L’azione restitutoria delle somme pagate in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo poi revocato non va sospesa nelle more dell’impugnazione della sentenza di accoglimento dell’opposizione
Cass, sez. VI, 21/11/2019, n. 30389 (ord.); Pres. Lombardo; Rel. Criscuolo Procedimento d’ingiunzione – Opposizione – Revoca di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo – Effetto espansivo esterno della riforma – Restituzione delle somme pagate – Sospensione necessaria del processo avente ad oggetto la domanda restitutoria – Rapporto di pregiudizialità-dipendenza – Insussistenza (c.p.c. artt. 282, 295, 336, 337, 653). Il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con…










