Licenziamento per mancato inadempimento degli obblighi contrattuali
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 8 maggio 2018, n. 10963 Licenziamento – Scarso rendimento – Troppe assenze dal servizio – Giustificate per malattia – Non sussiste MASSIMA Un’elevata quantità di assenze giustificate che non esauriscono il periodo di comporto non può motivare il licenziamento per mancato inadempimento degli obblighi contrattuali. Un tale recesso dal contratto deve ritenersi illegittimo, perché il lavoratore subordinato, diversamente dal lavoratore autonomo, non si obbliga di raggiungere un risultato prefissato ma soltanto di prestare al datore le proprie energie lavorative nei modi e nelle tempistiche previste. Questo vale anche nel caso degli autoferrotranvieri che svolgono un servizio pubblico. COMMENTO Con la sentenza in commento la Cassazione ha respinto il ricorso del datore di lavoro ed ha…




