Cass. civ., sez. II, 23 marzo 2026, n. 6928 – Pres. Carrato – Rel. Maccarrone
[1] Contratto di appalto – Difetti dell’opera – Responsabilità dell’impresa appaltatrice – Responsabilità da inadempimento contrattuale
(Cod. civ. artt. 1218, 1453, 1667, 1668, 1669)
[1] “Quando le opere appaltate si interrompono per l’emergere nel corso della loro esecuzione di problematiche incidenti sulla possibilità di proseguire l’intervento nel rispetto delle regole dell’arte, le norme di riferimento attraverso le quali deve essere vagliata la responsabilità dell’impresa appaltatrice non sono gli art. 1667, 1668 e 1669 c.c., ma sono quelle ordinarie in materia di inadempimento, cioè gli artt. 1218 e 1453 e ss. c.c.; ove siano coinvolti nella controversia anche i professionisti incaricati della verifica geologica, della progettazione e della direzione dei lavori appaltati, la loro responsabilità, pur connessa sotto il profilo dell’accertamento dei fatti a quella dell’impresa appaltatrice, deve essere vagliata nell’ambito dei rapporti negoziali loro specificamente riferibili.”
CASO
[1] La controversia trae origine dalla domanda proposta da un’impresa committente nei confronti dell’impresa appaltatrice, del geologo e del progettista-direttore dei lavori, al fine di ottenere la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni subiti in relazione alla realizzazione di un lago (invaso) ad uso irriguo, commissionata con contratto d’appalto stipulato nell’anno 2004. Nel corso dei lavori di sbancamento, nell’area destinata ad ospitare il lago, emersero rilevanti problemi di smottamento e frane, segnalati nel maggio 2005, che resero impossibile il completamento dell’opera.
Il Tribunale di Urbino dichiarava l’azione, proposta ai sensi dell’art. 1669 c.c., prescritta; tale decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Ancona, la quale riteneva che la denuncia dei vizi fosse avvenuta già nel 2005 e che, conseguentemente, fosse decorso il termine di prescrizione.
SOLUZIONI
[1] Per quanto rileva, con il primo motivo di ricorso, la committente denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c., deducendo che la segnalazione degli smottamenti effettuata nel 2005, non potesse essere qualificata come denuncia di vizi rilevante ai fini dell’art. 1669 c.c. in quanto intervenuta quando i lavori erano ancora in corso e, dunque, prima dell’ultimazione dell’opera. Secondo la ricorrente, le comunicazioni trasmesse nel 2005 non erano idonee a far decorrere il termine di prescrizione di cui all’art. 1669 c.c.
La Corte di Cassazione ha accolto tale censura chiarendo preliminarmente che la disciplina dall’art. 1669 c.c. non trova applicazione quando l’opera appaltata non è stata ultimata.
QUESTIONI
[1] L’art. 1669 c.c., con riferimento agli edifici e alle altre cose immobili destinate, per loro natura, a lunga durata, disciplina la responsabilità dell’appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa per i casi di rovina, pericolo di rovina o gravi difetti dell’opera. La responsabilità opera entro dieci anni dal compimento dell’opera, “purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta”. Il secondo comma della norma in esame precisa che “il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia”.
Secondo un orientamento consolidato, la responsabilità prevista dall’art. 1669 c.c. ha natura extracontrattuale (Cass. n. 4319/2016) e si pone in rapporto di specialità rispetto al disposto dell’art. 2043 c.c., in quanto finalizzata ad assicurare una tutela più efficace del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale (cfr. Cass. SU n. 2284/2014; Cass. n. 27385/2023; Cass. n. 30301/2023).
Muovendo da tale premessa, la Suprema Corte ha precisato che il disposto dell’art. 1669 c.c. non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui l’opera appaltata non sia terminata. Per “opera ultimata” si deve intendere l’opera completata (non necessariamente in senso materiale ma) secondo il contenuto delle pattuizioni originarie (se l’accordo prevedeva, per esempio, la realizzazione di una struttura a rustico questa sarà l’opera completa da tenere in considerazione) o per intervenuto successivo accordo delle parti volto all’interruzione concordata dell’intervento, con definizione delle posizioni reciproche, per un sopravvenuto diverso assetto dei loro interessi.
