Modalità imputazione dei pagamenti ed unitarietà delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione

Corte di Cassazione, Ordinanza del 14.09.2022 n. 27076, Sez. III, Presidente Dott. R. Frasca, Estensore Dott.ssa A. Scrima

Massima: “La disciplina in tema di imputazione del pagamento di cui all’art. 1193 c.c. è applicabile solo a una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e non, dunque, al pagamento di più canoni relativi a un unico contratto di locazione, in ragione del dato testuale del primo comma dell’art. 1193 c.c. e della stessa “ratio” che presiede alla risoluzione del contratto, altrimenti consentendosi al conduttore di sottrarsi alle conseguenze della mora.

CASO

La società Alfa S.r.l. stipulava con la Società Beta S.r.l. meò 2009, un contatto di locazione commerciale avente ad oggetto un immobile ad uso magazzino insistente nel Comune di Gamma.

Alfra S.r.l. in qualità di conduttore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna in favore di Beta S.r.l., con il quale si ingiungeva l’opponente al pagamento della somma di € 119.429,58 a titolo di canoni di locazione scaduti relativi alle mensilità decorrenti da gennaio 2013 a settembre 2013.

Alfa, invero, con la propria opposizione evidenziava di aver già provveduto alla corresponsione dei canoni pattuiti, a mezzo di bonifico bancario contestando a sua volta la morosità per le mensilità di cui all’ingiunzione, deducendo la sussistenza di una compensazione parziale con “i crediti da essa vantati per le spese di manutenzione dell’immobile e danni alla merce depositata causati da infiltrazioni di acqua dal tetto”.

Pertanto, in via principale chiedeva accertarsi l’insussistenza del diritto del creditore a procedere ad ingiunzione e per tali ragioni di revocare il decreto ingiuntivo emesso; ancora, in via riconvenzionale chiedeva disporsi la riduzione del canone di locazione, “decurtandolo della misura del 25%, in ragione della diminuzione della superficie utilizzabile a causa delle infiltrazioni dal tetto”; da ultimo, e sempre in via riconvenzionale, condannare parte opposta al rimborso spese per la potatura e al risarcimento dei danni conseguenti dalle infiltrazioni.

Si costituiva Beta S.r.l. la quale chiedeva l’integrale rigetto delle domande dell’opponente nonché chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di Epsilon S.r.l., quale titolare del diritto di superficie “sul coperto dell’immobile” e tenuta alle spese di manutenzione, così da essere manlevata.

Epsilon S.r.l., non si costituiva in giudizio.

Con sentenza n. 20867/2016, il Tribunale di Bologna revocava il decreto ingiuntivo opposto da Alfa S.r.l., condannando al contempo la stessa opponente-conduttrice al pagamento della somma di € 98.089,19 quale somma corrispondente a canoni di locazione non pagati e Beta S.r.l. al pagamento della somma di € 90.500,00 quale ristoro per i danni subiti dall’opponente per le infiltrazioni sul tetto. Condannava altresì, la terza chiamata contumace Epsilon S.r.l. a manlevare Beta S.r.l. per le spese di manutenzione per € 20.500,00.

Parzialmente soccombente in primo grado, Alfa S.r.l., interponeva appello avverso la sentenza del giudice delle prime cure; a sua volta Beta S.r.l. richiesto il rigetto dell’appello principale, interponeva altresì appello incidentale, rimaneva comunque contumace Epsilon S.r.l..

La Corte di Appello di Bologna, rigettava il gravame principale, reputando infondati i motivi di appello dell’appellante, segnatamente non ritenendo applicabili al caso di specie “le disposizioni sull’imputazione di pagamento di cui all’art. 1193 c.c.”, peraltro confermando la pretesa creditoria cristallizzata nell’ingiunzione di pagamento condannando così Alfa S.r.l. al pagamento della somma residua.

Inoltre, la Corte distrettuale, accoglieva l’appello incidentale, rilevando la carenza di prova circa i pretesi danneggiamenti della merce lamentati da parte conduttrice, riducendo così la somma dovuta ad Alfa S.r.l. fissata in € 20.500,00 e che ritenne già corrisposti mediante compensazione con il maggior credito vantato dalla Società Beta S.r.l., a titolo di canoni di locazione, e condannava Alfa S.r.l. alla restituzione in favore dell’appellante incidentale della somma di € 71.849,63, oltre interessi nella misura legale; compensava le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.

Avverso la sentenza della Corte territoriale Alfa S.r.l. proponeva ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi, inoltre depositava memoria da memoria.

