Scelta della religione per il figlio: libertà religiosa dei genitori può essere limitata nell’interesse del minore
Cassazione civile sez. I, ordinanza n. 21916 del 30 agosto 2019 Responsabilità genitoriale – scelta della religione – interesse prevalente del minore – ascolto (Artt. 337 ter c.c. e 315 bis comma III c.c.) Il giudice può adottare provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali dei genitori in tema di libertà religiosa e di esercizio del ruolo educativo solo in seguito all’accertamento in concreto di conseguenze pregiudizievoli per il figlio che ne compromettano la salute psico-fisica e lo sviluppo. Tale verifica non può che basarsi sull’osservazione e sull’ascolto del minore. Caso. Nel giudizio per la separazione personale dei coniugi, il Tribunale di Como disponeva l’affidamento condiviso del figlio minore della coppia ad entrambi i genitori. Con riguardo al contrasto sorto…

