Cass., Sez. II, 5 marzo 2026, n. 5002 (ord.)Pres. Grasso – Rel. Trapuzzano
Prove civili – Interrogatorio formale – Omessa comparizione all’udienza della parte delata – Ficta confessio – Estremi (C.p.c. art. 232)
[1] In tema di interrogatorio formale, l’art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata comparizione o alla mancata risposta all’interrogatorio, per quanto ingiustificate, l’effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, in quanto suffragati da altri elementi di prova sia pure a carattere meramente integrativo.
CASO
[1] A fronte della produzione delle mere fatture commerciali emesse nell’occasione di una fornitura di merce, una nota azienda produttrice di articoli da regalo otteneva un decreto ingiuntivo per l’importo dovutole a titolo di corrispettivo per quella fornitura. Avverso tale provvedimento, il debitore ingiunto proponeva opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c., affermando che il compendio probatorio dedotto da controparte non valesse ad offrire una sicura dimostrazione della pretesa creditoria vantata, stante, in particolare, la mancanza della prova quanto all’avvenuta consegna della merce in discussione. Tali ragioni, disconosciute in sede di giudizio di prima istanza, conseguivano viceversa pieno riconoscimento all’esito del giudizio d’appello, sfociato, in via di riforma dell’impugnata sentenza, nella revoca del decreto ingiuntivo originariamente pronunciato.
Contro questa decisione il creditore rimasto soccombente esperiva allora ricorso di legittimità, articolato su due distinti motivi con il primo dei quali – sul quale dovrà qui fissarsi la nostra attenzione – era denunciata violazione dell’art. 232, 1° co., c.p.c., per avere il giudice di seconde cure ritenuto non acquisita la prova del contratto di fornitura in oggetto e della circostanza, direttamente collegata, dell’intercorsa consegna della merce ancorché il debitore ingiunto, cui era stato deferito interrogatorio formale vertente su quelle vicende fattuali, non fosse comparso, senza addurre giustificato motivo, all’udienza deputata a quell’adempimento istruttorio.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte ha respinto il gravame sottoposto al suo esame, dichiarando come infondati entrambi i motivi dedotti a suo fondamento.
In ordine a quello dianzi illustrato – e unico rilevante ai presenti fini -, essa ha osservato che detto art. 232 c.p.c. «non ricollega automaticamente alla mancata comparizione o alla mancata risposta all’interrogatorio, per quanto ingiustificate, l’effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova». Detta altrimenti, alla mancata comparizione all’udienza della parte interroganda non può attribuirsi una «portata dirimente» ai fini di considerare ammessi i fatti oggetto dell’interrogatorio, «in mancanza di altri elementi atti a corroborare tale conclusione». E nella fattispecie concretamente esaminata, un qualche ulteriore elemento atto a suffragare la conclusione che si sarebbe inteso derivare dall’omessa comparizione all’udienza destinata all’interrogatorio non era, a giudizio della Corte di merito insindacabile in sede di legittimità (secondo quanto comunemente insegnato: da ultima, Cass., 16 dicembre 2024, n. 32846), obbiettivamente rinvenibile, per quanto, come la Cassazione ha cura, al riguardo, di precisare, non si debbano a quel fine pretendere elementi di per se risolutivi – «poiché, in tal caso, risultando assolto l’onere della prova, sarebbe superflua la considerazione della mancata risposta all’interrogatorio», bensì ci si possa accontentare di meri elementi di giudizio «integrativi».
QUESTIONI
1] La presente Cass. n. 5002/2026 è a pieno titolo ascrivibile al tradizionale filone ermeneutico della nostra giurisprudenza, secondo cui l’immotivato rifiuto della parte a sottoporsi all’interrogatorio formale deferito nei suoi confronti, vuoi non presentandosi all’udienza all’uopo fissata vuoi astenendosi dal rispondere, rileverebbe esclusivamente – al di là delle varie formule definitorie impiegate, tipo argomento di prova o indizio (l’ordinanza in rassegna parla di «presunzione semplice»; e così pure la cit. Cass. n. 32846/2024) – come elemento istruttorio a carattere meramente integrativo e sussidiario, capace di determinare il convincimento del giudice solamente in concorso con le altre risultanze di causa (Cass., 27 dicembre 2021, n. 41643; Cass., 6 agosto 2014, n. 17719; Cass., 26 aprile 2013, n. 10099; Cass., 23 maggio 2008, n. 13422; Cass., 14 febbraio 2007, n. 3258; Cass., 29 aprile 2006, n. 10031; in dottrina, L. Montesano – G. Arieta, Trattato di diritto processuale civile, I, 2, Padova, 2001, 1256; B. Sassani, Lineamenti del processo civile italiano, X ed., Milano, 2025, 310).
L’occasione si rivela propizia, dunque, per ribadire il carattere sostanzialmente apodittico di questa impostazione, siccome non maturata attraverso il vaglio e il confronto critico con l’altra concezione, di matrice prettamente dottrinale, che si contende il campo in subjecta materia e a termini della quale sarebbero qui ravvisabili gli estremi della prova liberamente valutabile, con quanto tipicamente ne discende in chiave di idoneità della stessa a suffragare autonomamente il convincimento del giudice, senza bisogno di supporti probatòri ulteriori (così, in particolare, G. Reali, L’interrogatorio delle parti nel processo civile, Bari, 2009, spec. 219 ss.; M. Taruffo, voce Interrogatorio, in Dig. disc. priv., Sez. civ., X, Torino, 1993, 62 s.; C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile. II. Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze, XIII ed., Torino, 2023, 343 s.; G. Balena, Diritto processuale civile, VII ed., II, Bari, 2025, 141 s.). Segnali di avvicinamento a questa posizione non mancano, peraltro, nella recente giurisprudenza, come è a dirsi di Cass., 15 giugno 2022, n. 19283: e il fatto che di questa pronuncia non sia menzione alcuna nella presente Cass. n. 5002/2006, non può che suonare a motivo di critica nei suoi confronti, per aver acriticamente trascurato un precedente (e, segnatamente, un precedente non certo remoto) che avrebbe potuto stimolare un ripensamento sulla questione..
