La domanda di risarcimento del danno da lite temeraria deve essere obbligatoriamente proposta nel giudizio che si ritiene temerariamente iniziato o contrastato
Cass. Civ., sez. I, 9 dicembre 2019, n. 32029, Pres. Giancola – Est. Campese. Responsabilità processuale aggravata – Lite temeraria – Domanda di risarcimento danni ex art. 96 commi 1 e 2 c.p.c. – Ammissibilità in giudizio autonomo e distinto. (Cod. civ. art. 263; Cod. proc. civ. art. 96 commi 1 e 2) La domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., poiché riguardante un’attività processuale, non può costituire l’oggetto di un giudizio autonomo e distinto rispetto a quello che si ritiene temerariamente iniziato o contrastato, dovendo essere necessariamente formulata, invece, in quest’ultimo. Ciò, anche in considerazione dei principi generali di economia processuale e non contraddittorietà. CASO Il Tribunale di Napoli, con sentenza divenuta cosa giudicata, accoglieva la domanda ex…










