La redazione degli atti processuali dopo il DM 110 del 2023

Con decreto del ministero della Giustizia del 7 agosto 2023, n. 110, si è data attuazione alla previsione del comma quinto dell’art. 46 disp. att. c.p.c. nella parte in cui si demandava per l’appunto a questa tipologia di provvedimento normativo il compito di stabilire “i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell’intestazione e delle altre indicazioni formali dell’atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell’atto stesso” (V comma, secondo periodo).

La disposizione in questione costituisce diretta applicazione dei principi di chiarezza e sinteticità codificati all’art. 121 c.p.c. e, a ben vedere, ha di per sé duplice portata precettiva: enuclea quelle parti dell’atto che non sono soggetti al calcolo dei limiti dimensionali ma afferma anche che queste parti (intestazione, indice e breve sintesi del contenuto dell’atto) devono essere presenti all’interno dell’atto giudiziario.

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