Beta S.r.l. resisteva con controricorso e parimenti depositava memoria.

Epsilon S.r.l., neppure in questa sede svolgeva attività difensiva.

La Suprema Corte ritenuta la rilevanza nomofilattica della presente causa, ne disponeva la trattazione in pubblica udienza.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27076 del 14 settembre del 2022,  rigettava integralmente il ricorso; compensava per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dava atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

QUESTIONI

Con il primo motivo la ricorrente censurava ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1193 c.c., con errata imputazione dei pagamenti già effettuati dalla ricorrente rispetto alla somma dovuta.

Segnatamente rilevava che la Corte di Appello di Bologna avesse erroneamente ritenuto inapplicabile l’istituto al caso di specie sulla scorta di una “erronea convinzione di incompatibilità ontologica”, tra la norma e la “natura unitaria dell’obbligazione di pagamento dei canoni di locazione dovuti in esecuzione di uno stesso contratto vigente tra le parti”.

Al contrario di quanto ritenuto dal giudice delle seconde cure, invero, la ricorrente riteneva che ciascun canone di locazione dovuto costituisse una obbligazione di natura unitaria ed a sé stante configurandosi come “vere e proprie obbligazioni periodiche che si presentano perfettamente compatibili con la disciplina e la ratio dell’art. 1193 c.c.”.

La Corte di Cassazione esaminava pertanto l’effettiva possibilità di applicare o meno la disciplina in materia di imputazione di pagamento ex art. 1193 c.c. dei canoni di un contratto di locazione.

Si deve innanzitutto osservare che non emergono posizioni concordi né in dottrina né in giurisprudenza sulla questione. Al fine di giungere alla soluzione del caso in esame, è necessario risolvere in via preliminare il problema se la disciplina considerata trovi applicazione esclusivamente nell’ipotesi di pluralità di rapporti obbligatori — secondo l’impostazione di derivazione romanistica, posto che i giuristi romani affrontavano il tema dell’imputazione del pagamento solo in presenza di debiti originati ex pluribus causis — oppure se essa possa operare anche quando vi sia una pluralità di prestazioni riconducibili a un unico rapporto obbligatorio. Quest’ultima situazione ricorre, ad esempio, nel caso del versamento dei canoni relativi a un medesimo contratto di locazione come nel caso di specie. Secondo un’autorevole opinione dottrinale, tale estensione sarebbe ammissibile soltanto ove sia prevista dalla legge o espressamente voluta dalle parti; diversamente, potrebbe costituire un ostacolo l’art. 1181 c.c., il quale attribuisce al creditore la facoltà di rifiutare un adempimento parziale.

Sul punto, l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità ritiene che “le disposizioni dell’art. 1193 c.c., sull’individuazione del debito al quale riferire l’adempimento, presuppongono una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti ed hanno lo scopo di eliminare l`incertezza circa la sorte degli stessi, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua l`effetto solutorio di una ben determinata obbligazione. Ne deriva che la questione dell’imputazione del pagamento non è proponibile quando sussista un unico debito, perchè l’adempimento di questo, se è totale, ne determina l’estinzione e, se è parziale, comporta la permanenza dell` obbligazione di eseguire la prestazione nella parte residua. Pertanto, qualora il debitore, convenuto per il pagamento del residuo del corrispettivo, eccepisca di aver corrisposto acconti maggiori di quelli ammessi dal creditore, e questi deduca che tali acconti sono già stati computati nella determinazione del saldo richiesto, spetta al debitore-convenuto, a norma dell`art. 2697 cod. civ., provare il fatto totalmente o parzialmente solutorio[1], ed invero, “il debitore non ha la facoltà di imputare il pagamento parziale ad una piuttosto che all’altra delle pattuite modalità di adempimento ad un’altra, se il debito ha un’unica causa – nella specie accollo di mutuo e contanti, a titolo di prezzo dell’acquisto di immobile – perchè l’istituto dell’imputazione è previsto per pluralità di crediti, tra stesse parti, con causa e titolo diversi[2].

Nel caso specifico del contratto di locazione la Suprema Corte si era già espressa nel 1983 con sentenza n. 4559 in ragione della quale, in ipotesi di morosità del conduttore per più mensilità del canone di locazione, compete al locatore determinare a quali tra i canoni scaduti e rimasti insoluti debbano essere imputate le somme successivamente versate dal conduttore, a prescindere da eventuali diverse indicazioni fornite da quest’ultimo.

