L’esdebitazione riguarda anche i debiti tributari per Iva non soddisfatti
Corte di Cassazione, sentenza n. 18124/2022, del 6 giugno 2022 Parole chiave Esdebitazione – liberazione del fallito persona fisica dai debiti residui verso i creditori concorsuali non soddisfatti – credito I.v.a. dell’Agenzia delle Entrate – applicabilità Massima: “In tema di fallimento, l’esdebitazione del fallito di cui agli artt. 142 e 143 L. fall. è applicabile anche ai debiti IVA, non contrastando con la disciplina comunitaria (cd. “Sesta Direttiva”), in materia di sistema comune di imposta sul valore aggiunto”. Disposizioni applicate artt. 142 e 143 l.fall. – art. 4, par. 3, TUE – artt. 2 e 22 Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 La controversia che ha dato luogo alla pronuncia in commento trae origine da una cartella di…










