Cass., Sez. I, Ord., ud. 11 dicembre 2025, 14 gennaio 2026, n. 802, Pres. Ferro – Est. D’Aquino.
[1] Limiti dimensionali degli atti – Principio di leale collaborazione processuale – Spese processuali – Liquidazione nei c.d. massimi (cod. proc. civ., artt. 91, 92, 121; disp. att. cod. proc. civ., art. 46, D.M. n. 110/2023)
Massima: “L’omesso rispetto dei limiti dimensionali degli atti processuali determinati con D.M. n. 110/2023 e la prolissità delle difese comportano la liquidazione delle spese ai c.d. valori massimi dei parametri, costituendo violazione del principio di leale collaborazione processuale”.
CASO
Il Fallimento T.L. S.r.l. conveniva avanti il Tribunale di Genova il sig. A. A., in qualità di amministratore di fatto della società – già amministratore di diritto – unitamente agli amministratori di diritto in carica e cessati (sig.ri B. B., C. C., D. D., E. E.), oltre che ai membri del collegio sindacale (nei cui confronti la domanda era successivamente rinunciata), per sentirli dichiarare responsabili dei danni causati alla società dichiarata fallita in epoca successiva al 31 ottobre 2008, data della perdita del capitale sociale e condannarli al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Genova accoglieva la domanda nei confronti dei convenuti, condannandoli in solido al risarcimento dei danni nella misura di € 3.513.520,00.
La Corte di Appello di Genova rigettava l’appello principale proposto dal sig. A. A. e gli appelli incidentali dei sig.ri B. B. e C. C., confermando il giudizio del Tribunale, che aveva desunto la qualifica di amministratore di fatto del sig. A. A. dalla sua partecipazione, in epoca successiva al 2006, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, all’assemblea straordinaria convocata per la fusione con la società S. e S.
Per quanto qui interessa, il sig. A. A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, e ulteriormente illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso la curatela del fallimento, lamentando la violazione del Protocollo di intesa sul processo civile in cassazione del 1° marzo 2023. Gli altri intimati non si sono costituiti nel giudizio di legittimità. Il ricorso per cassazione constava di circa 120 pagine e 200.000 caratteri, senza che in esso fossero esplicitate le ragioni della deroga ex art. 5 D.M. 110/2023.
SOLUZIONE
[1] La Corte di Cassazione nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha liquidato le spese secondo il criterio della soccombenza. Nella determinazione del quantum delle spese ha fatto applicazione del D.M. n. 110/2023, trattandosi di giudizio di impugnazione successivo al 1° settembre 2023 (art. 12 D.M. cit.).
Il D.M. n. 110/2023 è attuativo dell’art. 46, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ. relativo ai limiti dimensionali degli atti processuali, a sua volta attuativo dell’art. 121 cod. proc. civ. (come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022), secondo cui “tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”.
La modifica normativa tiene conto delle regole di redazione degli atti proprie del processo civile telematico, che devono essere agilmente consultabili “tramite video, tanto per le parti quanto per i giudici” e dell’elaborazione giurisprudenziale del principio di sinteticità e chiarezza degli atti del giudice e delle parti (ex multis Cass., n. 8425/2020), “funzionale a garantire il principio di ragionevole durata del processo… e il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice”.
Il D.M. n. 110/2023 dispone all’art. 3, comma 1 che l’atto introduttivo del giudizio (anche di legittimità) abbia un format che non superi il limite di 80.000 caratteri, corrispondenti a circa 40 pagine nel formato di cui all’articolo 6 (caratteri di 12 punti, interlinea 1,5 margini orizzontali di cm. 2,5), spazi esclusi (art. 3, comma 2), depurandosi dal conteggio le parti iniziali (compresa la sintesi dei motivi), le conclusioni e le parti dell’atto a esse successive a termini dell’art. 4 D.M. cit. La parte può derogare a tali limiti ove il difensore ne esponga le ragioni (art. 5 D.M. cit.). Il format degli atti del giudizio di legittimità tiene, inoltre, conto anche dei criteri stabiliti dal decreto del Primo Presidente della Cassazione ex art. 8, comma 3, D.M. cit., criteri indicati ante litteram dal Protocollo citato dal controricorrente, emanato all’atto dell’entrata in vigore della norma primaria.
