Cass. civ., Sez. III, Ord. 01.12.2025, n. 31373 – Pres. Graziosi – Rel. Tatangelo
[1] In caso di morte di un coniuge derivante da fatto illecito altrui, l’allegazione del solo rapporto di coniugio è, di regola, sufficiente per fondare il diritto al risarcimento del danno da perdita del legame affettivo, salvo il diritto del danneggiante di provare che il legame affettivo tra i coniugi fosse di fatto insussistente o di minore intensità rispetto a quello ordinariamente presumibile. Il coniuge separato legalmente o di fatto conserva, in via presuntiva, il diritto al risarcimento, essendo sufficiente che il legame affettivo non sia stato soppresso del tutto.
CASO
L’attore citava in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale onde ottenere il risarcimento dei danni subìti, a seguito del decesso della moglie, la quale si era tolta la vita, gettandosi da una finestra del reparto di Neurologia dell’ospedale presso cui era ricoverata.
Nel corso del giudizio, l’attore decedeva e la causa veniva proseguita dai figli quali eredi.
Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando l’ente convenuto al pagamento di una somma a titolo di risarcimento. La decisione si fondava sulla semplice constatazione del rapporto di coniugio tra la vittima e l’attore.
Proposto gravame da parte dell’Azienda Sanitaria, la Corte d’Appello riformava integralmente la sentenza di prime cure, rigettando la domanda risarcitoria.
La Corte territoriale motivava la propria decisione rilevando che, essendo emersa in corso di causa una separazione di fatto tra i coniugi, intervenuta pochi mesi prima del tragico evento, l’attore avrebbe avuto uno specifico onere di allegare e provare la persistenza di un concreto legame affettivo con la defunta, onere che, secondo il giudice d’appello, non era stato assolto.
Avverso tale pronuncia, gli eredi dell’attore proponevano ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, l’omesso esame di fatti decisivi (la lunga durata del matrimonio e la presenza di tre figli) e la violazione dei principi giurisprudenziali in materia di onere della prova e di rilevanza della separazione nel contesto del danno da perdita del rapporto parentale.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, torna a chiarire che la separazione di fatto tra coniugi non esclude automaticamente il diritto al risarcimento per la morte del coniuge. Secondo gli Ermellini, la separazione di fatto, di per sé, non è idonea a vincere la presunzione di sussistenza del legame affettivo derivante dal rapporto di coniugio e ad escludere il diritto al risarcimento, ma rappresenta unicamente un elemento da considerare, insieme a tutte le altre circostanze del caso concreto (come la durata del matrimonio e la presenza di figli), nella successiva fase di quantificazione del danno (quantum debeatur).
QUESTIONI
L’ordinanza in commento offre l’occasione per ripercorrere sinteticamente i princìpi cardine che governano il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, con particolare riferimento al caso in cui, al momento del fatto illecito, i coniugi risultino separati.
La pronuncia si inserisce in un solco giurisprudenziale consolidato, ribadendo con chiarezza la portata della presunzione legata al vincolo familiare e la corretta ripartizione dell’onere probatorio tra danneggiato e danneggiante.
Il primo e fondamentale principio richiamato dalla Corte attiene alla regola probatoria dell’id quod plerumque accidit.
In materia di danno parentale, la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che l’esistenza di uno stretto vincolo familiare – quale quello tra coniugi, genitori e figli, o fratelli – fonda di per sé una presunzione semplicedi sofferenza, nell’ipotesi di perdita del congiunto.
Come precisato dalla Suprema Corte, citando i propri precedenti (Cass. civ., 3767/2018, 9010/2022, 22397/2022), “l’uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima”.
Tale presunzione ha un’immediata ricaduta sulla ripartizione dell’onere della prova: il congiunto che agisce per il risarcimento è onerato della sola allegazione e prova del rapporto di parentela, non essendo tenuto a fornire ulteriori e specifiche dimostrazioni sull’intensità del legame affettivo o sulla profondità del proprio dolore. Spetterà, di converso, al soggetto convenuto (il danneggiante) fornire la prova contraria, ossia dimostrare che, nel caso specifico, il legame affettivo era di fatto inesistente o talmente affievolito, da non giustificare un risarcimento.
