La tutela dell’abitazione del debitore: l’evoluzione normativa dal Codice della crisi e dell’insolvenza al processo esecutivo immobiliare – II parte
Leggi la prima parte dell’articolo Il nuovo ordine di liberazione Il legislatore, con le modifiche apportate all’art. 560 cpc in materia di liberazione dell’immobile, ha affidato la delicata fase completamente al custode. La liberazione dell’immobile, fino alle procedure esecutive immobiliari iniziate prima del 11.02.2019, è disposta dal giudice dell’esecuzione, con provvedimento impugnabile ai sensi dell’art. 617 cpc, quando ritiene di non autorizzare il debitore a continuare ad abitare l’immobile stesso. Nonostante l’utilizzo del verbo “abitare”, la liberazione dell’immobile può essere adottata per ogni tipo di immobile, anche se adibito ad attività di impresa, arte o professione. La liberazione dell’immobile è in favore dell’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente e senza oneri per questi, da ciò appare chiaro che le spese di…










