L’ingresso dell’Intelligenza Artificiale generativa nell’attività dell’avvocatura rappresenta una delle più profonde trasformazioni per la professione. La capacità di questi sistemi di produrre testi complessi, sintetizzare norme e generare argomentazioni giuridiche offre opportunità di efficienza apparentemente senza precedenti, che vanno però inquadrate in una corretta cornice normativa. La questione assume particolare rilevanza soprattutto alla luce dell’art. 13, I comma, della legge n. 132 del 2025, che circoscrive l’utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale nelle professioni intellettuali “al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera“.
Tale disposizione ribadisce infatti il principio della prevalenza dell’attività intellettuale umana rispetto all’automazione tecnologica, e può certamente essere interpretata nel senso che l’AI non può sostituire totalmente l’apporto professionale dell’avvocato nella formazione dell’atto difensivo.
Ad arricchire il dibattito sul tema è recentemente intervenuta la giurisprudenza di merito, che si è trovata ad affrontare casi in cui si è discusso proprio dell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale generativa per la redazione di atti giudiziari; nello specifico, il tema è stato affrontato nel suo aspetto deteriore e cioè dal punto di vista del cattivo uso di questa tecnologia, asseritamente al fine di redigere difese totalmente infondate e in grado di configurare ipotesi di aggravata ex art. 96 c.p.c.
