Cass. Sez. III 28 febbraio 2025, N. 5367, ord. Scarano – Presidente Gorgoni – Relatore
Agricoltura e foreste – Produzioni biologiche certificate – Prodotto fitosanitario non conforme ai disciplinari del biologico – Danno da perdita di commerciabilità del prodotto – Perdita di contratti e pregiudizio reputazionale – Titolarità sostanziale del diritto – Mera difesa e regime delle contestazioni – Onere della prova – Prova della titolarità del fondo agricolo – Rilevanza ai fini dell’an debeatur – Esclusione
(artt. 112; 167, comma 2; 132, comma 2, n. 4; 345; 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.)
Massima: “La distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità sostanziale del diritto implica che, ove il danno dedotto non concerna la lesione di un bene o di un diritto reale, ma un pregiudizio economico derivante dalla perdita di commerciabilità di un prodotto agricolo, la prova del titolo di disponibilità del fondo non rientra nel perimetro necessario del thema probandum. La relativa contestazione integra una mera difesa, rilevabile anche in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c.
In materia di risarcimento del danno derivante dalla non commerciabilità di prodotti agricoli biologici, qualora la domanda sia fondata su un pregiudizio economico e reputazionale conseguente alla perdita del requisito “biologico”, la titolarità del diritto risarcitorio non presuppone la prova della proprietà o del titolo di godimento dei terreni coltivati, trattandosi di elemento non costitutivo della pretesa. La contestazione della titolarità del diritto azionato attiene al merito della controversia e può essere proposta dal convenuto mediante mera difesa, non soggetta alle preclusioni di cui all’art. 167, comma 2, c.p.c.”
CASO
La controversia prende le mosse da un rapporto di fornitura di un prodotto fitosanitario destinato a essere impiegato in un ciclo produttivo dichiaratamente biologico. L’attrice, un’impresa operante nel settore delle produzioni agricole (cerealicoltura, orticoltura, olivicoltura e vitivinicoltura), acquistava da una società un prodotto fitosanitario, che – secondo quanto allegato in citazione – veniva presentato come “ammesso in agricoltura biologica” e, dunque, idoneo all’impiego in coltivazioni soggette a regimi di certificazione e controllo.
Il prodotto veniva impiegato dall’attrice, nell’annata agraria 2007–2008, in coltivazioni biologiche intensive e stagionalmente ruotate, nonché in coltivazioni vitivinicole (uva da vino e da tavola). A seguito di verifiche tecniche e controlli, l’azienda deduceva che il fitosanitario fosse, in realtà, inadatto al biologico, in ragione della presenza di un principio attivo non consentito per tale tipologia di coltivazioni. La circostanza sarebbe emersa, da un lato, in sede di accertamento tecnico preventivo ante causam; dall’altro, da analisi eseguite sia da soggetti privati interessati all’acquisto di uva biologica sia dall’organismo di controllo delle coltivazioni biologiche (“Suolo e Salute”), con ricadute dirette sulla commercializzazione del prodotto.
Su tali presupposti, l’attrice proponeva un’azione giudiziaria articolata, chiedendo l’accertamento dell’illecito della fornitrice e la conseguente condanna al risarcimento di un danno di dimensioni particolarmente rilevanti. Il petitum risarcitorio veniva costruito, secondo l’impostazione dell’attrice, principalmente attorno a tre postulati: (i) danno patrimoniale da non commerciabilità del prodotto come biologico; (ii) perdita di contratti o di opportunità commerciali già in corso o programmati (con specifico riferimento ai mercati del biologico); (iii) danno all’immagine dell’azienda sul mercato nazionale e internazionale. Oltre al risarcimento, l’attrice chiedeva, altresì, la restituzione del prezzo pagato per la fornitura, il rimborso dei costi sostenuti per analisi di laboratorio e per l’ATP ante causam, oltre alle spese di lite.
Nel giudizio di primo grado, la società convenuta contestava l’inutilizzabilità del prodotto nel biologico e sollevava eccezioni processuali (tra cui l’incompetenza territoriale). Inoltre, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa soggetti terzi a vario titolo coinvolti nella filiera del prodotto: (i) la società incaricata della preparazione del fungicida; (ii) l’impresa assicuratrice con cui la convenuta affermava di avere stipulato la polizza rilevante.
