Prova della cessione del credito ed efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo
Tribunale di Rimini, 28 dicembre 2020 Parole chiave Cessione del credito – Prova del credito – Legittimazione attiva della cessionaria – Decreto ingiuntivo – Efficacia esecutiva Massima Nell’ambito della cessione in massa dei crediti, la produzione in giudizio del solo estratto della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non dimostra l’avvenuta cessione dello specifico credito dedotto in giudizio, con la conseguenza che va sospesa l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo già emesso. Disposizioni applicate Art. 58 T.U.B. (cessione di rapporti giuridici), art. 633 c.p.c. (condizioni di ammissibilità del procedimento d’ingiunzione), art. 649 c.p.c. (sospensione dell’esecuzione provvisoria) CASO La cessionaria di un credito ottiene decreto ingiuntivo dal giudice, il quale munisce altresì il decreto di efficacia esecutiva. Il debitore, dal canto suo, presenta…









