La riassunzione del giudizio di primo grado non implica acquiescenza tacita alla sentenza di appello dichiarativa della nullità della notificazione della citazione introduttiva ex art. 354 c.p.c.
Cassazione civile sez. VI, 12 marzo 2020, n.7041, Pres. D’Ascola – Est. Scarpa. Impugnazioni civili – Acquiescenza tacita – Sentenza di appello declaratoria di nullità della notificazione della citazione di primo grado – Riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato nella sentenza remittente – Incompatibilità con l’esercizio del potere di impugnazione – Esclusione – Proposizione di ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello. (Cod. proc. civ. artt. 48; 329; 336; 353, secondo e terzo comma; 354, primo comma, 380 bis). L’acquiescenza tacita prevista dall’art. 329 c.p.c. è configurabile quando l’interessato abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia e dai quali, perciò, si possa desumere, in modo preciso ed univoco, l’intento di…










