Successione a titolo particolare e legittimazione attiva all’azione di manutenzione
Cassazione civile, sez. II, Ordinanza del 3.9.2021 n. 23868, Presidente R.M. Di Virgilio, Estensore A. Casadonte Massima: “Ai fini della legittimazione attiva all’esercizio dell’azione di manutenzione, la richiesta qualità di possessore del bene non è incompatibile con la possibilità che il soggetto che ha subito la molestia e quello che agisce processualmente per la tutela possessoria siano diversi, attesa la facoltà prevista dall’art. 1146, comma 2 c.c. di invocare in caso di successione a titolo particolare, inter vivos o mortis causa, il cumulo del possesso di chi esercitava il possesso al momento della turbativa con quello di chi lo esercita al momento del ricorso possessorio, sempre che ne sussista il titolo e l’instaurazione della relazione di fatto con il bene”….










