Cass. civ., sez. III, ord. 8 gennaio 2026, n. 468 – Pres. Frasca – Rel. Grazioli
[1] Responsabilità – Risarcimento del danno – Danni non patrimoniali – Danno catastrofale – Danno terminale – Condizioni di risarcibilità – Lasso di tempo – Lucidità – Vittima
(Cod. civ. artt. 2056; 2059)
[1] “Il danno biologico terminale è configurabile e trasmissibile iure successionis ove la persona sopravvia per almeno ventiquattro ore; il danno morale terminale, alias danno catastrofale, è risarcibile a prescindere dall’apprezzabilità dell’intervallo di tempo tra le lesioni e il decesso e presuppone la prova della coerente e lucida percezione dell’ineluttabilità della propria fine nello spatium temporis alla lesione e la morte.”
CASO
[1] Tizia, Caio e Sempronio ricorrevano ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c. al Tribunale di Terni per ottenere il risarcimento di danno non patrimoniale iure proprio derivante da responsabilità extracontrattuale dell’AUSL per il decesso del figlio/fratello.
Con ordinanza del 21 luglio 2020 il Tribunale riconosceva la responsabilità della convenuta, che condannava a risarcire il danno non patrimoniale alla madre nella misura di euro 200.000, oltre interessi, e a ciascuno dei fratelli del de cuius nella misura di euro 50.000, oltre interessi, con vittoria di spese.
La Corte d’appello di Perugia, adita dai ricorrenti per lamentare il mancato riconoscimento del danno biologico terminale e del danno catastrofale patito dalla vittima, respingeva l’appello.
SOLUZIONI
[1] Per quanto di interesse, con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti censurano la sentenza d’appello sia nella parte in cui aveva negato il diritto al risarcimento, iure hereditatis, del danno biologico terminale sull’assunto della mancanza dell’apprezzabile lasso di tempo (che nel caso di specie non superava le 24 ore); sia nella parte in cui aveva negato il risarcimento del c.d. danno catastrofale pur sussistendo la prova della lucidità del de cuius. Per il giudice d’appello “benché il diario infermieristico comprovi che il paziente sia rimasto vigile sino all’infausto aggravamento, gli attori non avrebbero allegato e provato che egli abbia avuta contezza della perdita di aspettativa di sopravvivenza, invece di essere solo in attesa di ricevere l’opportuna assistenza sanitaria e di riacquistare il precedente stato di salute”.
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il primo motivo ricorso.
QUESTIONI
[1] L’ordinanza in commento offre lo spunto per soffermarsi sulla distinzione tra danno biologico terminale e danno morale catastrofale.
Negli ultimi approdi giurisprudenziali anche a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. civ. n. 15350 del 2015) si è affermato che alla vittima può essere risarcita la perdita di un bene avente natura non patrimoniale nella misura in cui la stessa sia ancora in vita. Nella vicenda acquisitiva del diritto alla reintegrazione della perdita subita la capacità giuridica, infatti, è riconoscibile soltanto in favore di un soggetto esistente e, conseguentemente, i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili iure hereditatis, sono i seguenti:
- Il danno biologico (c.d. danno terminale, dunque la lesione del bene della salute) quale danno-conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino al decesso. L’accertamento di tale danno è questione di fatto, e presuppone che le conseguenze pregiudizievoli si siano effettivamente prodotte, essendo necessario a tal fine, che tra l’evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo, di regola superiore alle 24 ore (la giurisprudenza è vasta: Cass. civ. n. 1877 del 2006; Cass. civ. n. 15491 del 2014, Cass. civ. n. 22228 del 2014, Cass. civ. n. 23183 del 2014; Cass. civ. n. 18056 del 2019; Cass. civ. ord. 23153 del 2019 e Cass. civ. ord. 16272 del 2023).
- Il danno morale soggettivo (c.d. catastrofale o da lucida agonia), consistente nella sofferenza sopportata dalla vittima nel comprendere l’inevitabilità della fine imminente. Anche in questo caso, trattandosi di danno-conseguenza, l’accertamento dell’an presuppone «la prova della cosciente e lucida percezione dell’ineluttabilità della fine» (i precedenti sono numerosi: Cass. civ. n. 6754 del 2011; Cass. civ. n. 7126 del 2013, Cass. civ. n. 13537 del 2014).
In sostanza, ai fini del riconoscimento del danno biologico terminale, elemento rilevante è il trascorrere del tempo tra la lesione e il decesso mentre non ha importanza la presenza della lucidità della vittima, presupposto, al contrario, essenziale per il riconoscimento del danno morale terminale (o da lucida agonia o catastrofale). Ciò che rileva ai fini del riconoscimento del danno morale catastrofale è l’intensità della sofferenza morale, a prescindere dall’apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso ed, invece, nel danno biologico terminale unicamente il lasso di tempo intercorso.
Nel caso di specie, atteso che l’intervallo di tempo tra il fatto illecito e l’exitus era stato di alcune ore, la Cassazione ha condiviso le statuizioni del giudice d’appello sull’irrisarcibilità del danno biologico terminale.
La Corte di Cassazione ha invece accolto le doglianze attoree con riferimento al danno catastrofale. La Corte perugina aveva rigettato le istanze risarcitorie sull’assunto che la mera circostanza che in base alla cartella clinica risultasse che il de cuius fosse rimasto vigile fino a quello che si indica come aggravamento sarebbe necessariamente sintomatica del fatto che egli non abbia avuto contezza dell’approssimarsi dell’esito fatale.
Ebbene, secondo la Cassazione, una simile consequenzialità sul piano logico non appare in alcun modo configurabile. L’essere vigile risulta essere solo una condizione che permette al soggetto di percepire ciò che accade alla sua persona, ma nulla rivela sul possibile significato che il soggetto attribuisce a ciò che percepisce circa il suo destino. Ed invece la corte di merito ha illogicamente considerato la condizione dell’essere vigile come di per sé implicante per il de cuius l’esclusione di un possibile esito nefasto sulla sua vita.
