Il compenso del consulente di parte deve essere liquidato d’ufficio

Cass., sez. III, 23 marzo 2026, n. 6949 – Pres. Rubino, Rel. Rossetti

[1] Spese processuali – condanna alle spese – consulente tecnico di parte – compenso – liquidazione.

Massima: “La nomina di un consulente di parte fa presumere de facto che la parte abbia assunto l’obbligazione di remunerarlo, ai sensi dell’art. 1709 c.c. Pertanto, la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite di cui all’art. 91 c.p.c., va liquidata ex officio a prescindere dall’avvenuta dimostrazione del relativo esborso, salvo che l’altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia altrimenti estinto”.

CASO

[1] In conseguenza di un sinistro stradale provocato da un veicolo il cui conducente non si poté identificare, il soggetto leso conveniva davanti al giudice di pace di Roma la società assicuratrice, nella qualità di impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada ex art. 283 cod. ass., per chiedere il risarcimento del danno patito.

Prima dell’introduzione del giudizio, l’attore si era rivolto a un consulente medico legale, il quale aveva effettuato una visita e steso la propria relazione; all’esito del procedimento di primo grado, il Giudice di pace rigettava la richiesta di rimborso della relativa spese, ritenendola “eccessiva e superflua”.

La domanda principale veniva comunque accolta da giudice adito, con sentenza appellata dall’attore, il quale, oltre a lamentare la sottostima del danno, insisteva nella richiesta di rifusione delle spese stragiudiziali relative al compenso del consulente di parte.

Il Tribunale di Roma rigettava il gravame ritenendo, in particolare, che: a) l’attore non avesse allegato né provato elementi dai quali desumere l’esistenza e l’entità del c.d. danno morale; b) non spettasse all’attore la rifusione delle spese per remunerare il consulente di parte, in quanto non documentate; la domanda di rifusione delle spese stragiudiziali era inoltre nuova e perciò inammissibile.

Avverso la sentenza d’appello l’attore interponeva ricorso per cassazione, mediante il quale lamentava, per quanto di interesse ai fini del presente commento, violazione degli artt. 91, 92, 112, 115, 116 e 132, n. 4), c.p.c., per aver il Tribunale di Roma mancato di rimborsare e liquidare le spese del consulente tecnico di parte per l’assistenza alle due perizie giudiziali svolte in ambito delle due consulenze dei consulenti tecnici d’ufficio, nonché concedendo una motivazione apparente/inesistente.

Il motivo è rivolto contro il capo di sentenza col quale il Tribunale ha rigettato la domanda di rifusione delle spese relative al compenso dovuto al consulente di parte per l’attività svolta nel corso del giudizio.

SOLUZIONE

[1] Per i motivi che verranno illustrati di seguito, la Cassazione giudica fondato tale motivo di ricorso, con conseguente cassazione della sentenza con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, in applicazione del seguente principio di diritto: “la nomina di un consulente di parte fa presumere de facto che la parte abbia assunto l’obbligazione di remunerarlo, ai sensi dell’art. 1709 c.c. Pertanto la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite di cui all’art. 91 c.p.c., va liquidata ex officio a prescindere dall’avvenuta dimostrazione del relativo esborso, salvo che l’altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia altrimenti estinto”.

QUESTIONI

[1] La questione affrontata dalla Suprema Corte riguarda la liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico di parte.

Su tale questione la giurisprudenza di legittimità appare, invero, divisa.

Secondo un primo orientamento, il soccombente non può essere condannato alla rifusione in favore della parte vittoriosa delle spese per l’assistenza di un consulente tecnico di parte “in mancanza di prova dell’esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l’assunzione dell’obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (tra le più recenti, Cass. civ., 6 luglio 2022, n. 21402; Cass. civ., 7 febbraio 2006, n. 2605).

Tale posizione si fonda su diversi argomenti.

A volte, sulla base della equiparazione, non altrimenti motivata, tra le spese per la consulenza di parte e le “spese vive” di cui alla vecchia tariffa professionale: dalla necessità della prova di queste, si è tratta così la necessità della prova documentale anche di quelle.

In altri casi l’affermazione del principio è scaturita da fattispecie del tutto particolari, ossia la circostanza che il giudice di merito avesse condannato il soccombente alla rifusione, in favore della parte vittoriosa, “delle eventuali spese per la consulenza di parte” non ancora sostenute.

Per un diverso orientamento, invece, la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non esige la prova dell’avvenuto pagamento, ma richiede soltanto la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione (tra le più recenti, Cass. civ., 25 marzo 2003, n. 4357).

La Cassazione in epigrafe ha scelto di condividere il secondo orientamento riportato, non ritenendo meritevoli di adesione gli argomenti spesi dalla prima proposta interpretativa: l’uno per la irripetibilità della fattispecie da cui scaturì; l’altro per l’inconciliabilità coi princìpi generali in tema di spese processuali.

Le spese che la parte ha sostenuto – o dovrà sostenere – per remunerare il proprio consulente tecnico di parte rientrano pacificamente tra le “spese processuali” di cui all’art. 91, 1°co., c.p.c.: esattamente come le spese sostenute per remunerare il difensore (principio pacifico e da tempo: in tal senso, tra le molte, Cass. civ., 23 dicembre 1993, n. 12759; Cass. civ., 16 giugno 1990, n. 6056; Cass. civ., 11 giugno 1980, n. 3716).

Se, dunque, le spese di consulenza costituiscono spese processuali al pari delle altre, ne discende che debbano ricevere un uguale trattamento, ossia andranno liquidate d’ufficio, a prescindere da una domanda di parte.

Se le spese di consulenza vanno liquidate d’ufficio anche in assenza tanto d’una domanda, quanto della nota spese, è irrilevante la circostanza che la parte vittoriosa non abbia documentato la spesa di cui chieda il rimborso; così come è irrilevante che non abbia nemmeno chiesto un rimborso. Ciò che è necessario è che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato ancor effettuato al momento della sentenza (Cass. civ., 8 settembre 2021, n. 24188; Cass. civ., 7 febbraio 2006, n. 2605). E l’assunzione dell’obbligazione è implicita nel conferimento dell’incarico professionale al consulente, dal momento che il mandato si presume oneroso (art. 1709 c.c.), e che nel contratto di prestazione d’opera professionale (quale è quello che lega la parte al suo consulente) la determinazione del compenso non è elemento essenziale, e può essere stabilita anche dal giudice (art. 2233 c.c.).

L’esattezza della conclusione appena raggiunta, secondo la sentenza in commento, è corroborata dal rilievo che nessuno esigerebbe – e il farlo sarebbe contrario all’art. 91 c.p.c. – che la parte vittoriosa, per ottenere la rifusione degli onorari dovuti al difensore, debba dimostrare di avere remunerato l’avvocato: e lo stesso sarà a dirsi per le spese rese necessarie dalla nomina del consulente di parte.

Se dunque la parte documentasse il costo sostenuto per remunerare il consulente di parte, le spetterà la rifusione del relativo importo, salvo che il giudice non lo ritenga superfluo o eccessivo ai sensi dell’art. 92, 1°co., c.p.c.

Se la parte non documentasse il costo sostenuto per remunerare il consulente di parte, la liquidazione potrà essere compiuta dal giudice d’ufficio, applicando le tariffe professionali se esistenti, ovvero in via analogica le tariffe previste dal D.M. 30.5.2002 in tema di compensi dovuti ai consulenti d’ufficio.

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