Interessi usurari e sorte degli oneri accessori

Il secondo comma dell’art. 1815 c.c. stabilisce che «Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi». 

È discusso se, oltre agli «interessi» usurari, debbano essere restituiti anche gli altri oneri (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese) collegati all’erogazione del credito (art. 644, comma 4, c.p.). In sostanza, è dibattuto se il riferimento agli «interessi» contenuto nell’art. 1815, comma 2, c.c. debba essere interpretato in senso estensivo, ricomprendendo anche tutti gli oneri connessi al finanziamento, ad esclusione di imposte e tasse, ovvero se la nullità debba ritenersi circoscritta alla sola clausola determinativa degli interessi, con conseguente salvezza delle voci diverse dagli interessi in senso stretto.

L’interpretazione che circoscrive la nullità alla clausola ai soli «interessi», si fonda sulle seguenti considerazioni: a) il tenore letterale dell’art. 1815, comma 2, c.c.; b) il confronto con la precedente versione della norma, che prevedeva la sostituzione degli interessi usurari con quelli legali; c) il carattere sanzionatorio e speciale della disposizione, che ne sconsiglia un’interpretazione estensiva; d) il rischio di un possibile arricchimento ingiustificato del soggetto finanziato (ad es. il mutuatario).

A favore della tesi più rigorosa (integrale gratuità del mutuo) si pongono, invece, le seguenti ragioni:

a) l’art. 1815, comma 2, c.c. si inserisce in un sistema normativo che mira a proteggere il contraente più debole e a contrastare il fenomeno dell’usura;

b) limitare l’interpretazione della norma agli interessi in senso stretto darebbe luogo a comportamenti agevolmente elusivi delle finalità perseguite dal legislatore;

c) il collegamento con l’art. 1419, comma 2, c.c. che sancisce ipotesi di nullità parziale del contratto, limitata a singole clausole sostituite di diritto da norme imperative.

Si segnalano, in particolare, Trib. Udine 26.9.2014: il prestito, in caso di usurarietà degli interessi, deve intendersi a titolo gratuito ex art. 1815, comma 2, c.c.: è dovuta la restituzione del solo capitale, senza interessi, costi, commissioni e simili remunerazioni; Trib. La Spezia 18.2.2020: la gratuità del finanziamento ex art. 1815, comma 2, c.c. comprende, oltre agli «interessi» usurari, anche gli altri oneri (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese), collegati alla erogazione del credito, poiché tutti gli ulteriori costi pattuiti e pretesi hanno concorso a determinare l’illegittimo superamento del tasso soglia e devono essere espunti; Trib. L’Aquila 4.11.2020; Trib. Torino 13.5.2021.

Secondo il Collegio di coordinamento dell’ABF nn. 12830/2018 e 16291/2018 (conf. ABF Napoli n. 779/2022) – investito della questione in relazione a un contratto di assicurazione abbinato a un contratto di finanziamento – il richiamo espresso all’art. 1815, comma 2, c.c., contenuto nell’art. 1 del D.L. n. 394/2000, e l’inciso «comunque convenuti, a qualsiasi titolo» manifestano in modo palese la volontà del legislatore di stabilire uno stretto collegamento tra la norma civile e quella penale e, quindi, di interpretare il concetto di «interessi», ai fini della configurabilità dell’usura, in maniera onnicomprensiva, includendovi – anche sotto il profilo civilistico – tutti i costi elencati nel comma 4 dell’art. 644 c.p., vale a dire commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse) collegate all’erogazione del credito. In altri termini, se le spese (nella specie, quelle assicurative) vanno computate ai fini della configurabilità dell’usura, devono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne consegue.

Il Collegio di coordinamento dell’ABF nn. 12830/2018 e 16291/2018 ha dunque enunciato il seguente principio di diritto: «una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell’usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell’art. 1815 c.c. – letto in connessione con il quarto comma dell’art. 644 cod. pen. – che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario».

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