L’art. art. 7, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha introdotto nel codice del consumo le «microimprese», estendendo a loro la disciplina delle prassi commerciali scorrette, ora applicabili anche ai rapporti tra operatori professionali e «microimprese».
La definizione di microimpresa si trova all’art. 18, lett. d-bis) del codice del consumo, dove per “microimprese” si intendono le “entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003”.
All’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) dopo le parole: “relativa a un prodotto” sono aggiunte, infine, le seguenti: “nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145.”
In occasione del recepimento della direttiva 2005/29/CE sulle prassi commerciali sleali tra imprese e consumatori (fenomeno che ricomprende anche la pubblicità ingannevole a danno di consumatori), le tutele, dal lato soggettivo, per così dire, si sono sdoppiate: il decreto legislativo n. 145 del 2007, dando attuazione alla direttiva 2006/114/CE e all’art. 14 della direttiva 2005/29/CE, reca ora la disciplina generale della pubblicità commerciale applicabile solo ai rapporti tra operatori professionali e il decreto legislativo n. 146 del 2007, dando attuazione alla Direttiva n. 2005/29/CE, ha introdotto nell’ordinamento italiano (artt. da 18 a 27-quater del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 2006, codice del consumo) la disciplina delle pratiche commerciali scorrette applicabile solo ai rapporti tra imprese e consumatori (la disciplina delle prassi commerciali sleali comprende la pubblicità ingannevole e comparativa scorretta a danno dei consumatori).
Quindi l’equiparazione delle microimprese ai consumatori avviene solamente per la tutela da prassi commerciali aggressive e rappresenta un’unicità italiana.
Le prassi commerciali scorrette sono vietate. La contrarietà alla diligenza professionale e la capacità di falsare le scelte economiche del consumatore medio (microimpresa media) sono i due parametri utili per individuare un comportamento commerciale scorretto.
La diligenza professionale rappresenta il parametro principale per valutare la correttezza di un comportamento commerciale. La diligenza professionale è un concetto, dinamico, che raffronta, di volta in volta, in ciascun caso concreto, l’attività del professionista con l’integrità delle scelte d’acquisto del consumatore e della microimpresa. E’ il parametro che ci dice quale sia il livello atteso di conoscenza (dei prodotti, del mercato), di competenza (conoscenza e rispetto delle leggi applicabili), di organizzazione (efficace allocazione delle risorse a presidio delle varie fasi della produzione, distribuzione/vendita e post/vendita) dell’impresa nella sua attività di promozione, vendita o fornitura di prodotti o servizi nei diversi mercati: la diligenza professionale varierà in base alla complessità dei prodotti e dei servizi offerti, in relazione al mercato considerato.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) è l’Autorità a cui l’art. 27 del codice del consumo ha affidato, in via esclusiva, il controllo sulle pratiche commerciali scorrette.
Aver affidato il controllo delle prassi commerciali scorrette a forme di public enforcement, ha impresso una forza propulsiva significativa al consumerismo in Italia e al diritto privato del mercato: esemplari, a riguardo, paiono le norme a tutela del consumatore adottate a seguito di valutazioni di scorrettezza da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e Mercato, quali, ad esempio, a) l’introduzione di un termine perentorio per la chiusura di un contratto di conto corrente; b) il divieto della prassi bancaria di subordinare la concessione di un mutuo all’acquisto di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca o all’apertura del conto corrente; c) il divieto della no show rule.
Tra le microimprese, i professionisti che le assistono e le associazioni che le rappresentano pare non esserci piena consapevolezza della portata dello strumento normativo loro esteso, che permette di fare proprie le tutele dei consumatori e su cui, si è andata formando una cospicua giurisprudenza che apre la porta a forme di tutela degli interessi collettivi, con importante ricadute per i mercati.
