Il diritto di abitazione non può sussistere se la casa era di proprietà del de cuius e di un terzo
Cassazione civile, sez. II, 28 maggio 2021, n. 15000 – SAN GIORGIO– Presidente – ORICCHIO – Relatore Diritto di abitazione e uso – Successione Legittima (C.c. art. 540 c.c) “Il diritto di abitazione del coniuge superstite si origina solo se la casa adibita a residenza familiare era di proprietà del coniuge defunto o di proprietà comune tra i coniugi. Ciò non accade, invece, se la proprietà apparteneva in comunione al coniuge defunto e a un altro soggetto, diverso dal coniuge superstite.” CASO La controversia in esame attiene alla successione ab intestato del de cuius F.M., in relazione alla quale la moglie di primo letto, la B., e figli convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l’odierna ricorrente R., moglie…