Nello stesso senso, si sono susseguite numerose pronunce più recenti a mente delle quali “la disposizione dell’articolo 1193 c.c., presuppone una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e ha lo scopo di eliminare l’incertezza circa la sorte degli stessi, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua l’effetto solutorio di una ben determinata obbligazione, sicchè tale disposizione non è applicabile, e la questione dell’imputazione del pagamento non è proponibile, quando tra le parti sussista un unico debito[3].

Paiono riconducibili a un indirizzo difforme rispetto a quello appena richiamato — pur senza affrontare in modo specifico la questione né assumere un’esplicita posizione sul punto — le pronunce n. 4006 del 1976 e n. 12305 del 1995.

Nel medesimo filone può essere ricompresa anche la pronuncia n. 18991 del 2016, non ufficialmente massimata, con la quale si confermava la decisione della Corte delle seconde cure che, con riferimento all’eccezione di adempimento sollevata dal conduttore — il quale sosteneva di aver corrisposto i canoni oggetto di contestazione – osservava che gli ordini di bonifico riportavano esclusivamente la dicitura “affitto”, senza indicazione della mensilità cui il pagamento si riferiva.

In mancanza di una specifica imputazione da parte del debitore, il creditore aveva quindi attribuito i versamenti a canoni scaduti anteriori rispetto a quelli controversi, in applicazione del criterio legale previsto dall’art. 1193, comma 2, c.c.; il debitore, inoltre, non aveva neppure richiesto di dimostrare — come gravava su di lui — che i canoni pregressi, ai quali il creditore aveva riferito i pagamenti, fossero già stati altrimenti estinti. Per tali ragioni è stato ritenuto sussistente l’inadempimento.

Con la pronuncia da ultimo richiamata, questa Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse così operato una corretta applicazione del principio secondo cui “il creditore che agisce per il pagamento ha l’onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacche’ il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca. L’onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all’atto del pagamento stesso, sicchè una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l’adesione del creditore,  è giuridicamente inefficace[4].

Il richiamo di cui sopra, tuttavia, riguardava una decisione resa con riferimento a pagamenti relativi a diverse forniture, in una fattispecie in cui la pluralità dei crediti risultava comprovata dalla molteplicità delle fatture e dalle annotazioni contabili.

Tornata sul punto, con la sentenza n. 18991 del 2016, la Corte di Cassazione precisava che, in caso di crediti omogenei — quali sono stati evidentemente ritenuti quelli concernenti i canoni di locazione — la giurisprudenza richiede una specifica dichiarazione di imputazione. In mancanza di tale indicazione da parte del debitore, è stata ritenuta operante l’imputazione legale dei pagamenti ai crediti anteriori, con conseguente onere, a carico del debitore, di dimostrare di averli diversamente estinti.

Il Collegio giudicante nel caso di specie, tuttavia, reputava di conformarsi al primo degli indirizzi sopra menzionati, riaffermando che condizione imprescindibile per l’operatività della disciplina dettata dall’art. 1193 c.c. è l’esistenza di una pluralità di ragioni creditorie facenti capo al medesimo creditore nei confronti del medesimo debitore.

Ne consegue che, nell’ipotesi di pagamento dei canoni derivanti da un contratto di locazione, si è in presenza di un’unica obbligazione riconducibile a una sola causa, sebbene la natura continuativa del rapporto locatizio comporti, di regola, adempimenti ripartiti nel tempo (nella specie, rate mensili).

Deve, pertanto, escludersi l’applicabilità della disciplina di cui alla già menzionata disposizione dell’art. 1193, comma 1, c.c. A sostegno di tale conclusione può richiamarsi non soltanto il dato letterale della norma, ma anche la ratio che governa l’istituto della risoluzione contrattuale: diversamente opinando, si finirebbe per consentire al conduttore di eludere gli effetti della mora.

Poiché la Corte d’appello di Bologna si è espressamente conformata a tale indirizzo interpretativo, il motivo di impugnazione deve essere respinto.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente censurava la decisione della Corte di Appello ai sensi dell’art. 360, comma uno, n. 5, c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti ed ai sensi dell’art. 360, comma uno, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli art. 111, comma uno e sei, Cost., 2697 c.c. e art. 115 c.p.c..

La ricorrente lamentava che, pur riconoscendo l’inapplicabilità dell’art. 1193 c.c., la Corte territoriale avrebbe violato il principio di necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, dichiarando “surrettiziamente” accertato il credito fatto valere dal locatore senza valutare adeguatamente le risultanze istruttorie. In particolare, contestava che la motivazione fosse stata incerta e contraddittoria rispetto alla sentenza di primo grado, nonché che fossero stati applicati in modo erroneo i principi relativi all’onere probatorio.