La società terza chiamata adduceva di essersi limitata allo svolgimento di una fase meramente esecutiva del processo produttivo (miscelatura della borlanda fornita dalla committente, con aggiunta di zolfo), negando che la sua condotta potesse integrare responsabilità per l’asserita presenza della sostanza contestata. La compagnia assicuratrice, dal canto suo, eccepiva una carenza di legittimazione attiva dell’attrice (nella prospettiva della compagnia, il danno non sarebbe stato riferibile al soggetto che agiva), contestava la fondatezza delle domande verso la convenuta e negava l’operatività della garanzia assicurativa, chiedendo il rigetto della domanda di manleva.
Il Tribunale rigettava la domanda attorea nel merito. Richiamando le risultanze della consulenza svolta nel corso del giudizio, escludeva che la sostanza indicata dall’attrice fosse vietata per il biologico e attribuiva la presenza di un quantitativo superiore ai limiti di legge a una verosimile imputabilità dell’esito all’operato dell’attrice (diluizione e/o modalità di distribuzione del prodotto). In altri termini, il primo giudice affrontava la controversia come disputa sull’idoneità del prodotto fitosanitario e sul nesso causale tra utilizzo e contaminazione, senza definire il giudizio su un presupposto di carattere soggettivo-probatorio relativo alla titolarità della pretesa.
In appello, l’attrice insisteva nelle proprie domande; la Corte d’Appello, tuttavia, pur confermando il rigetto, spostava il baricentro della decisione su un profilo preliminare di merito, relativo alla titolarità sostanziale del diritto azionato. Il giudice del gravame riteneva, infatti, che l’appellante non avesse adempiuto all’onere di dimostrare le ragioni giuridiche che collegavano la pretesa risarcitoria alla sua persona. In particolare, la Corte d’Appello richiedeva che fosse provato il titolo – reale o di godimento – in forza del quale l’azienda coltivava i terreni interessati, nonché che fossero identificati in modo puntuale i fondi (anche mediante dati catastali), evidenziando che l’attività d’impresa risultava svolta in parte su fondi propri e in parte su terreni di un terzo, ritenuto estraneo all’azienda.
La documentazione prodotta per colmare tale profilo veniva reputata insufficiente, con particolare riguardo ad una scrittura privata non autenticata, priva di data certa e di adeguati riferimenti censuari, nonché all’assenza di indicazioni circa titolo, durata e condizioni della gestione. In questo modo, il giudice di secondo grado finiva per configurare il difetto probatorio relativo al titolo di disponibilità dei terreni come ostativo alla stessa configurabilità della titolarità del credito risarcitorio in capo all’attrice.
Da ultimo, sul piano strettamente processuale, la Corte territoriale qualificava la contestazione del difetto di titolarità (o, nella prospettiva di parte, di legittimazione) come mera difesa, sottratta al regime delle eccezioni in senso stretto e, quindi, non soggetta a decadenze ex art. 167, comma 2, c.p.c. Essa poteva essere proposta anche oltre i suddetti termini e, in quanto questione rilevabile, anche valutata in appello nell’alveo dell’art. 345 c.p.c. In tale cornice, l’appello veniva rigettato senza che si procedesse a una piena delibazione delle questioni sostanziali sul danno da non commerciabilità e sulle correlate voci patrimoniali e reputazionali, perché ritenute assorbite dal difetto di prova della titolarità del diritto azionato.
Su tale impostazione – fondata sulla pretesa carenza di prova della titolarità del diritto risarcitorio – si innesta il ricorso per cassazione. La parte ricorrente deduce, in particolare, che la Corte territoriale abbia erroneamente ricondotto al thema probandum la dimostrazione del titolo sui terreni coltivati, mentre la domanda era costruita su un pregiudizio economico e reputazionale conseguente alla non commerciabilità del prodotto biologico e alla perdita di contratti, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni di merito.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando inammissibile il primo motivo, fondato il secondo e assorbiti il terzo e il quarto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello, in diversa composizione.
