Tribunale di Cagliari, 14 dicembre 2024
Massima: “In tema di denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., il fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione deve ancorarsi a fatti specifici, attuali e obiettivamente verificabili, potenzialmente lesivi del patrimonio sociale; ne consegue che non integra di per sé il presupposto applicativo della norma la sola situazione astratta di conflitto di interessi dell’amministratore, in difetto della prova di concrete anomalie e di un danno almeno potenziale per la società o le sue controllate”.
Riferimenti normativi: art. 2409 c.c.
Parole chiave: denuncia dei soci ex art. 2409 c.c. – doveri degli amministratori – gravi irregolarità – danno attuale
Il provvedimento in esame prende le mosse dal ricorso presentato dai soci di minoranza di una s.r.l. ai sensi dell’art. 2409 c.c., al fine di ottenere la revoca dell’amministratore unico e la nomina di un amministratore giudiziario. A sostegno del ricorso, i soci hanno dedotto che la gestione sociale fosse condizionata da un rilevante conflitto di interessi in capo all’amministratore unico, il quale rivestiva ruoli di vertice non solo nella società interessata dal procedimento, ma anche nelle società coinvolte, rispettivamente, nella ristrutturazione dell’immobile sociale e nello svolgimento dell’attività di somministrazione di cibo e bevande a cui lo stesso era stato destinato, essendo a tal fine stato concesso in locazione ad una società facente capo sempre al medesimo soggetto. Contestavano inoltre come, al fine di svolgere i suddetti lavori di ristrutturazione, la società avesse fatto ricorso a un mutuo ipotecario e ad altre forme di esposizione finanziaria, con conseguente indebitamento della stessa, mentre ulteriori addebiti riguardavano alcuni pagamenti ritenuti anomali e la presunta inadeguatezza degli assetti organizzativi e di controllo.
Ai fini della decisione, il Tribunale ha inquadrato l’art. 2409 c.c. come rimedio diretto al ripristino della legalità e della regolarità della gestione sociale a fronte di gravi irregolarità poste in essere dagli amministratori, il quale rimane però subordinato alla ricorrenza di presupposti puntuali, non risultando utilmente impiegabile al fine di sindacare in via generale l’opportunità delle scelte, né per offrire tutela a fronte di qualunque irregolarità posta in essere dagli amministratori rispetto all’adempimento dei propri doveri. In particolare, il rimedio di cui all’art. 2409 c.c. richiede l’allegazione di gravi irregolarità nella gestione, attuali e potenzialmente idonee a cagionare un danno alla società, alla luce della considerazione per cui il “fondato sospetto” richiesto dalla norma deve essere ancorato a fatti specifici e obiettivamente riscontrabili, non potendo basarsi su deduzioni ipotetiche o su rilievi generici e privi di adeguato riscontro obiettivo. Inoltre, il provvedimento precisa inoltre il danno rilevante, ai fini dell’attivazione del rimedio, deve riguardare il patrimonio della società, mentre restano estranei all’ambito applicativo dell’art. 2409 c.c. i pregiudizi riferibili in via immediata ai soci o ai terzi.
Sulla base di tali principi, il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, gli elementi dedotti dai ricorrenti non fossero sufficienti a integrare i presupposti richiesti dall’art. 2409 c.c. Con particolare riguardo al conflitto di interessi, il Tribunale ha osservato che la pluralità di ruoli ricoperti dall’amministratore poteva rappresentare, in astratto, un profilo critico, ma che in concreto non vi erano elementi sufficienti a far presupporre il pericolo di un pregiudizio idoneo a fondare l’attivazione dei rimedi richiesti. Analogamente, quanto al ricorso all’indebitamento, la decisione considera il finanziamento bancario come una scelta rientrante nella discrezionalità gestoria, non censurabile in sé ai sensi dell’art. 2409 c.c. in mancanza della dimostrazione di specifiche anomalie o di un pregiudizio patrimoniale attuale per la società. Nel medesimo senso, le ulteriori contestazioni relative ai pagamenti effettuati e agli assetti organizzativi sono state ritenute generiche, non adeguatamente documentate oppure riferite a circostanze non idonee a evidenziare un danno sociale attuale. Il ricorso è stato quindi rigettato.
