Nel caso di conto corrente cointestato, il creditore può pignorare solo la quota del proprio debitore
Corte d’Appello di Roma, sent. 17 ottobre 2016; Pres. Sorace. Espropriazione – Espropriazione presso terzi – Pignoramento di conto corrente cointestato – Creditore di uno solo dei correntisti – Somme pignorabili – Quota del debitore (Cod. civ., art. 1298, 1854; Cod. proc. civ., art. 543, 546, 619) [1] Il creditore non può pignorare la totalità delle somme depositate su un conto corrente cointestato a più soggetti, ma deve limitarsi ad aggredire la sola quota del debitore, applicandosi l’art. 1298 c.c. e non il disposto di cui all’art. 1854 c.c., che disciplina soltanto i rapporti tra correntisti e banca, mentre i rapporti interni tra i cointestatari del conto sono regolati dall’art. 1298 c.c. e il credito, salvo prova contraria, si presume…