In primo luogo, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il motivo con cui il ricorrente denunciava la violazione del principio devolutivo e dei limiti del rilievo officioso in appello. Secondo la Corte, tale censura muoveva da un erroneo presupposto qualificatorio, poiché assumeva che la decisione della Corte territoriale fosse fondata su un difetto di legittimatio ad causam. In realtà, la sentenza impugnata aveva definito la controversia sul piano della titolarità sostanziale del diritto azionato, questione attinente al merito e non già a una pregiudiziale di rito. Richiamando l’ormai consolidata distinzione tracciata dalle Sezioni Unite, la Cassazione ribadisce che la legittimazione ad agire attiene alla prospettazione della domanda, mentre la titolarità del diritto riguarda la fondatezza della pretesa e può essere contestata dal convenuto mediante una mera difesa, non soggetta alle preclusioni di cui all’art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. Un. 16 febbraio 2016, n. 2851). In tale prospettiva, la Corte chiarisce che il principio invocato dal ricorrente in tema di giudicato implicito sulla legittimazione ad agire non è utilmente spendibile nel caso concreto, giacché la decisione impugnata non verteva su una quaestio di legittimazione, bensì sull’omessa prova di un elemento costitutivo della pretesa risarcitoria (Cass. Sez. Un. 20 marzo 2019, n. 7925). Ne consegue l’inconferenza delle doglianze incentrate sul giudicato interno e sulla necessità di appello incidentale.
Il cuore della decisione si colloca, tuttavia, nell’accoglimento del secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censurava la ricostruzione operata dalla Corte d’Appello in ordine al contenuto del thema decidendum e del thema probandum. La Cassazione osserva che la domanda risarcitoria proposta dall’azienda agricola non era volta a ottenere il ristoro di un danno materiale ai fondi coltivati, né presupponeva la lesione di un diritto reale o personale sui terreni, bensì mirava a compensare un pregiudizio economico e reputazionale derivante dalla non commerciabilità del prodotto biologico riferita a una specifica annata agraria, nonché dalla conseguente perdita di contratti e di occasioni di mercato (danno patrimoniale e danno non patrimoniale).
In questa prospettiva, la Suprema Corte afferma che il credito risarcitorio non risultava direttamente ancorato ai terreni coltivati, se non in via meramente indiretta, poiché l’evento dannoso dedotto non consisteva nella contaminazione del suolo o dei beni, ma negli effetti economici prodotti sulla commercializzazione e sull’immagine dell’impresa agricola. Di conseguenza, la Corte territoriale ha errato nel ritenere che la prova della titolarità del fondo o del titolo di godimento costituisse un presupposto indefettibile per l’accertamento della titolarità del diritto risarcitorio. A legittimare la pretesa dell’attrice era, piuttosto, il fatto di avere coltivato i terreni nella qualità dichiarata, di avere acquistato il prodotto fitosanitario in quanto operatore del biologico e di avere subito, in tale veste, le conseguenze economiche della perdita del requisito di commerciabilità “bio”.
La Cassazione precisa, inoltre, che neppure l’identificazione catastale dei terreni poteva essere elevata a requisito costitutivo della pretesa, trattandosi di elemento eventualmente rilevante ai fini della quantificazione del danno, ma non dell’an debeatur, atteso che i danni lamentati non attenevano alla superficie o al valore dei fondi, bensì alla svalutazione della produzione e alla compromissione delle relazioni commerciali.
Alla luce dell’accoglimento del secondo motivo, la Corte dichiara assorbiti il terzo e il quarto, relativi ai vizi motivazionali e alla valutazione delle prove, e dispone la cassazione con rinvio, demandando al giudice di merito di riesaminare la domanda risarcitoria attenendosi al principio per cui, in presenza di una pretesa fondata su un danno economico e reputazionale da non commerciabilità del prodotto biologico, la prova della titolarità del fondo non rientra nel perimetro necessario del thema probandum, né integra un presupposto costitutivo del diritto risarcitorio azionato.
