Cass. civ., sez. III, 1° dicembre 2025, n. 31354 – Pres. De Stefano – Rel. Saija
Espropriazione mobiliare presso terzi – Mancata dichiarazione del terzo – Ficta confessio – Presupposti – Assenza – Ordinanza di assegnazione – Opposizione agli atti esecutivi – Oggetto
Massima: “Qualora, nonostante la mancanza delle condizioni previste dalla legge, il giudice dell’esecuzione reputi integrata la ficta confessio di cui all’art. 548 c.p.c., il terzo può proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione emessa in favore del creditore pignorante per fare valere i vizi del procedimento che hanno condotto alla pronuncia del provvedimento conclusivo dell’espropriazione mobiliare presso terzi, mentre non può, attraverso tale opposizione, revocare o modificare il contenuto della dichiarazione formatasi mediante il meccanismo della ficta confessio, né può mettere in discussione l’esistenza del credito assegnato“.
CASO
Radicata un’espropriazione mobiliare presso terzi, il giudice dell’esecuzione ordinava di notificare ai terzi che non avevano reso la dichiarazione prescritta dall’art. 547 c.p.c. – tra i quali un istituto ospedaliero di cui l’esecutato risultava essere dipendente – l’ordinanza di fissazione dell’udienza di comparizione prevista dall’art. 548 c.p.c., unitamente a un atto integrativo del pignoramento, contenente la specificazione dei crediti che si reputavano assoggettati a espropriazione forzata.
Poiché l’istituto ospedaliero non era comparso all’udienza, il giudice dell’esecuzione assegnava al creditore procedente una somma pari al quinto dello stipendio spettante all’esecutato.
L’istituto terzo pignorato proponeva, quindi, opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione, sostenendo che il rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con l’esecutato si era concluso da tempo.
L’opposizione veniva accolta dal Tribunale di Roma, con sentenza gravata con ricorso per cassazione.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che, una volta emessa l’ordinanza di assegnazione per effetto di quanto stabilito dall’art. 548 c.p.c., il terzo può impugnarla con l’opposizione agli atti esecutivi solamente per fare valere vizi della stessa o irregolarità attinenti al procedimento che ha condotto alla formazione della ficta confessio, mentre non può contestare l’esistenza del credito oggetto di assegnazione, ovvero del rapporto da cui lo stesso scaturisce, non potendo il rimedio di cui all’art. 617 c.p.c. assurgere a strumento atto a modificare o a revocare la dichiarazione di quantità formatasi ai sensi dell’art. 548 c.p.c.
QUESTIONI
[1] Con l’ordinanza che si annota, la Corte di cassazione analizza l’istituto della ficta confessio disciplinato dall’art. 548 c.p.c., in forza del quale, quando il terzo non fa pervenire la dichiarazione di quantità prescritta dall’art. 547 c.p.c. e, invitato a comparire in udienza avanti al giudice dell’esecuzione per renderla, non si presenti o, presentandosi, si rifiuti di farla, il creditore può ottenere la pronuncia di un’ordinanza di assegnazione avente per oggetto il credito o i beni individuati nell’atto di pignoramento.
I giudici di legittimità hanno precisato, in primo luogo, che la pronuncia di tale ordinanza presuppone necessariamente che il credito o i beni da assegnare siano identificabili attraverso le allegazioni contenute nell’atto introduttivo dell’espropriazione mobiliare presso terzi.
Quest’ultimo, pertanto, deve recare indicazioni sufficientemente specifiche per fare in modo che sia chiaro fin dall’esordio del processo esecutivo quale sia il credito del debitore esecutato che si intende assoggettare a esecuzione, o quantomeno il rapporto in cui lo stesso ha titolo.
Ciò risponde a una duplice esigenza:
- da un lato, consentire la concentrazione del vincolo espropriativo su quel determinato credito, in assenza della collaborazione del terzo pignorato, la cui dichiarazione funge normalmente da elemento integrativo della fattispecie a formazione progressiva che caratterizza il pignoramento presso terzi;
- dall’altro lato, permettere al giudice dell’esecuzione di assegnare proprio quel credito, ossia l’unico che, per effetto del meccanismo previsto dall’art. 548 c.p.c., può dirsi effettivamente assoggettato a espropriazione forzata.
Se, dunque, a differenza di quanto è a dirsi, per esempio, per l’espropriazione immobiliare, nel pignoramento presso terzi è ben possibile che l’atto che ne segna l’avvio sia caratterizzato da genericità o indeterminatezza quanto all’individuazione dei beni oggetto dell’aggressione esecutiva (rimessa fondamentalmente alla dichiarazione che i terzi – investiti di una funzione che li rende assimilabili ad ausiliari di giustizia – debbono rendere ai sensi dell’art. 547 c.p.c.), il creditore che voglia beneficiare del meccanismo della ficta confessio non può rinviare a un secondo momento l’allegazione o l’introduzione degli elementi necessari per consentire tale individuazione, dovendovi provvedere nell’atto da notificarsi ex art. 543 c.p.c.
