Le Sezioni Unite della Cassazione confermano: niente reversibilità al coniuge che ha ricevuto l’assegno divorzile una tantum
Cass. Civ. Sezioni Unite sentenza n. 22434 del 24 settembre 2018 Pensione di reversibilità – Assegno divorzile una tantum – Legge 1°dicembre 1970 n. 898 artt. 5 e 9 Ai fini del riconoscimento della pensione di riversibilità, in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell’art. 9 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, la titolarità dell’assegno, di cui all’art. 5 della stessa legge, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno divorzile, al momento della morte dell’ex coniuge, e non già come titolarità astratta del diritto all’assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un’unica soluzione. CASO La Corte di appello…