La Corte d’Appello, nel porre a carico dell’attore l’onere di provare la persistenza del vincolo affettivo nonostante la separazione, ha dunque operato un’illegittima inversione probatoria, contravvenendo a un principio ormai pacifico.
Il cuore della decisione risiede nell’analisi degli effetti della separazione (legale o di fatto) sul diritto al risarcimento.
La Corte territoriale aveva ritenuto che la separazione, in quanto indice di una crisi conclamata del rapporto, fosse sufficiente a far venir meno la presunzione di affetto, imponendo così al coniuge superstite una prova “positiva” del legame.
La Cassazione censura radicalmente tale impostazione, distinguendo nettamente tra il piano dell’an debeatur e quello del quantum debeatur.
La separazione, secondo gli Ermellini, non incide di per sé sull’esistenza del diritto al risarcimento. La Corte ribadisce, infatti, il proprio consolidato orientamento secondo cui “il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato al coniuge anche legalmente separato, attesa – oltre alla pregressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspetti spirituali e materiali e alla eventuale sussistenza di figli – la non definitività di tale “status” e la possibile ripresa della comunione familiare“.
Se tale principio vale per la separazione legale, a maggior ragione deve applicarsi alla separazione di mero fatto, situazione per sua natura ancora più fluida e potenzialmente reversibile.
La separazione, dunque, non è un fatto capace di elidere in automatico il diritto, ma una circostanza che il giudice di merito deve ponderare, unitamente a tutti gli altri elementi fattuali, per “plasmare specificamente il quantum risarcitorio“.
L’esclusione totale del risarcimento è configurabile solo nell’ipotesi estrema in cui il danneggiante riesca a dimostrare che la separazione abbia “soppresso ogni vincolo affettivo tra i coniugi“.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha errato proprio perché ha omesso di compiere questa valutazione complessiva, arrestandosi alla mera constatazione della separazione di fatto e ignorando elementi di segno contrario, pacificamente emersi dall’istruttoria e sottolineati dai ricorrenti: un matrimonio durato quarantadue anni, la nascita di tre figli e una separazione recentissima, di soli sei mesi. Tali circostanze, lungi dall’essere irrilevanti, costituivano indici presuntivi di segno opposto, che avrebbero dovuto essere attentamente soppesati per graduare l’entità del pregiudizio, non per negarlo in radice.
La Suprema Corte, inoltre, rileva un ulteriore vizio logico-giuridico nella sentenza impugnata.
Il giudice d’appello ha ritenuto sussistente un “difetto assoluto di allegazione“ da parte dell’attore. Tale affermazione è errata in diritto, poiché, come detto, l’allegazione del rapporto di coniugio era di per sé sufficiente a incardinare la domanda.
La questione della separazione e della sua incidenza sul legame affettivo attiene al momento successivo della prova e della quantificazione, non al requisito preliminare dell’allegazione dei fatti costitutivi del diritto.
Significativamente, la stessa Azienda Sanitaria non aveva chiesto il rigetto integrale della domanda per inesistenza del danno, ma si era limitata a contestare il quantum liquidato in primo grado, ritenendolo eccessivo proprio in considerazione della sopravvenuta separazione.
La Corte d’Appello, rigettando in toto la domanda, è andata dunque persino oltre le stesse richieste della parte appellante, applicando in modo rigido e non aderente ai fatti il principio del “difetto di allegazione“.
In conclusione, la decisione in commento si pone in continuità con una serie di precedenti, citati dall’ordinanza (tra cui Cass. civ., n. 25415/2013, n. 28222/2019, n. 1025/2013), che hanno affermato la risarcibilità del danno da perdita del congiunto anche in caso di separazione, valorizzando il vincolo di solidarietà e di affetto tra coniugi, al di là della mera convivenza.
Pertanto, di fronte ad una domanda di risarcimento del coniuge separato, il giudice non può negare aprioristicamente il danno, ma deve compiere una valutazione globale e concreta, bilanciando la circostanza della separazione con tutti gli altri indici della storia familiare (durata dell’unione, presenza di figli, ragioni e modalità della crisi coniugale), al fine di pervenire ad una liquidazione equitativa che rispecchi l’effettiva entità della lesione subita.