Lo rendono evidente, del resto, le modifiche che hanno interessato il testo dell’art. 548 c.p.c., dal momento che:
- per effetto di quelle introdotte dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, cui si deve l’introduzione della regola della ficta confessio, in assenza della dichiarazione del terzo e qualora questi non fosse comparso all’udienza appositamente fissata, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, era da considerarsi non contestato ai fini della pronuncia dell’ordinanza di assegnazione;
- per effetto di quelle introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, in l. 10 novembre 2014, n. 162, l’ordinanza di assegnazione poteva essere emessa anche nel caso in cui il terzo fosse comparso all’udienza, ma si fosse rifiutato di rendere la dichiarazione;
- per effetto di quelle introdotte, infine, dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, in l. 6 agosto 2015, n. 132, la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione è stata subordinata alla condizione che l’allegazione del creditore consenta l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo.
Il legislatore, in questo modo, ha compiutamente definito i contorni e i presupposti della ficta confessio, imponendo a chi intenda avvantaggiarsene di parlare subito e di allegare fin dall’inizio ciò che risulta necessario per fare sì che il credito che intende pignorare possa essere compiutamente individuato nonostante la mancata collaborazione del terzo.
Per questa ragione, come stigmatizzato dalla Corte di cassazione, non è ammissibile che al creditore pignorante sia consentito notificare, in una con l’ordinanza che fissa l’udienza di comparizione del terzo, un atto integrativo del pignoramento, diretto a dare evidenza del credito che si reputa vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato e che non era stato in precedenza identificato.
Ciò significa anche che la ficta confessio può operare solo quando il pignoramento presso terzi sia promosso nelle forme ordinarie – vale a dire, per iniziativa diretta dello stesso creditore procedente – e non anche quando, invece, faccia seguito alle indagini compiute, previa istanza ex art. 492-bis c.p.c., dall’ufficiale giudiziario, che, una volta completate le ricerche con modalità telematiche, notifichi ai terzi così individuati il verbale di pignoramento da lui stesso predisposto, che non conterrà quindi alcuna allegazione del creditore istante utile per le finalità considerate dall’art. 548 c.p.c.
Ne deriva, pertanto, che, ogni volta che l’atto di pignoramento non contenga elementi idonei a identificare in maniera sufficientemente specifica il bene o il credito su cui si intende concentrare l’azione esecutiva, il creditore che voglia evitare che la condotta silente od omissiva del terzo pignorato determini la chiusura del processo esecutivo, non potendo fare leva sull’istituto della ficta confessio di cui all’art. 548 c.p.c., deve chiedere al giudice dell’esecuzione di svolgere gli accertamenti previsti dall’art. 549 c.p.c., con istanza che – come affermato da Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2023, n. 13487 – non deve reputarsi soggetta a formalismi di sorta e può senz’altro essere formulata anche a verbale (non essendo, quindi, necessario compilare e depositare un atto riepilogativo delle domande).
In secondo luogo, la Corte di cassazione, confermando che il terzo è legittimato a impugnare l’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 548 c.p.c. con l’opposizione agli atti esecutivi (come, del resto, prevede espressamente il comma 2), ne circoscrive l’oggetto, escludendo che possa essere messo in discussione il contenuto della dichiarazione formatasi per effetto della protratta inerzia del debitor debitoris, perlomeno quando questi, pur essendo nelle condizioni di renderla, si sia volontariamente astenuto dal farlo.
Sebbene la norma preveda che l’opposizione è proponibile quando il terzo provi di non avere avuto tempestiva conoscenza dell’ordinanza di assegnazione per irregolarità della notificazione, per caso fortuito o forza maggiore, possono contestarsi anche vizi del provvedimento stesso o del procedimento che ha condotto alla sua pronuncia in assenza dei relativi presupposti (in questo senso, Cass. civ., sez. III, 26 ottobre 2021, n. 30090 e Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2022, n. 16234).
È questo, in effetti, ciò che è stato affermato dai giudici di legittimità con l’ordinanza che si annota: il terzo che abbia omesso di rendere la dichiarazione prescritta dall’art. 547 c.p.c., anche a seguito dell’invito rivoltogli ai sensi dell’art. 548 c.p.c., può reagire avverso l’ordinanza di assegnazione solamente per dedurre irregolarità inerenti alle fasi che ne hanno preceduto la pronuncia (ravvisabili, nel caso di specie, nell’avere il giudice dell’esecuzione consentito al creditore pignorante di porre rimedio alla lacunosa o del tutto assente individuazione dei crediti da assoggettare a espropriazione forzata nell’atto di pignoramento, integrandolo una volta che il processo esecutivo era già stato instaurato).
Al contrario, non può rimettersi in discussione l’esistenza del credito assegnato, che deve ritenersi definitivamente accertata per effetto del meccanismo della ficta confessio.
Nella fattispecie esaminata dai giudici di legittimità, il terzo pignorato, che aveva consapevolmente omesso di prestare la propria collaborazione a aveva altrettanto scientemente atteso la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione per reagire, non poteva mirare a dimostrare l’insussistenza di crediti retributivi del debitore esecutato nei suoi confronti, in conseguenza della cessazione – prima del pignoramento – del rapporto di lavoro precedentemente intrattenuto: tale circostanza, infatti, non essendo stata portata tempestivamente a conoscenza del giudice dell’esecuzione, non poteva più essere fatta valere per privare di validità ed efficacia l’ordinanza di assegnazione nel frattempo emessa, quasi a volere rettificare o emendare la dichiarazione positiva così – sia pure tacitamente – formatasi (eventualità che la giurisprudenza ammette solo in limitate e circoscritte ipotesi, che presuppongono, da un lato, l’errore inconsapevole del terzo e, dall’altro lato, la sua tempestiva reazione).