La violazione dei limiti dimensionali di cui al D.M. n. 110/2023 si traduce, pertanto, in violazione dei principi di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, principio applicabile al ricorso per cassazione e che, in linea generale, comporta l’inammissibilità del ricorso quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 37552/2021). Tuttavia, diversamente da come, nel caso di specie, aveva opinato il controricorrente, la sola violazione dei limiti dimensionali redazionali di cui al D.M. n. 110 cit., per quanto integrante violazione dei principi di chiarezza e sinteticità, induce una adeguata modulazione della liquidazione delle spese processuali ex art. 46, sesto comma, cit. (Cass., n. 27552/2025; Cass., n. 32405/2024; Cass., 32228/2024; Cass., n. 7600/2023). Il D.M. n. 110/2023 non indica i parametri di liquidazione delle spese in questo caso, per cui deve farsi riferimento al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
Nella specie, il format del ricorso per cassazione non aveva rispettato il precetto dell’art. 46 disp. att. cod. proc. civ. e violava il D.M. n. 110/2023, essendo strutturato – tenuto conto di quanto indicato dagli artt. 3, comma 2 e 4 D.M. cit. – su circa 120 pagine e 200.000 caratteri, né rispettava il limite di trenta pagine di esposizione introduttiva, senza indicazione alcuna delle ragioni della deroga ex art. 5 D.M. cit., per giunta a fronte di un ricorso inammissibile. Per tali motivi, la Cassazione ha ritenuto opportuno liquidare le spese ai valori massimi dei parametri in relazione al valore di causa dichiarato, attesa l’inutilità e la prolissità delle difese del ricorrente, in violazione del principio di leale collaborazione processuale.
QUESTIONI
[1] La pronuncia qui annotata, al di là delle questioni oggetto specifico dei motivi di ricorso, ha espressamente e dettagliatamente definito le conseguenze della inosservanza ingiustificata dei limiti dimensionali degli atti processuali, fissata, in attuazione di quanto previsto dall’art. 46 disp. att. cod. proc. civ., dal D.M. n. 110/2023.
La tendenza normativa ad imporre limiti di dimensioni agli atti processuali, espressione (forse non troppo felice) del principio di chiarezza e sinteticità definitivamente codificato nel novellato art. 121 cod. proc. civ. (per cui si rinvia, a VITRANI, I criteri di chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti processuali, in https://www.ecnews.it/legale/procedura-civile/processo-civile-telematico/criteri-chiarezza-sinteticita-nella-redazione-degli-atti-processuali/) non è propria esclusivamente del processo civile, ma anzi ha trovato disciplina (tra l’altro maggiormente severa) anche nel processo amministrativo (cfr. art. 13-ter comma 5 disp. att. cod. proc. amm. nel testo precedente le modifiche apportate dalla l. 30 dicembre 2024 n. 207, secondo cui: “Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione”; per un’applicazione pratica, v. Cons. Giust. Amm. Sicilia n. 350/2023).
Il fine di tali norme, è chiaro, è agevolare la intelligibilità e la leggibilità (pessima espressione, ma chiara nel significato) degli atti del processo (in particolar modo telematico, quindi di atti visualizzati su di uno schermo), così da favorire la ragionevole durata del processo, finalità astratta ed indefinita (perché la ragionevolezza della durata non può che essere in correlazione alla giustizia della decisione), la quale consente di individuare una agevole giustificazione a quasi ogni riforma. Più calzante, invece, appare il richiamo al principio di leale collaborazione processuale, tra le rispettive controparti nonché tra le parti ed il giudice, agognando l’obiettivo di fairness, che connota altri ordinamenti, ma che più che per imposizione normativa dovrebbe permeare l’attività degli operatori processuali, in forza di immanente cultura giuridica.
La pronuncia della Cassazione, per ritornare all’oggetto della presente nota, ha sancito che la violazione (ancorché evidente) dei limiti imposti dal D.M. n. 110/2023 non comporta ex se inammissibilità del ricorso (d’altra parte, sarebbe stata necessaria una motivazione ortopedica per affermare ciò), la quale tuttavia non è esclusa tout court, dovendo essere pronunciata in presenza di un’esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o che pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., n. 37552/2021).
Lo sforamento dei parametri ministeriali delle dimensioni dell’atto, tuttavia, si riverbera nel governo delle spese di lite, ai sensi dell’art. 46 disp. att. cod. proc. civ., da determinarsi facendo applicazione del D.M. n. 55/2014, tant’è che, nel caso di specie, il ricorrente è stato sanzionato con una liquidazione di € 40.000,00 oltre accessori per compensi oltre esborsi, in applicazione dei c.d. massimi dei parametri forensi.
Resta in disparte, nel caso in esame, la problematica della c.d. responsabilità di funzione, aspetto che pare oramai non potersi più tralasciare di affrontare, nel momento in cui è richiesto un ancora maggiore tecnicismo non soltanto giuridico, ma anche lessicale e soprattutto allorché viene sempre più invocata la sullodata fairness, da attuare ça va sans dire da parte di tutti i soggetti del processo.
