Tribunale Avellino, Sez. I, Sent., 02/12/2025, n. 1893, giudice monocratico dott.ssa Maria Iandiorio
Massima: “La parte che contesta l’autenticità di un testamento olografo deve proporre un’azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, su cui grava l’onere della prova. Questo non è soddisfatto dal mero disconoscimento dell’atto.”[1]
CASO
Nel 2024, AA e BB convenivano in giudizio CC, quale erede universale di DD, nonché EE e FF, deducendo di essere eredi legittimi, unitamente ai germani EE e FF, del de cuius GG, deceduto nel 2019. Al momento dell’apertura della successione di GG era in vita la seconda moglie DD, successivamente deceduta nel 2022.
Nel corso del 2022 veniva presentato per la pubblicazione un testamento olografo, asseritamente redatto da GG nell’anno 1983, contenente un legato avente ad oggetto un bene immobile in favore della moglie DD. Quest’ultima, con successivo testamento pubblico, aveva istituito quale propria erede universale CC.
Gli attori deducevano che il testamento olografo del 1983 fosse apocrifo, sulla base di una perizia grafologica redatta dalla dott.ssa XX, dalla quale emergeva che l’atto non sarebbe stato riconducibile alla mano del de cuius, ma presumibilmente a quella di uno dei germani; per tale ragione veniva presentata denuncia-querela per il reato di cui all’art. 491 c.p. Essi allegavano, inoltre, che il legato testamentario aveva determinato una lesione della quota di legittima loro spettante quali eredi necessari. Il previo tentativo di conciliazione si concludeva con esito negativo.
Sulla base di tali premesse, AA e BB domandavano: in via principale, l’accertamento dell’apocrifia del testamento olografo e la conseguente dichiarazione di nullità e inefficacia dello stesso; in via subordinata, la declaratoria di nullità del testamento e il ripristino della situazione successoria originaria, con devoluzione dei beni ai successibili ex lege; in via ulteriormente subordinata, la riduzione delle disposizioni testamentarie e la reintegrazione delle quote di legittima.
Si costituivano in giudizio CC, EE e FF, contestando integralmente le domande attoree, ritenute infondate e pretestuose. I convenuti deducevano la legittimità del rinvenimento e della pubblicazione del testamento olografo, contestavano l’attendibilità della perizia grafologica posta a fondamento della domanda e sostenevano l’inammissibilità e la genericità della domanda di riduzione, in quanto formulata senza adeguata considerazione dei pesi ereditari, della riunione fittizia e sulla base di una stima dei cespiti viziata da ipervalutazioni ed errori di misura. Evidenziavano, inoltre, che l’azione di riduzione ex art. 555 c.c. non sarebbe comunque necessaria qualora il relictum fosse sufficiente a coprire la quota di riserva.
In via subordinata e gradata, CC chiedeva, nell’ipotesi di accertata lesione di legittima, l’assegnazione definitiva dell’immobile oggetto di legato, dichiarandosi disponibile al versamento in denaro della somma necessaria alla reintegrazione delle quote di riserva, ai sensi dell’art. 560, comma 2, c.c. I convenuti concludevano per il rigetto di tutte le domande attoree.
SOLUZIONE
La domanda di nullità proposta dagli attori, fondata sull’asserita apocrifia del testamento olografo, è stata ritenuta infondata e, quindi, rigettata.
In via preliminare è stato richiamato il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui la contestazione dell’autenticità di un testamento olografo non può limitarsi ad un mero disconoscimento dell’atto, ma deve essere proposta mediante una vera e propria azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con onere probatorio integralmente gravante sulla parte attrice (così Cass., SS.UU., n. 12307/2015). La domanda di nullità del testamento per difetto di autografia si qualifica, infatti, come azione di accertamento negativo della provenienza della scheda testamentaria, con applicazione dei principi generali in tema di riparto dell’onere della prova.
Nel caso di specie, la domanda principale proposta dagli attori è stata ritenuta correttamente qualificabile come accertamento negativo della provenienza della scrittura; essa, tuttavia, non ha trovato riscontro nel merito.
Ai sensi dell’art. 602 c.c., il testamento olografo richiede, quali requisiti essenziali di validità, la scrittura, la data e la sottoscrizione interamente autografe del testatore. Tali requisiti garantiscono la personalità delle disposizioni, l’autenticità del documento e la riferibilità delle dichiarazioni di volontà alla libera determinazione del de cuius.
Dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, condotta nel contraddittorio delle parti e priva di vizi logici o metodologici, è emerso che le disposizioni testamentarie, il luogo, la data e la sottoscrizione, redatti a penna, sono riconducibili alla mano del de cuius A.M., con grado di probabilità prossimo alla certezza. Le contestazioni formulate dagli attori si limitano a osservazioni generiche e non forniscono elementi tecnici alternativi idonei a scalfire la coerenza e la solidità scientifica del perito.
Risulta irrilevante, ai fini della validità del testamento, la presenza di una postilla redatta a matita, non riconducibile al de cuius, atteso che tutti gli elementi essenziali del testamento sono autografi e non è emersa alcuna interferenza idonea a condizionare la libera formazione della volontà testamentaria. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che la presenza nello stesso documento di scritture provenienti da mano diversa, apposte successivamente alla sottoscrizione e collocate in parte distinta della scheda, non determina l’invalidità del testamento, se il resto del documento soddisfa i requisiti di legge. Ne consegue che la postilla a matita non incide sulla validità del testamento, integrando così tutti i requisiti essenziali previsti dall’art. 602 c.c..
Accertata la validità del testamento, è stata essere esaminata la domanda subordinata di riduzione proposta dagli attori, anch’essa risultata infondata.
Le risultanze della CTU estimativa, condotta in corso di causa, hanno costituito la base per la decisione. Secondo la giurisprudenza consolidata, l’accertamento della lesione di legittima richiede la determinazione del valore complessivo della massa ereditaria, mediante la formazione del relictum, la detrazione dei debiti, la riunione fittizia con il donatum, la determinazione della quota disponibile e della quota indisponibile, e l’imputazione delle liberalità ai legittimari. Applicando tali criteri al caso concreto risulta che la quota di legittima spettante agli attori è integralmente soddisfatta dal valore della massa ereditaria, anche prescindendo dal bene oggetto del legato testamentario. Si è pertanto esclusa qualsivoglia lesione della quota di riserva in danno degli attori, con conseguente rigetto della domanda di riduzione.
QUESTIONI
La pronuncia in esame offre lo spunto per sviluppare alcune riflessioni sistematiche sulla controversa questione delle forme di impugnazione del testamento olografo asseritamente apocrifo, da tempo al centro del dibattito dottrinale e giurisprudenziale tradizionalmente polarizzato tra la tesi che reputa sufficiente il mero disconoscimento ex art. 214 c.p.c. e quella che, invece, postula la necessità della querela di falso ex art. 221 c.p.c..
Tale contrasto ha conosciuto un momento di apparente stabilizzazione con l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione[2] (orientamento recepito nella decisione in esame), che ha superato la soluzione tradizionale fondata sulla querela di falso[3] e ha privilegiato il modello dell’accertamento negativo dell’autenticità come “terza via”.
Il mutamento di indirizzo, tuttavia, non sembra aver condotto ad un definitivo consolidamento del quadro interpretativo, continuando ad emergere incertezze applicative e nodi sistematici irrisolti attorno alla vexata quaestio che si intende qui sinteticamente ricostruire.
In via preliminare si deve osservare che l’ordinamento positivo non ha mai previsto una disciplina espressa delle modalità di contestazione dell’autenticità del testamento olografo: né il codice civile del 1865 né quello vigente offrono soluzioni normative dirette, sicché l’individuazione dello strumento processuale adeguato è rimasta affidata all’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Da ciò è discesa (e discende), per l’interprete, la necessità di una ricostruzione sistematica che integri le regole sulla prova documentale, le categorie del processo civile e la dimensione sostanziale del fenomeno successorio in un’unica prospettiva.
Il testamento olografo, in quanto scrittura privata, rientra nel più ampio sistema delle prove documentali; tale sistema è comune a tutte le forme testamentarie, che si sostanziano sempre nella redazione di un documento scritto. Si tratta, nello specifico, di una prova precostituita, ossia formata indipendentemente dall’uso processuale, e di una prova storica, in quanto rappresentativa di fatti o dichiarazioni rilevanti. Si può quindi affermare che le norme vigenti in materia di scrittura privata sono, in linea di principio, applicabili anche al testamento olografo, nei limiti in cui risultino compatibili con la sua natura di atto mortis causa[4].
Sul piano processuale, il codice di rito prevede strumenti tipici di contestazione della prova documentale: il sistema si struttura secondo uno schema binario che impone un’alternativa netta tra disconoscimento (art. 214 c.p.c.) e querela di falso (art. 221 c.p.c.), senza possibilità di soluzioni intermedie o costrutti ibridi.
È all’interno di questa struttura che si è formata la tradizionale frattura interpretativa, sopra richiamata, che ha attraversato dottrina e giurisprudenza.
