Inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore di lavoro
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 15 maggio 2019, n. 13023 Licenziamento – inadempimento che non porta danni all’azienda – recesso per giusta causa – legittimità – esclusione – giustificato motivo soggettivo – applicabilità MASSIMA Nelle ipotesi in cui il notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore di lavoro non ha portato danni all’azienda, si deve escludere il licenziamento per giusta causa. La violazione delle procedure, infatti, può integrare il giustificato motivo soggettivo ma non il recesso in tronco dal rapporto di lavoro, escludendo una gravità tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. COMMENTO Nel caso in esame un lavoratore dipendente, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time, svolgente mansioni di operaio e…




