Effetti dell’estinzione dell’espropriazione forzata sulla divisione endoesecutiva
Cass. civ., sez. VI, 2 ottobre 2020, n. 21218 – Pres. Cosentino – Rel. Criscuolo Poiché la divisione endoesecutiva, sebbene strumentale alla liquidazione del compendio immobiliare pignorato per la quota indivisa, resta una parentesi cognitiva autonoma, oggettivamente e soggettivamente distinta dalla procedura espropriativa che ne ha cagionato l’introduzione e di cui non costituisce una fase, quanto ivi disposto non viene immediatamente travolto per effetto delle vicende del processo esecutivo e, in caso di sentenza che abbia dichiarato l’estinzione di quest’ultimo, il giudice è legittimato a disporre la sospensione del giudizio di divisione ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa della definitività di tale sentenza. CASO Nell’ambito dell’espropriazione forzata della quota indivisa di un immobile, il processo esecutivo veniva…