Da un lato si è sostenuto che il testamento olografo, in quanto riconducibile alla categoria delle scritture private, debba essere assoggettato alla disciplina ordinaria di cui all’art. 214 c.p.c.: ne conseguirebbe che la contestazione della sua autenticità possa avvenire mediante semplice disconoscimento (con successiva attivazione del procedimento di verificazione da parte di chi intenda avvalersi del documento), mentre la querela di falso assumerebbe rilevanza solo in una fase successiva, ossia quando la scrittura abbia già acquisito piena efficacia probatoria per effetto del riconoscimento (espresso o tacito) o dell’esito positivo della verificazione[5]. Tale ricostruzione si fonda, in primis, sul carattere eccezionale e formalmente rigoroso della querela di falso, procedimento ammesso solo in presenza di presupposti tassativi e sottoposto ad una disciplina particolarmente stringente; in secondo luogo, sui criteri ordinari di riparto dell’onere della prova, in base ai quali chi intende far valere un diritto fondato su un documento disconosciuto deve dimostrarne l’autenticità, attivando la verificazione per poter beneficiare degli effetti probatori dell’atto[6].
Su un piano opposto si colloca l’orientamento che, invece, ritiene necessario il ricorso diretto alla querela di falso[7]. Secondo questa impostazione il meccanismo disconoscimento-verificazione sarebbe strutturalmente modellato sulle scritture provenienti dalle parti del processo, presupponendo quindi che il documento sia attribuito al soggetto contro cui è prodotto, il quale neghi la propria firma o grafia; non sarebbe invece configurabile contro scritture provenienti da soggetti terzi, che in linea generale non sono dotate di autonoma efficacia probatoria. Lo stesso dato testuale delle norme processuali mostra che il modello della verificazione presuppone una contestazione della grafia o della firma “della parte che l’ha negata”, configurazione difficilmente compatibile con l’ipotesi del testamento olografo. Neppure può invocarsi, in questo contesto, la disciplina speciale che consente agli eredi di dichiarare di non conoscere la scrittura del de cuius: quando il testamento è prodotto in giudizio, chi lo contesta non può qualificarsi automaticamente come erede, poiché proprio l’esistenza e la validità della scheda testamentaria costituiscono l’oggetto del conflitto. La qualità di erede, in capo ai parenti che impugnano il testamento, non è un dato presupposto, ma il risultato dell’accertamento della sua falsità o invalidità; da qui l’incompatibilità con il testamento olografo, che proviene da un terzo (il de cuius) e non da una delle parti in causa.
Quest’ultima linea interpretativa ha peraltro trovato per lungo tempo un autorevole avallo nella giurisprudenza di legittimità[8], che ha qualificato il testamento come una forma di prova legale particolarmente qualificata, la cui efficacia potrebbe essere rimossa soltanto attraverso la querela di falso. In tale prospettiva si inseriscono anche indici di sistema di natura penalistica: la falsificazione del testamento olografo, diversamente da quella della scrittura privata comune, è penalmente rilevante d’ufficio ed è oggetto di una disciplina sanzionatoria specifica, a conferma della speciale protezione che l’ordinamento riserva a questo tipo di documento[9].
Come è stato però osservato[10], ridurre la questione ad un mero problema di tecnica probatoria risulta insufficiente. Il testamento, infatti, non è un semplice strumento di prova, ma un atto giuridico che disciplina in maniera unitaria l’attribuzione di situazioni soggettive, incide neo direttamente sulla sfera patrimoniale dei destinatari. A conferma di ciò si pongono una serie di dati normativi che valorizzano l’efficacia immediata del testamento olografo, indipendentemente da qualsiasi previo accertamento giudiziale della sua autenticità. L’art. 620, comma 6, c.c. dispone infatti che il testamento olografo, una volta pubblicato, è suscettibile di esecuzione: ciò presuppone che l’efficacia devolutiva delle disposizioni testamentarie non sia condizionata ad un preventivo giudizio sulla genuinità della scrittura, ma operi automaticamente sul piano giuridico. Nella stessa direzione si collocano gli artt. 2648 e 2660 c.c., che ammettono la trascrizione dell’accettazione di eredità, del legato e degli acquisti mortis causa derivanti da testamento senza richiedere alcuna previa verificazione dell’autografia. Il sistema pubblicitario, dunque, riconosce al testamento una capacità immediata di produrre effetti giuridici opponibili ai terzi, prescindendo da qualunque accertamento tecnico della sua autenticità.
