Profili processuali dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Cass., 15 novembre 2016, n. 23208- Presidente Chiarini – Relatore Tatangelo Procedimento civile – Azione revocatoria – Fatto costitutivo – Onere della prova – Garanzia generica sul patrimonio del debitore (C.c. artt. 2697, 2901, C.p.c. artt. 295) [1] In tema di azione revocatoria ordinaria l’art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell’azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali. IL CASO L’attore in primo grado domanda la revoca ai sensi dell’art. 2901 c.c. ovvero, subordinatamente, l’accertamento…





