Il figlio di nove anni deve essere ascoltato nuovamente nel giudizio di appello perché il fattore tempo in fase di crescita è rilevante
Cassazione civile sez. I, ordinanza del 03/03/2023, n. 6503 Ascolto del minore – reiterazione nel giudizio di appello (Art. 337 bis, 337 ter e 337 octies c.c.) Massima: “In tema di affidamento e collocamento del figlio di età inferiore ai dodici anni, il mancato ascolto dello stesso nel giudizio di appello non può ritenersi “sanato” dalla precedente audizione avvenuta due anni prima, perché il fattore tempo in fase di crescita deve essere considerato. L’ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento è un adempimento previsto a pena di nullità, perché finalizzato a raccogliere le sue opinioni e a valutare le sue necessità, dovendosi ritenere irrilevante che sia stato sentito in altri precedenti procedimenti”. CASO La Corte d’appello di Firenze aveva disposto…