La contestazione dell’autenticità del testamento non riguarda, pertanto, la sola valenza probatoria del documento, ma investe l’esistenza stessa del titolo giuridico, trasformando la questione in un problema complesso di riparto dell’onere della prova e di legittimazione sostanziale che travalica il perimetro del disconoscimento tecnico[11].
In questa prospettiva, nel 2015, le Sezioni Unite della Cassazione[12] hanno chiarito che la riconduzione della contestazione alla sequenza disconoscimento–verificazione risulta strutturalmente fragile: la sola qualità di successibile ex lege non è sufficiente a fondare l’accesso al meccanismo agevolato previsto dall’art. 214, comma 2, c.p.c., norma che presuppone una posizione già consolidata di erede e che, in quanto eccezionale, non ammette estensioni interpretative.
Detta qualità di erede non può essere presunta, ma deriva dall’esito favorevole dell’azione di impugnazione del testamento, secondo una logica assimilabile a quella consolidata nell’azione di riduzione, in cui solo la pronuncia positiva attribuisce al legittimario il titolo giuridico di erede. Riconoscere rilevanza alla mera vocazione legittima significherebbe anticipare sul piano processuale un effetto che l’ordinamento collega esclusivamente alla decisione giudiziale, alterando l’assetto delle posizioni soggettive in presenza di una successione formalmente regolata da testamento. Pertanto, il disconoscimento presuppone una qualità soggettiva certa e non può operare quando la controversia riguarda proprio l’esistenza di tale qualità.
A ciò si aggiunge un profilo di incompatibilità strutturale: il testamento olografo è inserito in un regime normativo differenziato rispetto alle ordinarie scritture private, che – come si è detto – delinea uno statuto autonomo. Di conseguenza la contestazione dell’autenticità del testamento olografo non può ridursi a un mero disconoscimento tecnico, ma assume la forma di una vera e propria impugnazione del negozio, finalizzata a rimuovere gli effetti giuridici prodotti dall’atto. Non è, del resto, casuale che tale contestazione determini l’instaurazione di un giudizio di impugnazione devoluto alla cognizione collegiale del tribunale, configurazione che conferma la distanza strutturale rispetto al modello del disconoscimento puro.
A parere della Suprema Corte, la contestazione andrebbe proposta attraverso una vera e propria domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con l’onere probatorio integralmente gravante sulla parte attrice[13]. Non appare infatti persuasiva l’impostazione che qualifica l’esistenza del testamento come fatto impeditivo o modificativo del diritto del chiamato ab intestato, con la conseguenza di addossare a chi lo invoca l’onere di provarne l’esistenza. Una diversa ricostruzione rovescerebbe la logica del sistema successorio delineato dal codice civile, atteso che la stessa formulazione dell’art. 457 c.c. mostra come la successione legittima operi solo in via residuale, ossia esclusivamente nell’ipotesi in cui manchi, in tutto o in parte, una valida disposizione testamentaria. Ne deriva che la presenza di una scheda testamentaria integra di per sé il fatto costitutivo della successione testamentaria, la quale si impone come modello ordinario e primario di devoluzione dell’eredità, escludendo automaticamente quella legale. In altri termini, quando il soggetto che si qualifica come erede testamentario produce il testamento, egli fornisce già la prova del titolo della delazione in suo favore; spetta, allora, a chi rivendica la qualità di successibile ex lege attivarsi per rimuovere tale titolo, mediante un’azione volta a far accertare l’inesistenza o l’invalidità del testamento e, conseguentemente, l’operatività della successione legittima[14].
Nemmeno tale ultima soluzione prospettata dalla Suprema Corte è però andata esente da critiche, dubitandosi che l’accertamento negativo presenti reali vantaggi operativi quale strumento funzionalmente superiore rispetto alla querela di falso, oltre a non esserne del tutto chiari i presupposti applicativi[15].
La soluzione prescelta suscita, in particolare, le seguenti perplessità.
La Corte parte dall’assunto che la contestazione del testamento olografo richieda una soluzione unitaria, capace di integrare le prospettive processuali e sostanziali e di superare le divergenze dottrinali e giurisprudenziali. Da un lato, la tesi del disconoscimento e della verificazione enfatizza l’aspetto tecnico-processuale; dall’altro, la soluzione che privilegia la querela di falso richiama la centralità sostanziale del testamento come negozio giuridico, fonte primaria della devoluzione ereditaria. I due profili – processuale e sostanziale – devono quindi essere letti in correlazione, poiché il modo in cui il testamento incide sulla successione influenza inevitabilmente la modulazione dell’onere della prova.