Per il Supremo Collegio, il motivo risultava inammissibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in combinato disposto con l’art. 348-ter c.p.c., giacchè la Corte di merito rigettava l’appello principale ma, al contempo, la parte ricorrente non indicava indicato nel ricorso per cassazione, le circostanze di fatto su cui si fondano le decisioni di primo e secondo grado, dimostrando che tali circostanze siano tra loro difformi.

Sul punto è costante, infatti, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità nel ritenere che “nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse[5].

La Corte di Cassazione, evidenziava che nella redazione del motivo non risultassero comunque pertinenti né la semplice affermazione secondo cui la motivazione della Corte di merito sarebbe “perplessa e confliggente con i contenuti della pronuncia di primo grado sotto il profilo logico-giuridico” e neppure la riproduzione in ricorso di legittimità di stralci della sentenza del Tribunale che si limitava a richiamare uno degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità.

Ad ogni buon conto, la sentenza oggetto di gravame risultava a parere del Collegio giudicante adeguatamente motivata e la motivazione non poteva ritenersi “perplessa” o “imperscrutabile”, come invece sosteneva Alfa S.r.l. con il proprio ricorso.

Per il vero, si è ritenuto che con le censure relative alla motivazione, Alfa S.r.l., celasse la volontà di ottenere una rivalutazione del merito, operazione non consentita in sede di giudizio di legittimità, e peraltro senza determinare con precisione quale sarebbe il fatto decisivo trascurato dalla Corte delle seconde cure, richiamato nella rubrica del motivo in esame.

Sul punto, le Sezioni Unite, si sono chiaramente pronunciate elaborando il seguente principio “l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando”, tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie[6].

Dove per fatto, si intendere non una mera questione o punto, bensì un “vero e proprio fatto in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante[7]; non costituendo, al contrario, un fatto, mere argomentazioni, supposizioni ovvero deduzioni difensive, gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanza, o il vario insieme del materiale di causa, con la conseguenza che sono inammissibili le censure che, in modo irrituale, estendano il quadro normativo a tali profili, come nel caso in esame.

Quanto alle censure proposte ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la Corte di Cassazione rilevava che non sussistesse la pretesa violazione degli artt. 111 Cost., commi 1 e 6, 2697 c.c. e 115 c.p.c. La sentenza impugnata, infatti, come già argomentato risultava adeguatamente motivata e non emergevano violazioni del principio del cd. giusto processo.

La violazione dell’art. 2697 c.c. si verifica esclusivamente quando il giudice trasferisce l’onere probatorio a una parte diversa da quella cui esso spetterebbe secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni. Allo stesso modo, per sostenere una violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre che il giudice abbia fondato la decisione su prove non prodotte dalle parti e disposte autonomamente, al di fuori dei poteri officiosi; non è invece sufficiente che, valutando le prove presentate, il giudice abbia attribuito maggior peso a alcune rispetto ad altre, operazione che rientra nei poteri consentiti dall’art. 116 c.p.c..

A ben vedere, anche le censure così prospettate secondo il Collegio miravano ad ottenere una rivalutazione del merito, operazione non consentita in questo grado di giudizio.

Con il terzo motivo la ricorrente lamentava ai sensi dell’art. 360, comma uno, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione per violazione dell’art. 24, comma due, Cost, dell’art. 111, comma uno e sei, Cost, e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., e dell’art. 112 c.p.c..

La ricorrente lamentava nello specifico che la Corte di merito, con la sentenza impugnata, avrebbe violato i principi di difesa e di necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. In particolare, nella parte in cui ha ritenuto che “non risulta… integrata la fattispecie di inidoneità della cosa locata all’uso convenuto e non sussiste, di conseguenza, alcun diritto della parte conduttrice alla risoluzione del contratto o alla riduzione del canone ai sensi dell’art. 1578 c.c.”.

Di fatto, la Corte si sarebbe pronunciata senza fondare la decisione sulle prove offerte dalle parti né esercitare un prudente apprezzamento probatorio, omettendo inoltre, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), di pronunciarsi sulle domande relative alla riduzione del canone e alla restituzione delle somme corrisposte in eccesso.

