Nello svolgimento dei servizi di investimento, gli intermediari sono tenuti al rispetto di alcune fondamentali regole di condotta:
– Know Your Customer rule: l’intermediario deve raccogliere informazioni sufficienti sul cliente per comprendere il suo profilo finanziario, la sua esperienza e i suoi obiettivi, al fine di offrire servizi adeguati;
– Know Your Merchandise rule: l’intermediario deve conoscere la natura del rapporto contrattuale con la controparte e le caratteristiche dei prodotti/servizi offerti, per evitare rischi legali o comportamenti non conformi;
– Suitable rule (Adeguatezza): l’intermediario deve assicurarsi che i prodotti o servizi proposti siano appropriati rispetto al profilo, agli obiettivi e alla capacità finanziaria del cliente;
– Best Execution rule: l’intermediario deve adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile nell’esecuzione degli ordini per conto del cliente, considerando prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione.
Il principio secondo cui l’intermediario deve «servire al meglio l’interesse del cliente» – la cosiddetta best execution – costituisce oggi il criterio di riferimento imprescindibile per valutare la correttezza dell’operato professionale e per accertare l’eventuale responsabilità dell’intermediario stesso. Solo quando quest’ultimo agisce con l’obiettivo di perseguire l’interesse del cliente nella sua migliore possibile realizzazione può ritenersi che abbia operato con la diligenza richiesta e, conseguentemente, possa considerarsi esente da responsabilità.
La best execution impone agli intermediari di adottare tutte le misure necessarie per eseguire gli ordini dei clienti alle condizioni ottimali. Ciò implica una valutazione concreta di molteplici elementi: prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento (settlement), dimensioni e natura dell’ordine, nonché ogni altra considerazione rilevante ai fini dell’esecuzione. Tutto ciò deve avvenire nel rispetto dei parametri definiti dal legislatore europeo.
In particolare, la disciplina MiFID II obbliga le imprese di investimento a intraprendere tutte le misure idonee a ottenere il miglior risultato possibile per i clienti quando eseguono ordini per loro conto. Tale principio deve essere applicato tenendo conto dei costi totali sostenuti dai clienti retail, comprensivi del prezzo e degli oneri associati, nonché degli altri fattori pertinenti per i clienti professionali.
È tuttavia necessario sottolineare che, quando il cliente impartisce istruzioni specifiche, l’impresa di investimento è vincolata a eseguire l’ordine conformemente a tali istruzioni. In questi casi, l’adempimento delle istruzioni esclude l’obbligo di perseguire la best execution secondo la politica generale dell’intermediario, nella misura in cui l’esecuzione conforme alle indicazioni del cliente impedisca il perseguimento di risultati alternativi.
L’ambito di applicazione della best execution non si limita ai soli servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti. Essa riguarda, in misura diversa, anche i servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli. Inoltre, in linea con gli obblighi di trasparenza e di reporting imposti dalla MiFID II, il principio si estende all’attività di negoziazione per conto proprio e alle relative strategie di inoltro ed esecuzione degli ordini, ferma restando la necessità che l’impresa si trovi nella posizione di esercitare un qualsivoglia grado di discrezionalità o di influenza sull’esecuzione.
Tra gli obblighi connessi alla best execution rientra altresì il dovere di rispettare trasparenza e correttezza nelle comunicazioni pubblicitarie e promozionali, le quali devono essere chiare, veritiere e non fuorvianti, conformemente all’art. 21, comma 1, lett. c), TUF. Allo stesso modo, l’intermediario è tenuto a fornire al cliente informazioni dettagliate sulle modalità e sui criteri di esecuzione degli ordini e a ottenere il consenso del cliente alla execution policy adottata.
In definitiva, il principio della best execution non costituisce un mero obbligo formale, bensì un parametro essenziale di responsabilità, che delinea i confini della diligenza professionale richiesta agli intermediari finanziari nell’adempimento dei propri compiti e nella tutela degli interessi dei clienti.