La sentenza delle Sezioni Unite del 2015 presenta, in questo senso, un punto critico: pur prediligendo l’accertamento negativo, lo fa principalmente attraverso argomentazioni di natura processuale, sottolineando l’eccessivo gravame che la sequenza disconoscimento-verificazione imporrebbe all’erede testamentario.
L’argomento secondo cui la querela di falso sarebbe più macchinosa rispetto all’accertamento negativo non regge a un esame sistematico. In primo luogo si osserva che il principio della ragionevole durata del processo, pur rivestendo rilievo costituzionale, non può assurgere a criterio interpretativo autonomo, idoneo a rimodellare l’assetto degli strumenti processuali previsto dal legislatore, che resta il parametro primario di riferimento. In secondo luogo, la durata e la complessità dei procedimenti sono governate da prescrizioni rigorose che disciplinano la proposizione della querela. La querela di falso, infatti, pur configurandosi come procedimento incidentale e formalmente strutturato, è caratterizzata da meccanismi di concentrazione processuale che ne impediscono l’uso dilatorio, come l’obbligo di indicare immediatamente i mezzi di prova, a pena di nullità, che assicura una trattazione ordinata e circoscritta dell’istruttoria, in funzione di un accertamento rapido e mirato.
Si osservi, poi, che anche l’azione di accertamento negativo non è affatto priva di complessità, potendo articolarsi in fasi istruttorie preliminari e subire ampliamenti in presenza di questioni accessorie o incidentali; inoltre, in entrambe le ipotesi, la controversia è devoluta alla cognizione collegiale del tribunale, elemento che incide inevitabilmente sui tempi del processo.
Ad ulteriore conferma della sostanziale equivalenza applicativa dei due rimedi, si osserva inoltre che, sotto il profilo sostanziale, entrambe le soluzioni convergono su punti chiave: il testamento olografo è assimilato a una scrittura privata e riconosciuto come portatore di una forza dimostrativa peculiare, e l’onere della prova del falso grava su chi lo impugna. La distinzione tra le due vie – querela di falso e accertamento negativo – riguarda, dunque, prevalentemente la forma procedurale, non la sostanza del riparto probatorio.
Da ultimo si può ricordare che il giudizio di querela di falso realizza inoltre un coordinamento imprescindibile con la dimensione pubblicistica della repressione penale, grazie alla partecipazione del Pubblico Ministero e alle garanzie procedurali proprie del procedimento. La decisione che ne scaturisce non si limita a dirimere un conflitto tra le parti, ma è idonea a rimuovere dal circuito giuridico, con efficacia generale, un testamento non autentico, neutralizzandone in modo definitivo la capacità di produrre effetti giuridici e probatori.
Tale esigenza di efficacia generalizzata riflette la natura stessa del testamento, che non va considerato un semplice mezzo di prova, bensì una fonte immediata di situazioni giuridiche soggettive. Al contrario, l’accertamento negativo presenta caratteristiche strutturali più incerte: non garantisce un collegamento organico con le finalità punitive né assicura effetti estesi oltre i confini della controversia tra le parti[16].
[1] Massima tratta da One legale.
[2] Cass., SS. UU., sent. n. 12307/2015.
[3] Cass., SS. UU., sent. n. 15169/2010.
[4] MARMOCCHI, Forma dei testamenti, in Trattato breve delle successioni e donazioni, diretto da Rescigno, Milano, 2010.
[5] Cass., SS. UU., sent. n. 15169/2010.
[6] MARMOCCHI, Forma dei testamenti, op. cit..
[7] Per tutti SATTA, in Commentario al Codice di procedura civile, Milano, 1960.
[8] Ex multis Cass. civ., sent. n. 8272/2012.
[9] SATTA in Commentario al Codice di procedura civile, op. cit..
[10] CERULO, L’impugnazione del testamento olografo e il deus ex machina dell’accertamento negativo: una terza via lastricata di incognite, in Rivista di Diritto Civile, n. 2, 2017.
[11] SESTA, Questioni sulla prova della falsità del testamento olografo, in Contratto e Impresa, n. 1, 2014.
[12] Ci si riferisce sempre a Cass., SS. UU., sent. 12307/2015.
[13] RUSSO, Impugnazione del testamento olografo – Sull’azione di accertamento negativo dell’autenticità del testamento olografo, in Giurisprudenza Italiana, n. 11, 2015.
[14] SESTA, Questioni sulla prova della falsità del testamento olografo, op. cit..
[15] RUSSO, Impugnazione del testamento olografo – Sull’azione di accertamento negativo dell’autenticità del testamento olografo, op. cit..
[16] CERULO, L’impugnazione del testamento olografo e il deus ex machina dell’accertamento negativo: una terza via lastricata di incognite, op. cit..
