Lo sconto bancario (artt. 1858-1860 c.c.): cenni introduttivi
Lo sconto bancario è il contratto col quale la banca (scontante o scontatore), previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente (scontatario) l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso (art. 1858 c.c.). In sostanza, la banca «anticipa» al cliente una somma di denaro, calcolati e trattenuti gli interessi, pari all’importo di un credito non ancora scaduto, che lo scontatario vanta nei confronti di un terzo (debitore ceduto), in cambio della cessione salvo buon fine (pro solvendo) del credito stesso. L’operazione – evidentemente finalizzata alla creazione di liquidità mediante la smobilizzazione di crediti a scadenza differita – è molto diffusa nella prassi bancaria e commerciale, essendo raro il pagamento per contanti ed…










