L’art. 58, comma 3, TUB stabilisce che «I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti».
Una parte della giurisprudenza ritiene che le garanzie trasferite ex lege in caso di cessione del credito siano esclusivamente quelle tipiche e accessorie previste dal codice civile (quali la fideiussione e l’ipoteca), restando escluse le garanzie atipiche, tra cui il contratto autonomo di garanzia e la lettera di patronage. In tale prospettiva, l’autonomia strutturale del patronage rispetto al rapporto garantito impedirebbe il suo trasferimento automatico ex art. 1263 c.c., analogamente a quanto avviene per il contratto autonomo di garanzia e per l’affine Garantievertrag: il passaggio della garanzia potrebbe avvenire solo sulla base di una manifestazione di consenso del patronant (o del garante autonomo), ovvero in forza di una previsione espressa contenuta ab origine nella garanzia stessa (Trib. Brescia 3.5.2010).
La garanzia “a prima richiesta e senza eccezioni” è qualificata come contratto autonomo di garanzia; ne consegue, secondo tale orientamento, che il suo trasferimento richiede il consenso del garante, poiché, analogamente a tutti i contratti autonomi di garanzia, essa non si trasferirebbe automaticamente insieme al credito garantito.
Su questa base, si sostiene che l’espressione «privilegi e garanzie di qualsiasi tipo», contenuta nell’art. 58, comma 3, TUB, debba essere interpretata restrittivamente, riferendosi esclusivamente alle garanzie tipiche contemplate dall’ordinamento. Il trasferimento automatico di tali garanzie è già previsto dall’art. 1263 c.c.; pertanto, l’art. 58 TUB, quale norma speciale, non potrebbe essere interpretato in senso estensivo né analogico, così da ricomprendere anche le garanzie atipiche, autonome o improprie, non espressamente considerate dal legislatore (Trib. Valle della Lucania 2.3.2022; Trib. Pesaro 1.2.2021, che richiama Trib. Bergamo 2.12.2013; Trib. Valle della Lucania 6.12.2021).
In senso diverso, altra parte della giurisprudenza valorizza l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cass., Sez. Un., n. 3947/2010; conforme Cass. n. 371/2018), secondo cui l’accessorietà dell’obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto principale, pur attenuata, non viene meno del tutto, risolvendosi in un rapporto di collegamento e coordinamento tra obbligazioni. Ciò risulterebbe confermato sia dal sistema delle rivalse, sia dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni attinenti al rapporto sottostante.
Tale impostazione, unitamente al dato letterale dell’art. 58, comma 3, TUB, induce a ritenere che anche il contratto autonomo di garanzia rientri nel perimetro delle «garanzie di qualsiasi tipo» trasferite nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione (Trib. Padova 23.7.2025 n. 881; Trib. Benevento, n. 884/2025; Trib. Bologna, n. 1715/2025; Trib. Pisa, n. 436/2025; App. Campobasso, n. 100/2025; App. Bologna, n. 534/2025; App. Firenze, n. 440/2025; Trib. Ancona, n. 388/2025; Trib. Siracusa, n. 131/2025; Trib. Teramo, n. 1397/2024; Trib. Spoleto 11.7.2023 n. 532). A sostegno di tale ricostruzione viene richiamata una risalente pronuncia della Cassazione, secondo cui l’art. 1263 c.c. trova applicazione anche al contratto autonomo di garanzia, con conseguente trasferimento automatico della garanzia unitamente al credito ceduto (Cass. n. 10555/2002).
Questo indirizzo è stato recentemente ribadito da Cass. n. 16963/2024, che ha affermato l’irrilevanza della qualificazione della garanzia come autonoma, poiché, ai sensi dell’art. 58 TUB e dell’art. 1263 c.c., i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo conservano validità e grado in favore del cessionario senza necessità di consenso o formalità. Il trasferimento automatico della garanzia autonoma non sarebbe impedito dall’eventuale aggravio della posizione del garante, trattandosi di un mero fatto, come tale privo di incidenza sulla fattispecie normativa applicabile. La decisione richiama espressamente Cass. n. 10555/2002, costantemente ribadita da Cass. n. 3319/2020, nonché Cass. n. 25491/2019, secondo cui la nozione di “altri accessori” ex art. 1263 c.c. ricomprende tutte le utilità derivanti dall’esercizio del diritto ceduto, con conseguente trasferimento automatico della garanzia, anche se autonoma, per effetto della sola cessione del credito.