In questa prospettiva, tanto la disciplina di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., quanto quella di cui all’art. 1669 c.c. trovano applicazione solo in presenza di un’opera completa in senso negoziale. Tali disposizioni speciali, infatti, integrano ma non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, i quali continuano ad operare quando difettino i presupposti applicativi delle norme speciali e, segnatamente, quanto l’opera non sia stata completata.
L’omogeneità della soluzione, sia con riguardo alla disciplina dettata dagli artt. 1667e 1668 cod. civ., sia con riferimento a quella di cui all’art. 1669 c.c., si fonda sull’assunto che, “in tema di appalto, non sussiste incompatibilità tra gli artt. 1667e 1669 cod. civ., potendo il committente di un immobile che presenti “gravi difetti” invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno (contemplato soltanto dall’art. 1669 cod. civ.), anche quelli previsti dall’art. 1668 cod. civ. (eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto) con riguardo ai vizi di cui all’art. 1667 cod. civ., purché non sia incorso nella decadenza stabilita dal secondo comma di quest’ultimo: si deve, infatti, ritenere che, pur nella diversità della natura giuridica delle responsabilità, extracontrattuale e contrattuale, rispettivamente disciplinate dalle anzidette norme, le relative fattispecie si configurino l’una (l’art. 1669 cod. civ.) come sottospecie dell’altra (art. 1667 cod. civ.), perché i “gravi difetti” dell’opera si traducono inevitabilmente in “vizi” della medesima, sicché la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la sussistenza di quelli” (così, in motivazione, Cass. n.4511/2019; cfr. anche Cass. n. 8103/2006; Cass. n. 13983/2011; Cass. n. 1186/2015; Cass. n. 815/2016; Cass. n. 9198/2018
In sostanza, la disposizione dell’art. 1669 c.c. risulta finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente nel tempo, permettendo allo stesso di poter ottenere una tutela, pur solo risarcitoria e non quindi della stessa articolazione riconosciuta dall’art. 1668 c.c., ove l’emersione di vizi connotati da gravità significativa ai fini della stabilità e funzionalità dell’opera realizzata intervenga oltre i termini di cui all’art. 1667 c.c. ma nel corso del decennio successivo alla sua ultimazione.
Da ciò discende che, nelle ipotesi di opere non ultimate, non trova giustificazione l’applicazione dell’art. 1669 c.c. ma occorre fare riferimento alle norme ordinarie in materia di responsabilità per inadempimento contrattuale (v. Cass. n. 4511/2019).
La Corte ha quindi preso le distanze dall’orientamento minoritario (riconducibile a Cass. n. 28233/2017) che ammetteva l’operatività dell’art. 1669 c.c. anche in caso di opera non ultimata osservando che una simile lettura non trova adeguato fondamento né nel dato letterale della norma né nella sua funzione sistematica. Senza il “compimento dell’opera”, è difficile ipotizzare una situazione di rovina o un rischio di rovina o che si configurino gravi difetti della stessa che prescindano dall’inadempimento. La patologia del rapporto, pertanto, si atteggia come inesatto adempimento dell’obbligazione contrattuale dell’appaltatore, da scrutinare secondo le regole ordinarie, anche sotto il profilo del riparto dell’onere probatorio.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso concreto, la Cassazione ha ritenuto erronea la decisione della Corte territoriale nella parte in cui aveva sussunto la vicenda nell’alveo dell’art. 1669 c.c., valorizzando i termini di decadenza e prescrizione individuati dalla norma, nonostante fosse pacifico il mancato compimento dell’opera. La lettera raccomandata dell’11.5.2005, con la quale l’impresa committente aveva denunciato all’appaltatrice e ai professionisti intervenuti nella verifica geologica, nella progettazione e nella direzione dei lavori la presenza di un movimento franoso a monte dell’invaso in corso di realizzazione, con richiesta di messa in sicurezza dell’area e di risoluzione del problema, rientrava infatti pienamente nell’ambito dell’esercizio delle prerogative riconosciute, in corso d’opera, al committente dall’art. 1662 c.c., non già come denuncia rilevante ai sensi dell’art. 1669 c.c.
Ne consegue che la controversia avrebbe dovuto essere esaminata alla luce delle norme generali in materia di inadempimento contrattuale e, in particolare, in base agli artt. 1453 e ss. c.c., nonché, ricorrendone i presupposti, anche sotto il profilo eventuale della responsabilità extracontrattuale ordinaria, ex art. 2043 c.c.
