Dichiarazione giudiziale di illegittimità del licenziamento disciplinare
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 27 dicembre 2017, n. 30985 Contestazione disciplinare – Tardività – Licenziamento – Illegittimità – Reintegrazione –Indennità MASSIMA Un ritardo notevole e non giustificato della contestazione dell’addebito posto alla base del licenziamento per giusta causa rappresenta una violazione del principio di buona fede e della volontà delle parti nell’attuazione del rapporto di lavoro. La dichiarazione giudiziale di illegittimità di un tale licenziamento disciplinare comporta perciò l’applicazione della sanzione dell’indennità come prevista dal quinto comma dello stesso art. 18: un’indennità risarcitoria onnicomprensiva di 12-24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. COMMENTO Il caso in esame ha origine nel licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore a seguito di una contestazione disciplinare formulata tardivamente, ovvero a distanza di…