Il motivo, nella parte in tratta la natura dei difetti dell’immobile, dopo aver riportato ampi estratti della relazione del consulente tecnico, contesta l’adeguatezza della motivazione con cui la Corte di seconde cure avrebbe disconosciuto i rilievi della C.T.U., qualificando i vizi del capannone come semplici guasti “riconducibili a interventi tecnici mal eseguiti sul coperto (impermeabilizzazione, pannelli, sistema pluviali, impianto fotovoltaico), fenomeno di carattere accidentale determinante una fruibilità parziale dell’immobile, temporaneamente limitata e costituente alterazione transitoria del bene”.

Tale censura, ancora una volta, sollevava questioni esclusivamente fattuali, configurandosi in sostanza come critica motivazionale inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., e mira irregolarmente a una rivalutazione del merito. In definitiva, prescindendo dalle norme richiamate, essa si riduce a proporre un’interpretazione alternativa delle risultanze di causa rispetto a quella adottata dalla Corte di Appello.

Per completezza, la Corte di Cassazione rilevava che, secondo la giurisprudenza della stessa Corte, “in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione[8].

Invero, la Corte d’Appello di Bologna motivava la propria decisione proprio sulla base delle risultanze della Consulenza Tecnica, pur riconoscendo l’obbligo del locatore di effettuare le riparazioni ai sensi dell’art. 1576 c.c., ma rilevando che non sussistesse nel caso di specie l’inidoneità della cosa locata all’uso convenuto e, di conseguenza, nessun preteso diritto della conduttrice alla risoluzione del contratto o alla riduzione del canone ai sensi dell’art. 1578 c.c.

Con la conseguenza che il Collegio delle seconde cure, riteneva sul punto che “risulta così assorbita ogni questione relativa alle domande di riduzione del canone e di restituzione delle somme corrisposte in eccesso”.

Circa le doglianze concernenti la presunta omissione di pronuncia sulle domande di riduzione del canone e di restituzione delle somme corrisposte in eccedenza, esse risultavano infondate per la Cassazione, in quanto, come anzidetto, la Corte territoriale riteneva tali richieste assorbite.

Infatti, “in tema di provvedimenti del giudice, l’assorbimento in senso improprio – configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre – impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza[9], censura che nel caso che occupa la presente causa non è stata avanzata.

Con il quarto motivo la ricorrente denunciava ai sensi dell’art. 360, comma uno, n.5, c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti, nonché ex articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’articolo 111 Cost., commi 1 e 6, articolo 2697 c.c., e articolo 115 c.p.c., nella parte in cui la Corte di Appello di Bologna, senza valutazione alcuna in ordine alle risultanze istruttorie e con motivazione perplessa, ha accolto l’appello incidentale proposto da Beta S.r.l., in secondo grado di giudizio in ordine alla condanna risarcitoria pronunciata dal giudice di primo grado in favore di Alfa S.r.l.

Segnatamente, la ricorrente lamentava l’assoluta carenza di motivazione della sentenza impugnata, il cattivo coordinamento delle risultanze istruttorie di primo grado e la mancata considerazione di tali elementi nella parte della decisione con cui la Corte di merito ha esaminato i danni subiti dalla medesima ricorrente a causa dei difetti del capannone oggetto del giudizio.

Secondo Alfa S.r.l., la Corte avrebbe contraddetto quanto correttamente accertato dal Tribunale e accolto le eccezioni sollevate dall’attuale controricorrente con l’appello incidentale sulla mancanza di prove dei danni patiti dalla conduttrice, fornendo al riguardo una motivazione meramente apparente e incerta.

Anche questo ultimo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile da parte della Corte di Cassazione.

In primo luogo, la Corte rilevava che la sentenza impugnata nella parte in cui è stata oggetto della censura in esame appariva correttamente motivata sicchè nessuna violazione del giusto processo poteva effettivamente ravvisarsi.

In ordine alle censure sulla violazione dell’art. 115 c.p.c. e 2697 c.c., la Corte di Cassazione richiamava le argomentazioni di cui al secondo motivo, e comunque anche con riferimento a questo motivo la ricorrente sollevava, questioni di fatto mirando a una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.

Il ricorso pertanto è stato considerato integralmente inammissibile e meritevole di rigetto.


[1] Ex multis Cass. Civ. n. 12938/93.

[2] Cass. Civ. n. 3077/98.

[3] Ex multis Cass. Civ. n. 18002/20.

[4] Cass. Civ. n. 195/12.

[5] Cass. Civ. n. 26774/16.

[6] Cass. Civ. SS.UU. n. 8053/14

[7] Cass. Civ. SS. UU. n. 5745/15.

[8] Cass. Civ. SS.UU. n. 20867/20.

[9] Cass. Civ. n. 2334/20.

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