QUESTIONI
Il primo profilo di rilievo della pronuncia attiene alla corretta delimitazione tra legittimazione ad agire e titolarità sostanziale del diritto, non tanto in astratto, quanto in relazione alle ricadute processuali sul regime delle contestazioni e sull’onere probatorio. La Corte di Cassazione si colloca nel solco dell’orientamento ormai consolidato secondo cui la legittimazione ad agire va verificata sulla base della prospettazione della domanda, mentre la titolarità del diritto azionato riguarda la fondatezza della pretesa e attiene al merito della controversia (Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2851). Da tale distinzione discende che la contestazione della titolarità del diritto può essere proposta dal convenuto anche mediante una mera difesa, non soggetta alle preclusioni di cui all’art. 167, comma 2, c.p.c., e rilevabile d’ufficio dal giudice.
La decisione offre, tuttavia, un contributo ulteriore, che trascende la mera riaffermazione di principi noti, ponendo l’accento sul contenuto concreto del fatto costitutivo della pretesa. La Cassazione chiarisce che l’individuazione del thema decidendum e del thema probandum non può avvenire in via astratta o formalistica, ma deve essere coerente con la struttura della domanda così come proposta. Quando il danno allegato non concerne la lesione di un bene o di un diritto reale, bensì un pregiudizio economico e reputazionale derivante dalla perdita di determinate caratteristiche commerciali del prodotto (nella specie, il requisito “biologico”), la titolarità del fondo o del titolo di godimento sui terreni non integra un elemento costitutivo del diritto fatto valere.
Sotto questo profilo, la pronuncia assume particolare rilievo perché delimita il perimetro della prova non in funzione della natura del bene coinvolto, ma in relazione alla natura del danno dedotto. La Corte afferma, in modo implicito ma inequivoco, che l’ancoraggio della pretesa risarcitoria al fondo coltivato costituisce, in casi come quello esaminato, un’operazione concettualmente scorretta, poiché il terreno rileva solo come presupposto materiale dell’attività produttiva, mentre l’evento dannoso si colloca sul piano della circolazione economica del prodotto e dell’immagine imprenditoriale.
Ne deriva un’importante precisazione anche in tema di onere della prova: elementi quali la titolarità catastale dei fondi o il titolo giuridico di disponibilità possono assumere rilievo, se del caso, nella fase di quantificazione del danno, ma non possono essere elevati a condizioni di ammissibilità o di fondatezza della domanda risarcitoria quando il pregiudizio lamentato non investe il bene in sé. In tal senso, la decisione costituisce un significativo argine a letture espansive dell’onere probatorio, che rischierebbero di introdurre requisiti non coerenti con l’oggetto della tutela richiesta. Coerentemente, la pronuncia consente di distinguere nettamente tra l’eventuale danno al fondo agricolo, che inciderebbe sulla sfera giuridica del proprietario, e il danno da perdita di produzione biologica, di contratti e di valore commerciale, che si colloca, invece, direttamente nella sfera dell’impresa agricola che ha organizzato e svolto l’attività produttiva. La sovrapposizione dei due piani introduce, surrettiziamente, un requisito probatorio (il titolo sul fondo) non coerente con l’oggetto della tutela richiesta.
Infine, la pronuncia si segnala per il suo impatto sistematico nei contenziosi connessi all’agri business e alle filiere del biologico, nei quali il danno non si esaurisce nella perdita materiale della produzione, ma si manifesta frequentemente nella perdita di mercati, certificazioni, contratti e reputazione commerciale. In tali contesti, la Cassazione valorizza un approccio funzionale alla tutela risarcitoria, imponendo che la selezione dei fatti costitutivi e dei relativi oneri probatori sia calibrata sulla concreta natura del pregiudizio dedotto, e non su presupposti formali estranei all’oggetto della domanda. Ne consegue il rischio di un improprio arretramento della tutela, qualora l’onere della prova venga calibrato su presupposti formali non coerenti con l’oggetto della domanda risarcitoria. La Cassazione riafferma così un criterio di razionalità processuale che preserva la coerenza tra struttura della domanda, oggetto della prova e funzione della tutela risarcitoria.
