I sistemi di informazioni creditizia privati (c.d. SIC) sono banche dati che consentono agli intermediari aderenti, su base volontaria, la condivisione di dati relativi alla clientela, al fine di verificarne l’affidabilità creditizia; in particolare, tale condivisione risponde a «finalità connesse alla valutazione, all’assunzione o alla gestione di un rischio di credito, alla valutazione dell’affidabilità e della puntualità nei pagamenti dell’interessato» (art. 3 del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti).
La registrazione dei dati nelle Centrali dei rischi private può avvenire in momenti diversi:
a) in fase di istruttoria di un nuovo finanziamento, se la banca (o la società finanziaria) intende consultare i dati per valutare la richiesta di finanziamento;
b) nel momento in cui la richiesta di finanziamento viene accolta ed è erogato il finanziamento;
c) in fase di aggiornamento, di norma mensile, con i dati relativi all’andamento dei rimborsi.
Per le Centrali dei rischi private non valgono i medesimi criteri che regolano le segnalazioni alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, essendo diverse sia le “finalità” perseguite dai due istituti, sia il concetto di “insolvenza” cui fanno riferimento. Se, infatti, per la segnalazione nella Centrale dei rischi pubblica è necessario l’accertamento di uno stato di insolvenza oggettivo, e non un semplice ritardo di pagamento, così non è per i SIC, che si limitano a segnalare anche insolvenze lievi (Trib. Catania 5.3.2020).
Per accedere ai dati gestiti dai SIC è necessario che la banca ovvero l’intermediario (o il partecipante autorizzato) abbia ricevuto una richiesta di finanziamento o abbia già erogato un credito. Al momento della richiesta di finanziamento, la banca deve sottoporre al richiedente un modulo di informativa standard, nel quale è chiaramente specificato che i dati che lo riguardano saranno registrati nelle banche dati (SIC) e che le informazioni trattate (ad es., negative riguardo eventuali ritardi o inadempimenti) saranno trasmesse alle società di informazione creditizia e rese disponibili agli istituti finanziari partecipanti. Inoltre, è indicato quale tipologia di dati sarà registrata e quando avverrà la registrazione, quali sono i SIC che conserveranno i dati e quali istituti finanziari potranno accedervi, nonché per quanto tempo i dati stessi saranno conservati. Il modulo informa anche del diritto di accedere alle Centrali dei rischi private per conoscere i propri dati ivi conservati e, eventualmente, per modificarli o cancellarli.
I Sistemi di informazione creditizia gestiscono informazioni di dettaglio sui finanziamenti non perfezionati (in richiesta, rinunciati, rifiutati) e perfezionati (accordati ed estinti) contratti da un soggetto. Sono presenti informazioni anagrafiche e informazioni sui finanziamenti, aggiornate ogni mese da parte degli enti partecipanti al SIC. Le informazioni anagrafiche, in caso di persona fisica, consistono in nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo. In caso di società o ditta individuale, consistono, invece, in denominazione, codice fiscale, partita IVA e sede legale.
Le informazioni relative ai finanziamenti di regola comprendono:
a) informazioni descrittive del singolo rapporto di credito: in particolare, la tipologia di credito (prestito personale, mutuo ipotecario, ecc.) e la fase in cui si trova (richiesta, accordato o estinto), il piano di rimborso previsto (numero di rate, importo medio, data di inizio dell’operazione), la banca o la società finanziaria che ha trasmesso l’informazione (tale informazione viene resa disponibile solo all’interessato e non alle banche o società finanziarie che interrogano il SIC);
b) informazioni sul rimborso del credito, che comprendono il debito residuo, l’andamento regolare o meno dei pagamenti, eventuali dati relativi ad attività di recupero o contenziose (incaglio nei pagamenti, passaggio a sofferenza, passaggio a perdita, cessione a società di recupero crediti, rientro in bonis, ecc.);
c) la data di aggiornamento delle informazioni, cui si riferiscono le informazioni sul rapporto di credito e sul suo rimborso.
È previsto che gli intermediari creditizi debbano informare il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito (art. 125, comma 5, TUB). Se un prestito o finanziamento viene negato a causa delle informazioni presenti in una banca dati, la banca o la finanziaria deve informare immediatamente e gratuitamente l’interessato del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati in cui questi risulta segnalato negativamente (art. 125, comma 2, TUB).
