Le tempistiche di versamento di saldo 2024 e primo acconto 2025
di Laura MazzolaTutti i versamenti a saldo 2024, che risultano dalla dichiarazione dei redditi, devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2025, ovvero entro il 30 luglio 2025 con applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento.
Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, che non superano l’importo di 12,00 euro ciascuna, non devono essere effettuati i versamenti, ma nemmeno la compensazione delle singole imposte.
Gli importi dovuti a saldo, nel modello Redditi PF 2025, sono riportati:
- nel rigo RN45, in relazione all’Irpef a debito;
- nel rigo RV7, in relazione all’addizionale regionale all’Irpef a debito;
- nel rigo RV15, in relazione all’addizionale comunale all’Irpef a debito;
- nel rigo LC1, colonna 12, in relazione alla cedolare secca sulle locazioni a debito;
- nei righi del quadro RW, colonna 30, in relazione all’Ivafe dovuta;
- nei righi del quadro RW, colonna 32, in relazione all’Ivie dovuta;
- nei righi del quadro RW, colonna 34, in relazione all’imposta dovuta sulle cripto-attività.
Le medesime scadenze di versamento valgono anche per il primo acconto 2025.
In merito agli acconti d’imposta occorre, in via preliminare, evidenziare che gli importi possono essere determinati con due diverse metodologie:
- con il metodo storico, in base al quale l’importo da versare si calcola applicando una percentuale, stabilita per Legge, alle imposte determinate in relazione al periodo d’imposta precedente;
- con il metodo previsionale, in cui gli importi da versare possono essere ragionevolmente ridotti, se si ritiene che le imposte dovute per il periodo d’imposta in questione siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio. In tal caso, l’imposta versata in acconto è commisurata all’effettivo ammontare dell’imposta dovuta in via previsionale per l’esercizio, nel rispetto della misura percentuale richiesta dalla normativa in relazione agli acconti. Ovviamente, tale scelta espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto effettivamente dovuto e all’eventuale successiva irrogazione, da parte l’Agenzia delle entrate, delle sanzioni nella misura del 25 per cento, fatta salva la possibilità di regolarizzare la violazione ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.
In generale l’acconto deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo minimo previsto:
- unico versamento, entro il 1° dicembre 2025 (in quanto il 30 novembre 2025 cade di domenica), se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
- due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima, pari al 40 per cento, entro il 30 giugno 2025, insieme al saldo, la seconda, pari al restante 60 per cento, entro il 1° dicembre 2025 (in quanto il 30 novembre 2025 cade di domenica).
I contribuenti possono versare le imposta dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte in rate mensili.
In ogni caso, come disposto dall’articolo 20, comma 1, D.Lgs. 241/1997, il pagamento rateale deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
Sugli importi da versare con le rate mensili successive alla prima si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfettaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.
Di seguito si riporta la tabella delle scadenze riguardanti le rate relative al saldo e al primo acconto delle imposte, evidenziando che il pagamento differito, con decorrenza 30 luglio 2025, prevede una maggiorazione preventiva degli importi della misura dello 0,40 per cento.
PROSPETTO DI RATEAZIONE | ||||
Rata | Scadenza versamento | Interessi % | Scadenza versamento magg. * | Interessi % |
1° | 30.6.2025 | 0,00 | 30.7.2025 | 0,00 |
2° | 16.7.2025 | 0,18 | 20.8.2025 | 0,18 |
3° | 20.8.2025 | 0,51 | 16.9.2025 | 0,51 |
4° | 16.9.2025 | 0,84 | 16.10.2025 | 0,84 |
5° | 16.10.2025 | 1,17 | 17.11.2025 | 1,17 |
6° | 17.11.2025 | 1,50 | 16.12.2025 | 1,50 |
7° | 16.12.2025 | 1,83 |
* L’importo da rateizzare deve essere preventiva maggiorato dello 0,40 per cento.
Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa.