2003, con la quale la defunta Sempronia aveva sollecitato in via stragiudiziale la figlia a corrisponderle la somma dovuta quale corrispettivo per la mancata fruizione della propria quota di usufrutto, denotando a tal fine un’evidente avversione all’uso esclusivo da parte della figlia, ritenuto come tale in contrasto con la previsione di cui all’art. 1102 c.c..

Con tale comunicazione ella aveva inequivocabilmente manifestato la propria contrarietà all’uso esclusivo del bene da parte della figlia, reputato in contrasto con la previsione di cui all’art. 1102 c.c..

Ne conseguiva che la sentenza impugnata doveva essere cassata limitatamente alla determinazione della data di decorrenza dell’obbligo gravante sull’attrice di corrispondere la quota dei frutti civili in relazione all’uso esclusivo del bene per il periodo anteriore alla predetta missiva, con conseguente rinvio al giudice competente affinché provvedesse a rideterminare le somme dovute a tale titolo dalla ricorrente.


[1] Sul punto Cass. civ., Sent. n. 355/2011 confermava che in forza della normativa vigente anteriormente all’entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, il coniuge superstite, in qualità di legatario ex lege, è investito, sin dal momento dell’apertura della successione dell’altro coniuge, della titolarità di un diritto reale che lo rende partecipe della comunione ereditaria e che si configura come un diritto di usufrutto diffuso pro-quota su tutto il compendio ereditario e ricadente, quindi, su tutti i singoli beni che ne fanno parte. Ne consegue che il possesso che egli eserciti insieme agli eredi rispetto ad uno di questi beni trova radice in una comunione incidentale impropria o di godimento tra diritti qualitativamente eterogenei, in quanto la cosa è goduta per una quota dagli eredi a titolo di proprietà e per l’altra dal legatario a titolo di usufrutto.

[2] Cass. civ., Ord. n. 1650/2015.

[3] Cass. civ., Ord. n. 15705/2017.

[4] Cass. civ., Ord. n. 18548/2022.

[5] Cass. civ., Ord. n. 15705/2017 cit.

[6] Cass. civ., Sent. n. 7881/2011.

[7] Cass. civ., Ord. n. 18548/2022, cit. I giudici, in particolare spiegano che ove, un coerede, il quale, dopo la morte del de cuius, trattenga il possesso di un bene ereditario, rimane nell’ambito dell’esercizio legittimo dei poteri spettanti al comproprietario pur ove utilizzi ed amministri individualmente lo stesso, a meno che il rapporto materiale instaurato con la res non si svolga in maniera tale da escludere gli altri coeredi, con palese manifestazione del volere, dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene. Qualora risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall’art. 1102 c.c., per l’occupazione dell’intero immobile ad opera del comunista e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, con privazione pro quota della disponibilità dei residui partecipanti, può dirsi risarcibile, sotto l’aspetto del lucro cessante, non solo il lucro interrotto, ma anche quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, essendo perciò il danno da quantificare in base ai frutti civili che l’autore della violazione abbia tratto dall’uso esclusivo del bene.

[8] Cass. civ., Sent. n. 5504/2012.

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